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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 24 SETTEMBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTA l'istanza datata 5 febbraio 2009 formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Italfondiario S.p.A. e Carime S.p.A. (giˆ Carisal S.p.A.), con la quale Antonio Cioffi (beneficiario di un contratto di mutuo fondiario a suo tempo erogato dalla Cassa di Risparmio Salernitana S.p.A.) ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di una serie di informazioni personali che lo riguardano relative al predetto rapporto, nel corso del quale, a suo avviso, "la banca ha percepito somme non dovute, pretese sulla base di clausole nulle"; VISTO il ricorso presentato al Garante il 4 maggio 2009 da Antonio Cioffi (rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) con il quale l'interessato ha ribadito nei confronti di Italfondiario S.p.A. (quale mandataria di Castello Finance S.r.l., societˆ alla quale a sua volta il credito era stato ceduto da Banca Intesa S.p.A., ora Intesa Sanpaolo S.p.A., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta nel 2005), la richiesta (alla quale non aveva ricevuto idoneo riscontro) di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei "dati personali riguardanti il contratto di mutuo (É)" in questione; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altres“, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 6 maggio 2009 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchŽ la nota del 1¡ luglio 2009 con la quale questa Autoritˆ ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota anticipata via fax il 20 maggio 2009 con la quale Italfondiario S.p.A., nel ricostruire le controverse vicende contrattuali e societarie che hanno accompagnato la gestione del rapporto di mutuo a suo tempo erogato a favore del ricorrente, ha comunicato allo stesso che: a) "l'archivio storico delle registrazioni contabili trasmesse dalla banca cedente al momento della cessione consente, ad oggi, di risalire solo fino alla data di passaggio a sofferenza della posizione presso la banca cedente, nŽ nel fascicolo relativo al rapporto oggetto di cessione, trasmesso alla Castello Finance S.r.l. dalla banca cedente, risultano presenti elaborati contabili storici relativi al periodo richiesto dal sig. Cioffi, peraltro risalenti ad oltre dieci anni fa (É.)"; b) "le richieste di documentazione e dati contabili concernenti la linea di finanziamento in questione, sono state, ad ogni buon conto, inoltrate alla banca cedente (É) con richiesta via mail del 3 marzo 2009"; VISTA la nota datata 8 luglio 2009 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ritenendo insufficienti i riscontri ricevuti; RILEVATO che dalle memorie prodotte dalla medesima resistente si desume che Italfondiario S.p.A., al di lˆ delle informazioni che sarebbero tuttora detenute dalla banca cedente, conserva una serie di dati relativi al rapporto di mutuo fondiario a suo tempo contratto dal ricorrente, dati che non risultano per˜ essere stati messi a disposizione dell'interessato a seguito delle richieste da questo formulate ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali; ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso in ordine a tale profilo e di dover ordinare alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il 6 novembre 2009, nelle forme e nei modi di cui all'art. 10 del Codice, tutti i dati personali riferiti al ricorrente tuttora detenuti, con specifico riguardo a quelli connessi al rapporto di mutuo fondiario a suo tempo contratto dal ricorrente, dando conferma anche a questa Autoritˆ, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice limitatamente alle informazioni fornite all'interessato nel corso del procedimento; RILEVATO che resta impregiudicata la facoltˆ del ricorrente di esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti della banca cedente (Intesa Sanpaolo S.p.A.) che, sulla base della documentazione in atti, conserverebbe ulteriori informazioni relative all'interessato; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Italfondiario S.p.A. nella misura di euro 450, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione dei riscontri comunque giˆ forniti all'interessato, per quanto incompleti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali relativi al rapporto di mutuo fondiario a suo tempo contratto dal ricorrente, non ancora messi a disposizione dello stesso e ordina alla resistente di comunicarli al ricorrente entro il 6 novembre 2009, dando conferma anche a questa Autoritˆ, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alle informazioni giˆ messe a disposizione del ricorrente; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 450 euro previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Italfondiario S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 24 settembre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |