| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimentodel 5 marzo 2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; VISTO l'interpello preventivo proposto daXY nei confronti di Societ acquisizione e rifinanziamento crediti s.r.l.(d'ora innanzi SARC s.r.l.) ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali con il quale l'interessato ha chiesto la confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere l'origine di talidati; ci, avendo appreso di essere segnalato presso la Centrale dei rischidella Banca d'Italia su iniziativa della citata societ per un presunto debito"a sofferenza"; VISTO il ricorso al Garante presentato il27 novembre 2008 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pio Alghiri,nei confronti di SARC s.r.l., con il quale il ricorrente ha ribadito lerichieste gi avanzate con l'interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8del Codice ed ha anche formulato una nuova istanza volta sostanzialmente adottenere la cancellazione della segnalazione in questione; rilevato, inparticolare, che il ricorrente contesta la liceit della segnalazionesostenendo di non aver "mai avuto alcun rapporto contrattuale e/oobbligatorio di natura finanziaria con detta societ" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 dicembre 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch lasuccessiva nota del 23 gennaio 2009 con la quale questa Autorit ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata il 17 dicembre 2008con la quale SARC s.r.l., la cui attivit consiste "nell'acquisizionedi portafogli di crediti in sofferenza da istituti bancari e nel successivorecupero" degli stessi, in data28 giugno 2005, mediante operazione di cartolarizzazione e per il tramite dellasociet SGC s.r.l., "ha acquistato anche il credito pari ad euro3.525,93 originariamente vantato da BNL nei confronti del Signor XY, edoriginato dal mancato rimborso di un fido per scoperto di conto corrente" RILEVATO che, con memoria del 29 dicembre2008, il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto l'informativa aisensi dell'art. 13 del Codice, n la notifica della cessione a SARC s.r.l. nonrisultando aver mai fissato la propria residenza in Roma alla via di WQ, coscome risulta dal certificato di residenza storica; rilevato che il ricorrenteha ipotizzato un caso di omonimia posto che "non ricorda di averintrattenuto rapporti di conto corrente neppure con la Banca Nazionale delLavoro" e che, "ammessa anche per assurdo l'esistenza di talerapporto contrattuale", ildiritto al credito in questione, in ogni caso contestato dal ricorrente,sarebbe ampiamente prescritto, in mancanza di atti interruttivi da parte deisoggetti che via via sarebbero risultati suoi creditori; VISTA la nota inviata il 6 febbraio 2009con la quale la resistente ha sostenuto che a causa di "una situazionedi omonimia completa", nellanota inviata il 17 dicembre 2008 avrebbe erroneamente indicato in relazione alricorrente un indirizzo di residenza riferito invece ad altro cliente; rilevatoche la resistente ha fornito copia del contratto di conto corrente stipulatodal ricorrente con BNL S.p.A. in data 8 settembre 1999 (nel quale riportatol'indirizzo di residenza di via HJ - Napoli), oltre ad un sollecito dipagamento e conseguente messa in mora inviato da BNL S.p.A. al ricorrente indata 8 luglio 2003 al medesimo indirizzo; rilevato inoltre che la resistente:a) ha fornito copia delle lettere di notifica della cessione inviate alricorrente da BNL S.p.A. e SGC s.r.l. sempre presso il medesimo indirizzo; b)ha ribadito di aver inviato a mezzo posta, in data 11 settembre 2005,l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice presso l'indirizzo di residenzafornito dal ricorrente a BNL S.p.A.; c) ha fornito l'elenco dei dati personalitrattati, ribadendo la liceit della segnalazione di sofferenza effettuata allaCentrale dei rischi della Banca d'Italia; VISTA la nota inviata il 26 febbraio 2009con la quale il ricorrente ha contestato le difese avverse ed ha insistito perl'accoglimento delle richieste formulate con il ricorso; RITENUTO che la richiesta dicancellazione della segnalazione di sofferenza tuttora effettuata dallaresistente deve essere ritenuta inammissibile, essendo stata avanzata talerichiesta per la prima volta con il ricorso e non essendo stata previamenteproposta, come dovuto, con l'interpello preventivo ai sensi degli art. 7 e 8del Codice; rilevato in ogni caso che, dalla documentazione in atti, non risultaprovato che il trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazionedi sofferenza presso la citata Centrale rischi sia effettuato in modo illecitodal momento che lo stesso risulta volto a ottemperare agli obblighi disegnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relativedisposizioni di attuazione (art . 53, comma 1, lett. b) RILEVATO che in ordine alle restantirichieste proposte dal ricorrente deve essere dichiarato non luogo a provvederesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistentefornito adeguato riscontro in merito; RILEVATO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara inammissibile larichiesta di cancellazione della segnalazione di sofferenza effettuata inrelazione al ricorrente presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 5 marzo 2009
|