| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 22 MAGGIO2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante presentato il13 febbraio 2009 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Angellotti,nei confronti di Crif S.p.A. e Compass S.p.A. con il quale il ricorrente hachiesto la cancellazione e il blocco di tutti i dati personali che loriguardano comunicati da Compass S.p.A., in modo ritenuto illecito, ai sistemidi informazioni creditizie e conservati da Crif S.p.A. nell'archivio delproprio s.i.c. determinando, ad avviso del ricorrente, una grave violazione deisuoi diritti e precludendo allo stesso la conclusione di alcuni contratti;rilevato che il trattamento sarebbe illecito in quanto l'interessato nonavrebbe ricevuto il c.d. "preavviso" di imminente registrazione deipropri dati personali nei sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.), comeprevisto dall'art. 4, comma 7, del VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 18 febbraio 2009 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato Crif S.p.A. e CompassS.p.A. a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del3 aprile 2009 con la quale questa Autorit ha comunicato la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata via fax in data 25febbraio 2009 e la successiva memoria datata 27 febbraio 2009 con la quale ilricorrente ha formulato le proprie osservazioni in relazione alla nota di CrifS.p.A. del 9 febbraio 2008 cui era allegato un report VISTE le note inviate via fax in data 6marzo 2009 e 22 aprile 2009 con le quali Crif S.p.A., nel sostenere chel'obbligo di inviare il c.d. "preavviso" ai sensi dell'art. 4, comma7, del codice deontologico sui s.i.c. graverebbe esclusivamente sugli entipartecipanti ai s.i.c. stessi, ha precisato che le uniche informazionicreditizie di tipo "negativo" detenute in relazione al ricorrenteerano riferite ad un finanziamento erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. indata 28 aprile 2006 (societ che non parte dell'odierno ricorso) econsistevano nella segnalazione del ritardo nel pagamento di una rata, poi regolarizzatonel settembre 2008; rilevato che tali informazioni "negative"trattate, ad avviso di Crif S.p.A., in modo legittimo alla data di proposizionedel ricorso, non essendo decorso il termine di conservazione di un annoprevisto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del codice deontologico sui s.i.c.,sono state comunque cancellate, "a fronte dell'intervenutoaggiornamento da parte dello stesso ente in data 19.02.2009" VISTE le note anticipate via fax in data9 marzo 2009 e 23 aprile 2009 con le quali Compass S.p.A. ha sostenuto che ilricorrente in data 6 dicembre 2008 ha sottoscritto una richiesta di prestitopersonale, per il tramite di Poste italiane S.p.A.; in particolare, CompassS.p.A. ha precisato che il ricorrente, all'atto della sottoscrizione, avrebbe dichiaratodi aver preso visione delle informative sul trattamento dei dati personali aisensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 rese separatamente da Poste italianeS.p.A. e da Compass S.p.A. anche ai sensi dell'art. 5 del codice deontologicosui sistemi di informazione creditizia (s.i.c.), acconsentendo espressamente altrattamento dei dati da parte di Compass S.p.A., nonch alla comunicazione ditali dati ai s.i.c.; rilevato che la societ ha ritenuto di non accogliere talerichiesta, "in applicazione dei () criteri di valutazione del merito creditizio, ispirati aprincipi di prudenza nell'erogazione dei prestiti", VISTA la memoria del 10 marzo 2009 ed ilverbale dell'audizione del 18 marzo 2009 con i quali il ricorrente hacontestato le affermazioni di Crif S.p.A. sostenendo, in particolare, chel'obbligo del c.d. "preavviso" graverebbe anche su Crif S.p.A. stessala quale in assenza di idonei presupposti avrebbe trattato illecitamente i datidell'interessato causando con ci il mancato accoglimento della domanda difinanziamento oltre ad ulteriori danni; VISTA la nota inviata in data 7 maggio2009 con la quale il ricorrente ha preso atto delle operazioni di aggiornamentoe cancellazione cui Crif S.p.A. ha dato corso ma ha ribadito di aver comunquesubito un danno a causa del trattamento dei dati effettuato da Compass S.p.A. eCrif S.p.A.; RITENUTO che il ricorso deve esseredichiarato infondato nei confronti di Compass S.p.A. posto che i dati tuttoratrattati in relazione al ricorrente (e a suo tempo oggetto di contribuzione nels.i.c. gestito da Crif S.p.A.) sono riferiti esclusivamente alla richiesta difinanziamento sottoscritta il 6 dicembre 2008 e successivamente rifiutata;rilevato che tali dati risultano comunque essere stati trattati in modo lecitoavendo il ricorrente manifestato il proprio consenso al trattamento da partedella societ interessata, ivi compresa la comunicazione dei dati ai s.i.c. diriferimento; ci, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento deidati personali ai sensi dell'art. 13 del Codice e dell'art. 5 del codicedeontologico di settore; RITENUTO che deve essere invecedichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A.avendo tale societ provveduto ad aggiornare nel corso del procedimento alcunidati riferiti ad operazioni di finanziamento ormai estinte ed avendo altrescorretto nel corso dell'istruttoria l'unica segnalazione di tipo"negativo" presente, a seguito dell'aggiornamento della stessa daparte di Unicredit Clarima Banca S.p.A.; rilevato che, dalla documentazione inatti, il complessivo trattamento dei dati del ricorrente appare essere statoeffettuato in modo lecito nel rispetto delle disposizioni del codicedeontologico di settore, ferme restando le eventuali azioni, anche di tiporisarcitorio, che l'interessato ritenga di intraprendere in relazione aglieventuali illeciti trattamenti posti in essere da altri partecipanti ai s.i.c.gestiti da Crif (banche o societ finanziarie) estranei al presenteprocedimento o in riferimento a eventuali vizi dei relativi rapporticontrattuali; RILEVATO che in ordine alla richiesta dirisarcimento del danno il ricorso deve essere dichiarato inammissibile attesoche questa Autorit non ha competenza in merito a tale richiesta la quale deveessere proposta, se del caso, dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti anche in ragione degli evidenziati profili diinfondatezza e inammissibilit di talune delle richieste del ricorrente; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorsoproposto nei confronti di Compass S.p.A.; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso nei confronti di Crif S.p.A.; c) dichiara il ricorso inammissibilein ordine alla richiesta di risarcimento del danno; d) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 22 maggio 2009
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