Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 16APRILE 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentatoin data 9 gennaio 2009, proposto da Orlando Colonni, rappresentato e difesodall'avv. Maurizio Lorenzini, nei confronti di Ulisse 4 s.r.l. con il quale ilricorrente ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei datipersonali che lo riguardano censiti presso la Centrale dei rischi della Bancad'Italia in relazione ad una segnalazione di sofferenza per euro 73.208,00effettuata dalla predetta societ; rilevato che tale segnalazione sarebbe, adavviso del ricorrente, "illegittima ed ingiusta nell'an e nelquantum", giacch la stessa "contutta probabilit relativa ad un credito prescritto"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che lespese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 15 gennaio 2009 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva notadel 6 marzo 2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga deltermine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice;

VISTA la nota datata 5 febbraio 2009 conla quale Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (in nome e per conto di Ulisse 4s.r.l. e in riferimento alla posizione creditoria a suo tempo facente capo alpredetto istituto di credito) ha sostenuto che la posizione in questione stata segnalata "a sofferenza" per la prima volta dalla banca nel1988 e che nel 2001 il relativo credito stato ceduto in blocco ai sensi dellalegge n. 130/1999 a Ulisse 4 s.r.l. societ per la quale la banca svolgeattualmente attivit di servicing;rilevato che in data 25.6.2003 il Tribunale di Perugia-sezione stralcio,nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempoemesso in favore della banca, ha stabilito, con sentenza passata in giudicato,che il ricorrente risulta tuttora debitore per l'importo di euro 16.665,06 (32.268.071), oltre interessi legali e spese di giudizio;

VISTE le note inviate in data 9 febbraio2009 e 24 marzo 2009 con le quali il ricorrente ha sostenuto che lasegnalazione censita nella Centrale dei rischi ammonterebbe ora a euro74.175,00 e risulterebbe ingiustificata alla luce dell'importo liquidato dalTribunale con la predetta sentenza; ci, in quanto tale somma, "ancorchsviluppata in tutti i suoi calcoli, conduce alla cifra di () 40.586,64" euro;

VISTA la nota pervenuta via fax l'8aprile 2009 con la quale la banca resistente ha dichiarato che "perquanto attiene alle doglianze del ricorrente circa gli importi segnalati (),effettivamente il nostro istituto ()non ha adeguato per mera dimenticanza i tassi, continuando a contabilizzaree segnalare quelli contrattuali anzich quelli legali statuiti dalla citatasentenza (), per cui procederemosenz'altro alla loro correzione ex tunc ()";

RILEVATO che il trattamento dei dati delricorrente riferiti alla segnalazione di "sofferenza" effettuata orada Ulisse 4 s.r.l. s.r.l., in qualit di cessionaria del creditooriginariamente vantato da Banca Popolare di Spoleto S.p.A., non risultaeffettuato in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi disegnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relativedisposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993;deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d'Italia 10 agosto 1995; circ.Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);rilevato, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati riferiti allasegnalazione di "sofferenza" deve essere dichiarata infondata neiconfronti di Ulisse 4 s.r.l., soggetto che riveste attualmente il ruolo dititolare del relativo trattamento;

RITENUTO invece che, con riferimento alladiversa richiesta di correzione dei dati segnalati "a sofferenza"(con specifico riferimento all'ammontare della segnalazione che deve essere ridottonella misura indicata dalla citata sentenza del Tribunale di Perugia), ilricorso deve essere accolto dal momento che, dalla documentazione in atti, lapur dichiarata volont della resistente di adeguarsi al disposto della predettasentenza, correggendo l'importo oggi segnalato "a sofferenza", nonrisulta essersi ancora concretizzata; ritenuto che va quindi disposto che iltitolare del trattamento provveda alla correzione dei dati riferiti alricorrente, conservati nell'archivio della Centrale dei rischi della Bancad'Italia, entro il 25 maggio 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento aquesta Autorit entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidareper i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare dellespese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfetaria dieuro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gliadempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenutodi porli a carico della resistente, nella misura di euro 200, previacompensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancatotempestivo riscontro fornito all'interessato e della parziale fondatezza dellerichieste dello stesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso perquanto concerne la richiesta di cancellazione della segnalazione di"sofferenza" presso l'archivio della Centrale dei rischi della Bancad'Italia;

b) accoglie il ricorso limitatamentealla richiesta di correzione dei dati segnalati "a sofferenza" eordina alla resistente di provvedere in tal senso (correggendo l'ammontaredella segnalazione secondo quanto stabilito dal Tribunale di Perugia nellasentenza del 25 giugno 2003) entro il 25 maggio 2009, dando conferma a questaAutorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti delprocedimento, posti nella misura di 200 euro, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi, a carico  della resistente, la quale dovrliquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 aprile 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Patroni Griffi