Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 4 GIUGNO 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 26 febbraio 2009 da Paolo Russo, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Tiziana Pulpito, nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e della Banca d'Italia, con il quale il ricorrente ha contestato l'iscrizione del proprio nominativo presso l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d'allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d'Italia a seguito del mancato pagamento di un assegno postale di euro 749,00 per difetto di provvista al momento della presentazione del titolo; ci in quanto, nonostante l'assegno fosse stato successivamente pagato da Poste Italiane S.p.A. direttamente nelle mani del prenditore del titolo, la medesima societ, in data 12 settembre 2009, aveva inoltrato al ricorrente il c.d. "preavviso di revoca" (come previsto dall'art. 9-bis della legge n. 386/1990) provvedendo poi a segnalarlo, in modo ritenuto illegittimo dall'interessato, all'archivio C.a.i.; rilevato che il ricorrente, asserendo che lo stesso "preavviso di revoca" sarebbe stato inviato da Poste Italiane oltre il termine previsto dal citato art. 9-bis, ha quindi chiesto la cancellazione e il blocco dei dati, opponendosi al loro ulteriore trattamento; rilevato che il ricorrente ha chiesto altres, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice, di conoscere l'origine dei dati, le finalit, le modalit e la logica del trattamento, e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonch dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato, infine, che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 marzo 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 22 aprile 2009 con la quale l'Autorit ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota fatta pervenire via fax il 16 marzo 2009 con la quale la Banca d'Italia ha, tra l'altro, sostenuto che, a proprio avviso, secondo la normativa che disciplina l'archivio C.a.i., solo gli enti segnalanti sarebbero gravati dalla "responsabilit dell'esattezza dei dati trasmessi" e ad essi soltanto spetterebbe disporre, ai sensi dell'art. 5 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 (modificato il 16 marzo 2005), "la cancellazione e la rettifica dei dati dall'archivio (), anche su ordine dell'Autorit Giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali"; rilevato che la Banca d'Italia ha anche fornito indicazioni in ordine alle ulteriori richieste conoscitive formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 20 marzo 2009 e le successive memorie depositate il 26 marzo 2009 e il 25 maggio 2009 con le quali Poste Italiane S.p.A., nel ricostruire le vicende che hanno portato alla segnalazione del ricorrente all'archivio C.a.i. e nel fornire indicazioni generali in ordine al trattamento dei dati dell'interessato, ha, in particolare, confermato la liceit della segnalazione effettuata; rilevato, infatti, che, pur avendo il ricorrente provveduto "a fornire sufficiente liquidit al rapporto di conto corrente, il titolo veniva addebitato per il solo importo facciale (oneri accessori esclusi)" in quanto l'interessato, essendosi gi integrata la commissione dell'illecito ex art. 2 legge n 386/1990, "per evitare l'iscrizione del proprio nominativo alla Centrale d'Allarme interbancaria, aveva l'onere di fornire prova dell'avvenuta corresponsione degli oneri accessori previsti dalla citata legge", cos come indicato nel c.d. preavviso di revoca; rilevato, pertanto, che Poste Italiane S.p.A., non avendo il ricorrente provveduto a fornire la prova di tale pagamento  entro i termini e con le forme puntualmente previste dall'art. 8 della legge n. 386/1990, ha provveduto ad iscriverlo presso l'archivio C.a.i.; rilevato infine che Poste Italiane S.p.A. ha sostenuto di aver inviato il preavviso di revoca al ricorrente nel rispetto del termine previsto dall'art. 9-bis della legge n. 386/1990, alla luce del "quadro () normativo/regolamentare" applicabile in materia che ha analiticamente ricostruito;

VISTA la memoria depositata il 25 marzo 2009 con la quale la Banca d'Italia, nel comunicare di non poter disporre la cancellazione dei dati in questione "trattandosi di attivit demandata dalla vigente normativa all'esclusiva competenza degli istituti trattari", ha eccepito l'inammissibilit del ricorso proposto nei propri confronti ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. d), del Codice, argomentando in ordine alle modifiche normative intervenute nella disciplina di settore (e in particolare nell'art. 5, comma 4, del regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 come modificato dal successivo regolamento del 16 marzo 2005) e rilevando che "in sostanza, la normativa (primaria e delegata) che disciplina il funzionamento della C.a.i. individua nelle banche trattarie (tenute all'iscrizione), e non nella Banca d'Italia o nella societ concessionaria responsabile del trattamento, i soggetti deputati a curare la cancellazione dei dati dall'archivio e conseguentemente, ove sorga al riguardo una controversia, i naturali destinatari dell'ordine di cancellazione eventualmente impartito dal giudice o dal Garante";

VISTE le memorie inviate l'8 maggio e il 26 maggio 2009 con le quali il ricorrente ha contestato le posizioni espresse dalle resistenti ed ha ribadito le proprie richieste;

RITENUTO che il ricorso ammissibile anche nei confronti della Banca d'Italia in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 386/1990, riveste la qualit di titolare del trattamento dei dati in questione; rilevato che l'interessato, nei confronti di tali informazioni, ha il diritto non solo di accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio C.a.i., ma anche di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, come ribadito nell'art. 11 del d.m. n. 458/2001 recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all'art. 10-bis della legge n. 386/1990 avvenuto con modalit che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d'Italia; ci, in quanto la prova del pagamento tardivo (non solo dell'importo facciale del titolo, ma anche della penale, degli interessi e delle eventuali spese del protesto) –che deve essere documentato nelle forme e nei termini puntualmente previsti dall'art. 8 della legge n. 386/1990– non stata fornita entro il termine fissato dalla citata legge;

RITENUTO, pertanto, che non risulta illecita la segnalazione disposta da Poste Italiane S.p.A. nell'archivio C.a.i. e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione e di blocco dei relativi dati, nonch all'opposizione al trattamento dei dati medesimi;

RITENUTO che anche in ordine alle altre richieste, formulate dal ricorrente in relazione all'art. 7, comma 2, del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi i titolari del trattamento, avendo gli stessi fornito, nel corso dell'istruttoria, un sufficiente riscontro in proposito;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche in ragione della parziale infondatezza dello stesso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di entrambe le resistenti in ordine alla richiesta di cancellazione e di blocco dei dati riferiti all'iscrizione del ricorrente all'archivio C.a.i., nonch all'opposizione al trattamento dei dati medesimi;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei confronti della Banca d'Italia e di Poste Italiane S.p.A., in ordine alle restanti richieste formulate dal ricorrente;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 4 giugno 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Patroni Griffi