Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 22MAGGIO 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali inviata in data 7 novembre 2008 daWalther Andreaus a H3G S.p.A. con la quale l'interessato, nel contestare laricezione di numerosi sms di tipo promozionale inviati dalla predetta societalla propria utenza telefonica mobile, si opposto all'ulteriore trattamentodei propri dati personali per fini promozionali;

VISTO il ricorso presentato l'11 febbraio2009 nei confronti di H3G S.p.A. con il quale Walther Andreaus, nel lamentareil perdurare dell'inoltro di messaggi promozionali indesiderati alla propriautenza telefonica mobile (anche successivamente al riscontro, datato 26novembre 2008, con il quale la societ resistente aveva sostenuto di aver presoatto dell'opposizione al trattamento per fini promozionali), ha ribadito larichiesta formulata chiedendo, altres, di porre a carico della resistente lespese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 16 febbraio 2009 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del7 aprile 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 5marzo 2009 con la quale la societ resistente, in relazione al lamentato inviodi messaggi pubblicitari all'interessato anche dopo l'intervenuta revoca delconsenso, ha sostenuto che: "in merito agli sms ricevuti dal cliente il27/11/2008 e il 10/1/2009 , gliinvii sono stati causati da un errore prodotto dal disallineamento dei sisteminell'eleborazione delle liste create per gli invii di detti messaggi", mentre "in merito alla ricezione di mms (.) in data 13/1/2009 () tale messaggio non stato inviato dalloscrivente ma dal partner esterno OneItalia che, in forza di un accordocommerciale (), offre i propriprodotti ai clienti H3G"(precisando di avere peraltro chiesto chiarimenti sull'accaduto a tale soggettoil quale avrebbe confermato che si trattato di "un errore dovuto adun intervento straordinario del reparto sistemistico");

VISTA la nota pervenuta via fax il 19marzo 2009 con la quale il ricorrente ha lamentato la ricezione di un'ulteriorecomunicazione promozionale sul proprio numero di utenza mobile, "indata 7 febbraio 2009, da mittente http://treclub.tre.it";

VISTA la nota anticipata via fax il 2aprile 2009 con la quale la resistente ha sostenuto che anche il contestatomessaggio pubblicitario del 7 febbraio 2009 stato inviato "dalpartner esterno OneClub che, in forza di un accordo commerciale con lascrivente offre i propri prodotti/servizi (suonerie, videogiochi e altro) aiclienti di H3G" e ha altresdichiarato di aver provveduto a segnalare il caso al predetto "partner", il quale ha comunicato, "in data 3 marzo2009, di avere adottato tutte le procedure per porre rimedio all'errore dovutoad un intervento straordinario del reparto sistemistico, cui sono da imputarsigli invii lamentati"; visto chenella medesima nota la resistente ha precisato che nel caso segnalato dalricorrente, come "in episodi analoghi, H3G ricopre il ruolo di carrierin quanto consente al cliente finale, in forma totalmente autonoma, attraversoil proprio portale mobile, l'accesso diretto ai contenuti offerti dal partnerquali, a titolo esemplificativo, suonerie, videogiochi e altro";

VISTA la nota pervenuta via fax il 24aprile 2009 con la quale il ricorrente, nell'affermare di non avere mai fornito"autorizzazione a nessun soggetto – oltre a H3G al trattamentodei propri dati personali () perla ricezione di comunicazioni pubblicitarie", ha lamentato di avere ricevuto "ulterioridue messaggi pubblicitari alla propria utenza radiomobile () in data 17 aprile 2009, mittente centromessaggi" e da ultimo "il22 aprile 2009, mittente shop3@mms.tre.it";

VISTO il fax inviato il 15 maggio 2009con il quale il titolare del trattamento ha fornito ulteriori spiegazioni inordine al complesso delle contestazioni del ricorrente; visto che, inparticolare, H3G S.p.A. ha allegato copia di una nota fatta pervenire da OneItalia S.p.A. nella quale viene ribadito che l'interessato era statoerroneamente inserito nella lista dei clienti che avevano attivato il serviziodi newsletter di Oneclub (fornendo anche una spiegazione dell'erroreverificatesi);

VISTO che la societ resistente nelmedesimo fax ha infine spiegato le ragioni ("da correlare verosimilmenteall'acquisto sul sitowww.shop3.it di una ricarica telefonica") connessealla ricezione nel mese di aprile 2009 dei messaggi di cui alla nota delricorrente del 24 aprile scorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvederesul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolaredel trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richiestedell'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, fornendoindicazioni in ordine alle contestate comunicazioni promozionali ricevute sullapropria utenza telefonica mobile;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, previacompensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione delriscontro fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione delricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso;

b) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di H3G S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente afavore della ricorrente.

Roma, 22 maggio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi