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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 23 luglio 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTE le istanze datate 12 gennaio 2009 formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Credito Emiliano S.p.A., con le quali Giancarlo Colatruglio (intestatario di un contratto di conto corrente e "beneficiario di un mutuo fondario") ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano relativi ai predetti rapporti; VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 aprile 2009 da Giancarlo Colatruglio (rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) con il quale l'interessato ha ribadito nei confronti di Credito Emiliano S.p.A. la richiesta (alla quale non aveva ricevuto idoneo riscontro, avendo la predetta banca richiesto "il preventivo pagamento delle spese previste e pubblicizzate tramite i fogli informativi a disposizione presso ogni dipendenza") di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di "tutti i dati personali" relativi ai predetti rapporti contrattuali; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altres, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 19 giugno 2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota datata 12 maggio 2009 con la quale la banca resistente ha sostenuto, tra l'altro, che: a) l'istituto di credito gi prima della presentazione del ricorso aveva estrapolato una serie di informazioni personali mettendole a disposizione del ricorrente; b) errato il riferimento dell'interessato al mutuo "rispetto al dato corretto che risulta dalle evidenze contabili della banca e cio contratto di finanziamento garantito da ipoteca ()"; c) il servizio auditing della banca ha comunque fornito gratuitamente ulteriori indicazioni in relazione ai dati personali in questione (con particolare riferimento al citato contratto di finanziamento) "precisando tuttavia che, con riferimento alla specifica richiesta di copia di documentazione, la stessa doveva invece ritenersi avanzata ai sensi" del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385) "e per questo subordinata alla corresponsione delle spese previste per la produzione di copia di documenti"; VISTE le note datate 15 maggio, 25 e 29 giugno 2009 e 14 luglio 2009 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando che –nonostante i diversi e a suo avviso contradditori riscontri forniti- la banca non ha ottemperato integralmente all'obbligo di comunicare i dati personali richiesti con particolare riferimento al rapporto di conto corrente; VISTE altres le note datate 18 maggio 2009 e 6 luglio 2009 con le quali la banca resistente ha tra l'altro ribadito che "una richiesta di copia integrale della documentazione inerente a un rapporto bancario (contratti/estratti conto) pu intendersi avanzata solo ai sensi del citato art. 119, comma 4 del TUB", sostenendo altres che "risulta chiaramente infondato il richiamo ad un comportamento contraddittorio, in quanto la () banca ha ritenuto di fornire anche la copia dei documenti in quei delimitati casi () in cui l'estrazione dei dati poteva risultare particolarmente difficoltosa"; visto che la banca con specifico riguardo al contratto di finanziamento, ha comunque fornito ulteriori indicazioni, chiarendo anche quali dati non sono pi nella propria disponibilit a seguito del decorso periodo decennale di conservazione previsto dalla normativa vigente; RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dall'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice con le citate istanze del 12 gennaio 2009, deve essere garantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi ai citati rapporti bancari non ancora comunicati al ricorrente (ivi comprese in particolare le informazioni contabili riferite al rapporto di conto corrente contenute nella documentazione periodica inviata al cliente); ritenuto che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, entro il 30 settembre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data; RITENUTO, invece, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in riferimento alle informazioni gi messe a disposizione del ricorrente; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Credito Emiliano S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione delle informazioni comunque fornite al ricorrente sia prima che dopo la presentazione del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi ai due contratti di cui il ricorrente intestatario e non ancora comunicati allo stesso, e ordina a Credito Emiliano S.p.A., di corrispondere, entro il 30 settembre 2009, a tale richiesta, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alle informazioni gi messe a disposizione del ricorrente; c) determina nella misura forfettaria di euro 300 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Credito Emiliano S.p.A., che dovr liquidarli a favore del ricorrente. Roma, 23 luglio 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |