| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 16APRILE 2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il1 aprile 2009 nei confronti del Ministero dell'Interno-Dipartimento dellapubblica sicurezza con il quale XY, nel richiamare una precedente istanzadatata 21 luglio 2008 avanzata ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 1 aprile1981, n. 121, ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardanocontenuti nell'archivio del Centro elaborazione dati del Dipartimento dellapubblica sicurezza presso il Ministero dell'Interno, il loro aggiornamento e lacancellazione dei dati che lo riguardano eventualmente trattati in violazionedi legge; RILEVATO che il Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nel disciplinarel'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato con riferimento ai datiche lo riguardano (artt. 7 ss.), nonch la presentazione, il contenuto e ilprocedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c RILEVATO che, ai sensi dell'art. 8, comma2, lettera h), del Codice, idiritti di cui al citato art. 7 non possono essere esercitati con richiestarivolta direttamente al titolare o al responsabile, o con ricorso ai sensidell'articolo 145, se il trattamento di dati personali effettuato dal Centroelaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di poliziasui dati destinati a confluirvi in base alla legge (art. 53 del Codice); RITENUTO, alla luce di ci, di doverdichiarare inammissibile il ricorso; RILEVATO, tuttavia, che la presentedichiarazione di inammissibilit non pregiudica il diritto dell'interessato diottenere direttamente dal Ministero titolare del trattamento un pronto e idoneoriscontro alle istanze presentate, rispetto ai dati personali che lo riguardanoeventualmente contenuti negli archivi del citato Ced; ci, nei modi di cuiall'art. 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (come modificato dall'art. 175,comma 3, del Codice), anche per il tramite delle competenti autorit dipubblica sicurezza o della competente autorit giudiziaria; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 16 aprile 2009
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