Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 29 OTTOBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato l'11 giugno 2009 nei confronti di Cerved s.r.l. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Daniele Taveri), non avendo ricevuto idoneo riscontro all'interpello preventivo avanzato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la propria richiesta volta a ottenere la cancellazione dai prodotti informativi della resistente delle informazioni relative a un'ipoteca legale e a due pignoramenti esattoriali gi oggetto di cancellazione presso i registri immobiliari. In proposito, il ricorrente ha sostenuto che la menzione di tali informazioni (e, tra esse, anche dell'indicazione di una restrizione di beni relativa a un pignoramento del 2005) violerebbe i principi di cui all'art. 11 del Codice, lasciando "filtrare agli utenti del sistema/servizio elementi di valutazione negativa della posizione dell'odierno esponente"; indi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 giugno 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 16 settembre 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 settembre 2009 con la quale la resistente, nel rappresentare che i dati trattati sono aggiornati e conformi a quelli contenuti nei registri immobiliari, con conseguente liceit del loro trattamento, ha altres comunicato di aver comunque oscurato, "a far data dal 20 luglio scorso", i dati relativi al pignoramento del 20/07/2005 con annotazione di restrizione di beni, lasciando nel report relativo al ricorrente le sole informazioni riguardanti l'altro pignoramento esattoriale e l'ipoteca legale, entrambe recanti l'annotazione di cancellazione;

VISTA la nota inviata il 15 settembre 2009 con la quale il ricorrente ha contestato il ritardo con il quale sarebbe stato fornito riscontro e ha ribadito le richieste avanzate;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta relativa al pignoramento trascritto il 20/07/2005, recante, a decorrere dal 27/03/2006, annotazione di "restrizione beni", avendo la resistente oscurato spontaneamente tali informazioni nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione relativa alle restanti informazioni, dal momento che, alla luce della documentazione in atti, non risulta che le stesse siano trattate in violazione di legge, avendo per oggetto dati personali, aggiornati, tratti da pubblici registri e che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice; ci, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in ordine al rispetto dei principi di liceit, correttezza, qualit, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e ai tempi della loro conservazione, in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti tenuti da soggetti pubblici, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonch in riferimento all'individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce dell'infondatezza delle istanze avanzate;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione relativa al pignoramento esattoriale del 2005 con annotazione di restrizione di beni;

b) dichiara infondate le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 29 ottobre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi