Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 28 MAGGIO 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo PatroniGriffi, segretario generale;

VISTA l'istanza inviata il 19 marzo 2009 all'avv. Anna Pesenti, ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY ha chiesto la confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione informa intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalit le modalit e lalogica del trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare, delresponsabile del trattamento, ove designato, e i soggetti ai quali i datipossono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato chel'interessato, nel negare il proprio consenso al trattamento dei dati inquestione, ha chiesto anche la cancellazione degli stessi con la relativaattestazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), del Codice;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 aprile 2009 nei confrontidell'avv. Anna Pesenti con il quale XY, non avendo ricevuto riscontro, haribadito le richieste precedentemente formulate, precisando che la resistenteavrebbe trattato dati che lo riguardano in relazione a una querela presentatacontro di lui da un terzo che stato amministratore unico di una societ conla quale il ricorrente ha intrattenuto un rapporto di collaborazione; rilevatoche il ricorrente ha precisato inoltre che la sua istanza fa riferimento ancheai dati relativi a tale rapporto di collaborazione gi oggetto di altre dueprecedenti decisioni di questa Autorit, adottate su ricorso proposto ex artt.145 e ss. del Codice nei confronti della predetta societ, dati che, a suoavviso, sono trattati anche dalla resistente;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22aprile 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 12 maggio 2009 con la quale laresistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente confermandol'esistenza di dati che lo riguardano "unicamente con riferimento allaquerela presentata dal sig. ()" nei suoi confronti e precisando che il trattamento stato effettuato "unicamente ai fini della gestione stragiudiziale egiudiziale della vertenza tra le medesime due parti in causa"; rilevato che la resistente, con riferimento ai datirelativi al rapporto di collaborazione intrattenuto dal ricorrente con lasociet cui lo stesso fa riferimento nel ricorso, ha altres dichiarato di nonesserne titolare, non operando alcun trattamento, n detenendoli, "avendosvolto unicamente attivit di sostituto di udienza ()  per conto dei colleghi titolari delladifesa della societ in questione" nella causa che vede contrapposto il XY, il Garante e la societ con laquale lo stesso ha collaborato, in relazione all'opposizione da quest'ultimapresentata ex art. 152 del Codice rispetto a uno dei precedenti ricorsiproposti dall'odierno ricorrente; rilevato che la resistente, nel rilevare cheil proprio assistito sta tuttora valutando eventuali ulteriori azionigiudiziarie in relazione al fatto per cui era stata sporta querela, harilevato, rispetto ai dati di cui titolare, di non poterli cancellare essendogli stessi trattati lecitamente, senza il consenso dell'interessato, inossequio al disposto di cui all'art. 24, comma 1, lett. f), del Codice;rilevato inoltre che l'avv. Pesenti, pur richiamando il proprio obbligo alrispetto del segreto professionale, ha comunicato tutti i dati dell'interessatodi cui titolare ("costituiti dalla copia della memoria depositata dal XYe dalla richiesta di archiviazione" di cui ha anche allegato copia), essendo questi comunque tutticontenuti in documenti di cui il ricorrente gi sicuramente in possesso;

VISTA la memoria datata 18 maggio 2009 con la quale il ricorrente hamanifestato perplessit in ordine al riscontro ricevuto sostenendo che laresistente avrebbe, a suo avviso, "pari poteri di rappresentanzadavanti all'autorit giudiziaria ordinaria" rispetto a tutte le sue vicende e di questo sarebbeprova tanto la condivisione del medesimo ufficio con il legale che difende lasociet con la quale lo stesso ha collaborato, quanto la presenza dell'avv.Pesenti alle udienze del citato procedimento ex art. 152 del Codice;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 147 del Codice, il ricorso al Garantepu essere proposto dall'interessato solo nei confronti del titolare deltrattamento dei dati personali che lo riguardano e che tale, ai sensidell'art. 28 del medesimo Codice, il soggetto che "esercita un poteredel tutto autonomo sulle finalit e sulle modalit del trattamento, ivicompreso il profilo della sicurezza";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sulle richiesteavanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice avendo laresistente, nel corso del procedimento, fornito un adeguato riscontro allestesse, precisando tra l'altro quali dati personali relativi al ricorrente lastessa tratta in qualit di titolare e avendo precisato di aver trattato,rispetto al rapporto di collaborazione intrattenuto dal ricorrente con lasociet cui lo stesso fa riferimento nel ricorso, altri dati personali dellostesso nella sola qualit di sostituto di udienza e di non esserne pertanto titolare(elemento questo confermato anche dalla copia della procura rilasciata, daparte della societ con la quale il XY ha collaborato, ad altri due legali- e non all'odierna resistente – procura presente a margine del citatoricorso proposto ex art. 152 del Codice);

RITENUTO che il ricorso deve essere invece dichiarato infondato inordine alla richiesta di cancellazione (e relativa attestazione) dei datipersonali tuttora conservati dalla resistente, atteso che la conservazionedegli stessi, trattati ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. f), del Codice (e quindi senza necessit di un consensoda parte dell'interessato), non risulta essere, allo stato, illecita;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti tenuto conto della parziale infondatezza del ricorso e della peculiaritdella vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale aisensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerichieste avanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione e dellarelativa attestazione ex art. 7, comma 3, del Codice;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 28 maggio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi