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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 18 GIUGNO 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTA l'istanza inviata il 16 febbraio 2009 all'avv. XY, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale WZ ha chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalit, le modalit e la logica del trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento, ove designato, e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che l'interessato, nel negare il proprio consenso al trattamento dei dati in questione, ha chiesto anche la cancellazione degli stessi con la relativa attestazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), del Codice; VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 marzo 2009 nei confronti dell'avv. XY con il quale WZ, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le richieste precedentemente formulate, precisando che la sua istanza fa riferimento anche ai dati relativi al rapporto di collaborazione intercorso fra lo stesso e la societ XH s.r.l. rappresentata e difesa dall'avvocato resistente, tra l'altro, in due procedimenti nei confronti di quest'ultima avviati dinanzi a questa Autorit dallo stesso ricorrente su ricorso proposto ex artt. 145 e ss. del Codice (e gi oggetto di due precedenti decisioni del Garante, una delle quali oggetto di opposizione dinanzi al giudice ordinario ex art. 152 del Codice), nonch ai dati che lo riguardano eventualmente detenuti in relazione a una querela presentata contro di lui dall'ex amministratore unico della predetta societ; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 marzo 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 12 maggio 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata via fax il 10 aprile 2009 con la quale il resistente, nel confermare di essere in possesso di dati personali relativi al ricorrente, ha dichiarato di averli "raccolti, su mandato della XH s.r.l., unicamente per lo svolgimento degli incarichi defensionali relativi alle vertenze tuttora pendenti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, tra la stessa" societ e il ricorrente, "oltre che () a fini di difesa () personale in relazione all'esposto presentato () dal ricorrente avanti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di KY il 16.2.2009" nei propri confronti (trattamento quest'ultimo che, ad avviso del resistente, rientrando tra le finalit esclusivamente personali esula dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 5, comma 3); rilevato che il resistente, nel rappresentare che le vertenze nell'ambito delle quali i dati sono trattati sono "gi in fase contenziosa – v. causa nr () – o comunque tuttora in fase preparatoria" e richiamando anche il segreto professionale "su tutti i dati, notizie ed informazioni di cui in possesso in dipendenza del suo mandato", ha invocato il differimento dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 previsto dall'art. 8, comma 2, lett. e), del medesimo Codice, "limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per la difesa o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria" e ha sostenuto che, essendo i dati in questione lecitamente trattati, non sussiste il diritto del ricorrente ad ottenerne la cancellazione; VISTE la memoria datata 17 aprile e le note datate 15 e 29 maggio 2009 con cui il ricorrente ha manifestato perplessit in ordine al riscontro ricevuto, rilevando che non dovrebbero sussistere ragioni per invocare il differimento del diritto di accesso ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice dal momento che la richiesta "si riferisce ad un complesso di dati gi precedentemente e pubblicamente riscontrati dalla XH e dallo stesso avv. XY, che assiste detta societ", nell'ambito dei precedenti procedimenti avviati dinanzi a questa Autorit, salvo che il resistente non possieda altri dati rispetto a quelli "posseduti" dalla societ e da questa gi comunicati; RILEVATO che l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice pu avere ad oggetto anche i dati personali trattati da liberi professionisti nell'esercizio del legittimo diritto di difesa pur se con le garanzie e nei limiti normativamente previsti (cfr. art. 8, comma 2, lett. e), del Codice) e ricordati anche nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive (Provv. del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, G. U. 24 novembre 2008, n. 275); rilevato in particolare che l'esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione o possibili considerazioni a carattere difensivo eventualmente espresse in sede di consulenza; RILEVATO che il resistente ha confermato di detenere dati personali del ricorrente per lo svolgimento degli incarichi defensionali relativi a procedimenti tuttora pendenti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, ma non li ha comunicati al medesimo, invocando il differimento dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice; rilevato tuttavia che il resistente si , al riguardo, limitato a rappresentare l'esistenza di tale contenzioso, senza argomentare in alcun modo in relazione all'eventuale esistenza di un "pregiudizio effettivo e concreto" (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice) allo svolgimento di investigazioni difensive (di cui non vi alcun cenno) o, comunque, per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, pregiudizio che potrebbe derivare alla societ sua assistita dal mettere a disposizione del ricorrente i dati in questione: ci in un contesto nel quale risulta peraltro che tali dati sono gi stati messi a disposizione del ricorrente direttamente dalla medesima societ e, in parte, trattati nelle memorie gi depositate dal resistente nei diversi procedimenti avviati; RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere per questa parte accolto e che, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, il resistente dovr consentire all'interessato (nei limiti di cui al citato art. 8, comma 4, del Codice) l'accesso ai dati personali che lo riguardano, entro il 31 agosto 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data; RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice avendo il resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro, precisando, in particolare, di trattare i dati in questione per esclusive finalit di difesa e/o esercizio di un diritto; RITENUTO che il ricorso deve essere invece dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione (e relativa attestazione) dei dati personali tuttora conservati dal resistente, atteso che la conservazione degli stessi, trattati ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. f), del Codice (e quindi senza necessit di un consenso da parte dell'interessato), non risulta essere, allo stato, illecita; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell'avv. XY in ragione del mancato riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati anche alla parziale infondatezza dello stesso; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali che lo riguardano e ordina al resistente di metterli a disposizione di questi (nei limiti di cui al citato art. 8, comma 4, del Codice), entro e non oltre il 31 agosto 2009, dando conferma di tale adempimento a questa Autorit entro la medesima data; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice; c) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione (e relativa attestazione) dei dati personali detenuti dal resistente; d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico dell'avv. XY il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 18 giugno 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |