Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, pervenuto il 7 aprile 2009, presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Stamerra, nei confronti di Banca 24-7 S.p.A., Compass S.p.A., Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A., con il quale il ricorrente in riferimento alla comunicazione di dati personali di tipo negativo ai sistemi di informazioni creditizie ha chiesto "l'immediata sospensione delle operazioni di trattamento" di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione, riferiti a un prestito finalizzato erogato da Banca 24-7 S.p.A. in data 18 maggio 2005 e a un prestito finalizzato erogato da Linea S.p.A. il 17 agosto 2005, rapporti per i quali ha prestato garanzia in qualit di coobbligato; visto che il ricorrente ha anche chiesto ai due citati enti finanziatori "la cessazione del comportamento illegittimo", opponendosi alla comunicazione dei dati ai predetti sistemi di informazioni creditizie. Ci in quanto, secondo il ricorrente, in relazione ad entrambi i finanziamenti lo stesso non avrebbe ricevuto il preavviso circa l'imminente segnalazione dei dati personali ai sistemi di informazioni creditizie come previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 aprile 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 5 giugno 2009 con la quale stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 29 aprile 2009 con la quale Banca 24-7 S.p.A. ha sostenuto che il finanziamento erogato il 18 maggio 2005 "presenta una esposizione debitoria pari a 37 rate insolute con il consequenziale passaggio a sofferenza"; rilevato che tale resistente ha sostenuto di aver inviato il "preavviso" ai sensi dell'art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia, trasmettendolo "all'indirizzo comunicato dal Sig. XY" in data 25/05/2005, 25/05/2006, 22/10/2007, 16/11/2007 e 07/01/2008; rilevato, infine, che ai sensi del citato codice deontologico, il nominativo del ricorrente "rester segnalato per i tempi disposti dalla predetta normativa";

VISTA la nota inviata il 29 aprile 2009 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che, alla data dell'istanza di cancellazione avanzata il 13 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 7 del Codice, i dati conservati in riferimento al ricorrente erano relativi a: 1) un prestito finalizzato erogato da Linea S.p.A. in data 17 agosto 2005 ed ancora in corso con segnalazione di ritardi nei pagamenti (1 rata) regolarizzati a ottobre 2008; 2) un prestito finalizzato erogato da Banca 24-7 S.p.A. il 18 maggio 2005 e ancora in corso "con segnalazione di rate non regolarizzate (numero 7)"; visto che, successivamente, "a fronte dell'intervenuto aggiornamento" da parte di Linea S.p.A., il finanziamento erogato il 17 agosto 2005 risulta attualmente estinto "senza alcuna segnalazione di insolvenze" ma in ogni caso, alla data dell'istanza ex art. 7, la conservazione dei relativi dati era, ad avviso di Crif S.p.A., lecita non essendo ancora decorso il termine di 12 mesi previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del codice di deontologia e buona condotta, mentre la conservazione dei dati relativi al finanziamento erogato da Banca 24-7 S.p.A. sarebbe attualmente ancora lecita, sempre sulla base delle predette disposizioni deontologiche; rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l'obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo", sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti; rilevato, comunque, che la resistente ha sostenuto di aver ricevuto conferma da Banca 24-7 S.p.A. dell'"avvenuto invio del preavviso al ricorrente circa la registrazione dei dati nel sistema di informazioni creditizie" di cui al citato art. 4, comma 7;

VISTA la nota inviata il 30 aprile 2009 e la successiva memoria depositata il 6 maggio 2009 con la quale Experian Information Services S.p.A., con riferimento al finanziamento erogato da Banca 24-7 S.p.A. il 18 maggio 2005, ha inviato copia della lettera di "preavviso" ai sensi del citato art. 4, comma 7, datata 7.1.2008, che Banca 24-7 S.p.A. avrebbe inviato al ricorrente; rilevato che, "nelle more delle risultanze istruttorie", Experian Information Services S.p.A. ha dichiarato di aver comunque sospeso la visibilit dei dati riferiti alle posizioni contestate;

VISTA la nota inviata il 30 aprile 2009 con la quale Compass S.p.A., dopo aver precisato di essere subentrata – con effetto dal 1 novembre 2008- in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo a Linea S.p.A., nel ricostruire l'andamento del rapporto contrattuale, ha sostenuto che, con riferimento al finanziamento erogato il 17 agosto 2005, "in diverse occasioni, le rate non sono state pagate alle scadenze contrattualmente pattuite", tanto che in data 18.09.2007 sia il ricorrente, in qualit di garante, sia il richiedente principale del finanziamento, sarebbero stati destinatari di una distinta comunicazione di "preavviso" ai sensi del citato art. 4, comma 7, la cui ricezione avrebbe avuto quale conseguenza la regolarizzazione dei ritardi nei pagamenti; rilevato, tuttavia, che successivamente, "a causa di un mero disguido tecnico", i versamenti relativi alle rate del 5.11.2007 e del 5.6.2008 sono stati contabilmente registrati solamente in data 11.03.2008 e 13.09.2008, determinando di conseguenza un flusso di informazioni creditizie di tipo negative nei confronti dei s.i.c. di riferimento; rilevato, tuttavia, che in data 28 febbraio 2009 " stata inviata apposita rettifica a Crif ed Experian" i cui sistemi non evidenziano, allo stato, "alcuna segnalazione negativa", mentre "nel SIC CTC il finanziamento non censito";

VISTA la nota inviata il 29 giugno 2009 con la quale il ricorrente ha ribadito di non aver mai ricevuto alcun preavviso ai sensi dell'art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta;

VISTA la nota inviata il 6 luglio 2009 con la quale Banca 24-7 S.p.A. ha sostenuto di aver inviato, in momenti diversi, le lettere di preavviso ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice, solo al primo intestatario del contratto, che risulta essere il figlio del ricorrente e residente al medesimo indirizzo del ricorrente stesso; rilevato che la resistente ha ammesso di non aver inviato la lettera di preavviso direttamente al ricorrente che risulta censito nei propri sistemi informativi come coobbligato;

RILEVATO che la disposizione introdotta dall'art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l'obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all'interessato –ovvero la persona alla quale si riferiscono i dati trattati e quindi, tanto al soggetto che ha acceso il finanziamento, quanto al suo eventuale coobbligato– circa l'imminente registrazione dei dati in uno o pi sistemi di informazioni creditizie e ci al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al pi tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti, comporta l'illiceit delle comunicazioni medesime ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, allo stato della documentazione in atti, non risulta essere stato fornito al ricorrente, coobbligato del finanziamento erogato il  18 maggio 2005 da Banca 24-7 S.p.A. il citato preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del codice di deontologia, e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente ai s.i.c. in relazione ai ritardi nei pagamenti del finanziamento in questione intervenuti dopo il 30 aprile 2005  stata effettuata in modo illecito; rilevato, quindi, che deve essere ordinato a Banca 24-7 S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti in questione dai Sic di riferimento, nonch a Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. di provvedere direttamente in tal senso, entro e non oltre il 31 agosto 2009, dando conferma al ricorrente e a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

RILEVATO che va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di Crif S.p.A. e di Compass S.p.A. in ordine alle richieste riferite al prestito finalizzato erogato il 17 agosto 2005 da Compass S.p.A. (gi Linea S.p.A.), risultando tale posizione attualmente censita nel s.i.c. di Crif S.p.A. "senza alcuna segnalazione di insolvenza"; rilevato, infine, che, dalla documentazione in atti e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, emerso che nel s.i.c. di Experian Information Services S.p.A. sono censiti i dati riferiti ad un altro finanziamento erogato da Compass S.p.A. (gi, Linea S.p.A.) il 12 settembre 2005 (cui pure l'iniziale istanza ex art. 7 faceva riferimento), ma non i dati relativi al finanziamento erogato il 17 agosto 2005 che forma specifico oggetto di ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della sola Banca 24-7 S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente inerenti ai ritardi nei pagamenti intervenuti dopo il 30 aprile 2005 (oggetto di comunicazione ai s.i.c.) con riferimento al finanziamento erogato al ricorrente il 18 maggio 2005 da Banca 24-7 S.p.A. e ordina a tale societ di attivarsi per la cancellazione di tali informazioni dagli archivi gestiti da Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A., nonch ai predetti Sic di provvedere direttamente in tal senso, entro il 31 agosto 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e Compass S.p.A. in ordine alle richieste formulate in riferimento al prestito finalizzato erogato in data 17 agosto 2005;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca 24-7 S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 luglio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Patroni Griffi