Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 4 GIUGNO2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il2 marzo 2009, presentato dall'avv. XY, nei confronti di Faro Compagnia diAssicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con il quale il ricorrente, inrelazione a un infortunio verificatosi in data 17 maggio 2008 ("nell'ambitodi una partita di calcio amatoriale svoltasi presso il campo sportivo diMondragone"), ha ribadito larichiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale avevachiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che loriguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciariodella predetta societ, con specifico riferimento alle valutazioni e ai giudiziespressi dal predetto fiduciario; rilevato che il ricorrente ha anche chiestodi porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 5 marzo 2009 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiestadell'interessato, nonch la successiva nota del 21 aprile 2009 con cui, aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso;

VISTE le note datate 20 marzo 2009 e 16aprile 2009 con le quali la societ resistente ha, in particolare, comunicatoche "sia il Comune di Mondragone – quale soggetto direttamenteinteressato alla controversia -  sia Faro Compagnia di Assicurazioni eRiassicurazioni S.p.A. – indirettamente, in qualit di impresaassicuratrice del citato Ente,  vertono () in una situazioneprecontenziosa di cui all'art. 8, 2 comma, lett. e), del dlgs n. 196/2003, cheinevitabilmente sfocer in un giudizio civile, salvo che l'istante rinunci alrisarcimento del danno", ed ha,pertanto, fornito "la relazione medico-legale () limitatamente ai datiidentificativi/sensibili",omettendo i dati di natura meramente valutativa, "poich la conoscenzaimmediata da parte del ricorrente di tali dati recherebbe un effettivopregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa della () Compagnia"ealtererebbe la dinamica processuale creando un ingiusto vantaggioall'istante". Ci ancheconsiderando che "nella documentazione medicasono state rilevatealcune anomalie che saranno oggetto di accertamento"

VISTE le memorie datate 25 marzo 2009 e 5maggio 2009 con le quali il ricorrente ha contestato e ritenuto parziale ilriscontro ottenuto e ha ribadito le proprie richieste, rinnovando la richiestadi conoscere le valutazioni espresse nella perizia medico-legale cui statosottoposto;

CONSIDERATO che le perizie medico-legaliredatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di richiesta da parte delricorrente) comprendono dati personali dell'interessato anche nella partecontenente valutazioni e giudizi del perito;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2,lettera e), del Codice, prevedeil temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 delmedesimo Codice, solo nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarnepregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o,comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell'esistenzadi un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e),deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concretielementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, nel caso in esame, sussistela documentata esigenza di non pregiudicare l'esercizio del diritto di difesadel titolare del trattamento anche nell'attuale fase precontenziosa che, inragione delle iniziative intraprese dall'interessato, risulta allo statopreludere all'instaurazione di una controversia giudiziaria. Ci, in relazioneagli specifici profili messi in luce dalla compagnia di assicurazione e, inparticolare, agli elementi contenuti nella perizia del medico legale incaricatodalla compagnia costituenti informazioni riservate di caratteretecnico-valutativo rivolte alla stessa;

RILEVATO che, alla luce degli elementi divalutazione forniti dal titolare del trattamento, appare allo statolegittimamente invocato il differimento temporaneo del diritto di accesso limitatamenteai dati di tipo valutativo contenuti nella perizia medico legale in questione;

RITENUTO invece che deve esseredichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, in relazione ai dati personali gi comunicati al ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in relazione ai dati personali gi comunicati al ricorrente;

b) rigetta il ricorso limitatamente allarichiesta di accesso ai dati personali di tipo valutativo contenuti nellaperizia medico legale in oggetto;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 4 giugno 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi