Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimentodel 5 marzo 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il27 gennaio 2009 nei confronti di Neuromed s.r.l. con il quale XY(rappresentato e difeso dall'avv. Luca Balato), lamentando di non aver ricevutoidoneo riscontro a una richiesta volta a ottenere "accesso agli attidella cartella clinica del defunto fratello" detenuta dalla predetta societ e a contestare lemodalit di raccolta del consenso informato per alcuni trattamenti sanitari acui lo stesso stato sottoposto, ha chiesto al Garante di ordinare allapredetta societ "la cessazione del comportamento illegittimo,indicando le misure necessarie per l'ostensione dei dati";

RILEVATO che il Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nel disciplinarel'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato con riferimento ai datiche lo riguardano (artt. 7 ss.), nonch la presentazione, il contenuto e ilprocedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi diinammissibilit dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano esseredichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della lorocomunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che il procedimento previstodagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e pu essereinstaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate in riferimentoalle particolari situazioni soggettive tutelate dall'art. 7 del Codice,richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimointeressato al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disatteseanche in parte; rilevato che, al fine di consentire l'esatta individuazione deidiritti fatti valere, il ricorrente deve allegare copia dell'istanza inoltrataal titolare o al responsabile del trattamento che pu essere formulata "senzaformalit" particolari, ma deveessere intesa, comunque, a esercitare chiaramente gli specifici dirittiprevisti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1, e 147, comma 2, lett. a), del Codice), in modo da permettere al titolare deltrattamento che la riceve di rispettare le modalit e i tempi di riscontroprevisti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie,nonostante una richiesta di regolarizzazione inviata dall'Ufficio, volta adacquisire copia di tale interpello preventivo, il ricorrente non ha fattopervenire alcuna istanza qualificabile come tale; ritenuto che la nota allegataal ricorso e indicata quale interpello preventivo (che peraltro non risultaessere stata inviata al titolare del trattamento accompagnata dalla copia dellaprocura conferita al legale che l'ha sottoscritta cos come richiesto dall'art.9, comma 4, del Codice), non reca alcun riferimento alla disciplina in materiadi protezione dei dati personali, essendo piuttosto volta, nel chiedere "accessoagli atti" di una cartellaclinica (che peraltro, dalla documentazione acquisita in atti e dalle dichiarazionicontenute nel ricorso, risulta comunque essere stato consentito), a contestarela legittimit di un trattamento sanitario effettuato sul fratello defunto enon ad attivare una delle posizioni giuridiche riconosciute dagli artt. 7 e 9,comma 3, del Codice con riferimento ai soli dati personali relativi aquest'ultimo;

RITENUTO, alla luce di ci, di doverdichiarare inammissibile il ricorso;

RILEVATO che la presente dichiarazione diinammissibilit lascia impregiudicata la facolt del ricorrente di esercitare idiritti di cui all'art. 7 del Codice con riferimento ai dati personali relativial fratello defunto nei modi e nei termini di cui alla disciplina posta inmateria di protezione dei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 5 marzo 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale reggente
De Paoli