Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza datata 5 febbraio 2009 formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Banca della Campania S.p.A., con la quale Lucio Baldino (intestatario di un contratto di mutuo ipotecario) ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano relativi al predetto rapporto;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 aprile 2009 da Lucio Baldino (rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) con il quale l'interessato ha ribadito nei confronti di Banca della Campania S.p.A. la richiesta (alla quale non aveva ricevuto idoneo riscontro, avendo la predetta banca richiesto "ai sensi dell'art. 119 T.U.B. il pagamento () per ogni documento riprodotto ()" di una somma di denaro) di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di "tutti i dati personali" relativi al predetto rapporto contrattuale; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altres, di ottenere la comunicazione in forma intellegibile anche dei dati relativi al contratto di conto corrente n. 57638 al medesimo intestato (rispetto ai quali aveva formulato una richiesta in data 8 febbraio 2008), nonch porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 aprile 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 16 giugno 2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 12 maggio 2009 con la quale la banca resistente, nel sostenere di aver messo a disposizione una serie di informazioni, "fornite in occasione dell'accensione dei rapporti", presso la filiale competente, ha per condizionato la consegna dei dati contabili al pagamento di una somma di denaro;

VISTA la nota datata 3 giugno 2009 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando che "a tutt'oggi la banca non ha ottemperato all'obbligo di comunicare i richiesti dati ()";

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dall'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice con la citata istanza del 5 febbraio 2009, deve essere garantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi al contratto di mutuo ipotecario stipulato dal ricorrente e non ancora comunicati allo stesso (ivi comprese le informazioni contabili riferite ai medesimi rapporti); ritenuto che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, entro il 30 settembre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data;

RILEVATO, invece, che la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intellegibile anche dei dati personali relativi al contratto di conto corrente n 57638 intestato al ricorrente stata dallo stesso formulata solo nell'atto di ricorso e deve essere pertanto dichiarata inammissibile (atteso che l'istanza dell'8 febbraio 2008 allegata in atti contiene solo una generica richiesta di documentazione bancaria priva di ogni riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e non pu costituire valido interpello preventivo);

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in riferimento alle informazioni gi messe a disposizione del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca della Campania S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione della parziale inammissibilit del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta del ricorrente di ottenere la comunicazione dei dati personali relativi al contratto di conto corrente n 57638;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi al contratto di mutuo ipotecario stipulato dal ricorrente e non ancora comunicati allo stesso, e ordina a Banca della Campania S.p.A. di corrispondere, entro il 30 settembre 2009, a tale richiesta, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alle informazioni gi messe a disposizione del ricorrente;

d) determina nella misura forfettaria di euro 300 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Banca della Campania S.p.A. che dovr liquidarli a favore del ricorrente.

Roma, 23 luglio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Patroni Griffi