| Garante per la protezione     dei dati personali Giornalismo: trattamentodi dati personali nel rispetto del principio di essenzialit dell'informazione Provvedimentodel 12 febbraio 2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; VISTO il ricorso del 7 novembre 2008,presentato nei confronti di Editoriale Libero s.r.l. in qualit di editore delquotidiano "Libero", con il quale R.a.i.-Radio televisione italianaS.p.A., a seguito della pubblicazione, sull'edizione del YK 2008 delquotidiano, di un "presunto organigramma della Rai" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 18 novembre 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch il verbaledell'audizione del 16 dicembre 2008 e la nota del 30 dicembre 2008 con la quale,ai sensi dell'art. 147 del Codice, stata disposta la proroga del termine perla decisione; VISTA la nota del 3 dicembre 2008 e lamemoria del 12 dicembre 2008 con le quali Editoriale Libero s.r.l.(rappresentata e difesa dagli avv.ti Berardino Libonati, Raffaele Cappiello eLuca Silvagni) ha fornito riscontro alle richieste che la ricorrente haavanzato ex artt. 7, commi 1 e 2, del Codice, dichiarando tra l'altro di nondetenere altri dati oltre quelli contenuti negli articoli e nell'organigrammaallegati dalla ricorrente medesima all'interpello preventivo e al ricorso;rilevato che, in ordine alle richieste avanzate ex art. 7, commi 3 e 4, lastessa ha sostenuto che il trattamento dei dati personali realizzatosi mediantela pubblicazione dell'organigramma e degli articoli in questione ("cheoffrono ai lettori commenti di ampio respiro riguardanti l'esistenza stessa deldocumento (l'organigramma) formato all'interno della Rai, quale ennesimosegnale della lottizzazione dell'azienda di Stato da parte della politica" VISTA la memoria inviata via fax il 12dicembre 2008 con la quale la ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatta delriscontro fornito, in particolare in ordine all'origine dei dati, ha insistitonelle richieste formulate con il ricorso, ribadendo di ritenere il trattamentoeffettuato in violazione dei principi di liceit e correttezza: a suo parere,il fatto che non siano state indicate "nominativamente le fontiritenute attendibili"dimostrerebbe "che non stato effettuato il doveroso controllo sullefonti della notizia" e che nonsarebbe quindi "stata verificata la verit dei fatti attribuiti allapersona giuridica Rai" e aisuoi dipendenti, contenuti negli articoli di cui al ricorso; VISTA la memoria del 23 dicembre 2008 conla quale l'editore resistente, nel contestare "la genericit deidati riferibili alla Rai oggetto del presente procedimento" VISTA la memoria inviata via fax il 23dicembre 2008 con la quale la ricorrente, sottolineando di ritenere falsol'organigramma pubblicato dalla resistente e il suo contenuto, ritenendoeccedente la pubblicazione dei dati personali relativi ai singoli dipendentidella societ e lamentando l'assenza di una previa informativa da parte deigiornalisti che hanno pubblicato la notizia, ha ribadito le richieste giavanzate con il ricorso; RILEVATO che il citato"organigramma" contiene tanto informazioni personali, di carattereoggettivo, proprie della societ ricorrente (quali quelle relative al suo assettoorganizzativo alla data del 20 gennaio 2008, ivi compresi i nominativi deisoggetti che vi prestano la propria attivit), quanto altre che, sebbeneriferibili direttamente alle singole persone fisiche (quali la ritenutaappartenenza a una determinata area politica) devono essere considerate datipersonali riconducibili, sia pure indirettamente, anche alla medesimaricorrente anche alla luce delle finalit per le quali le stesse sono statetrattate (dedurne argomentazioni in ordine alla sua cd. "lottizzazione");rilevato inoltre che gli articoli pubblicati a suo corredo contengono anchecommenti e opinioni dei giornalisti che appartengono alla libert diinformazione nonch alla libert di parola e di pensiero costituzionalmentegarantita a tutti; RILEVATO che il Codice, al fine dicontemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza)con il diritto di critica e di cronaca (cfr. artt. 136 e s.), prevedespecifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a finigiornalistici; rilevato infatti che, in virt degli artt. 136 e 137, comma 3,del predetto Codice, nonch delle disposizioni contenute nel RILEVATO inoltre che la specificadisciplina dettata per l'attivit giornalistica non esonera chi tratta datipersonali per questa finalit dall'obbligo di rispettare alcune garanzie dicorrettezza e trasparenza, cosicch, in ossequio all'art. 139, comma 1, delCodice (che demanda al codice deontologico la possibilit di prevedere modalitsemplificate per le informative di cui all'art. 13 del medesimo Codice), l'art.2, comma 1, del citato codice di deontologia pone esclusivamente in capo al "giornalistache raccoglie notizie"l'obbligo di rendere "note la propria identit, la propria professionee le finalit della raccolta"(salvo il caso in cui ci comporti rischi per la sua incolumit o che si rendaaltrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa) e prevede che,assolto, solo ove necessario, tale obbligo, il giornalista non tenuto afornire altrimenti gli elementi di cui all'informativa prevista dall'art. 13del Codice; rilevato che l'obbligo in questione mira a soddisfare "un'esigenzadi correttezza nei confronti delle persone intervistate" RITENUTO, alla luce di ci, che, nel casodi specie, tenuto conto della documentazione in atti e fermo restando che lavalutazione circa la veridicit dell'organigramma e delle informazioni in essocontenute (con i ritenuti, possibili effetti diffamatori) potr aver luogo solonelle competenti sedi giudiziarie, il trattamento dei dati personali relativialla ricorrente, allo stato, non risulta illecito; ci dal momento che glistessi – che peraltro non risultano raccolti secondo le modalit di cuial citato art. 2, comma 1, del codice di deontologia – sono stati pubblicatinel quadro dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica rispetto ad unfatto (l'esistenza dell'organigramma che la resistente assume formatoall'interno dell'azienda medesima) che costituisce l'elemento essenziale dellanotizia pubblicata e che si inserisce nell'ampio e annoso dibattito, dievidente interesse pubblico, sulla struttura e sull'organizzazione del serviziopubblico radiotelevisivo e soprattutto sulle sue interrelazioni con il sistemapolitico e partitico; ritenuto pertanto di non poter accogliere l'istanza conla quale la ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati e si opposta a uneventuale ulteriore analogo loro trattamento; RITENUTO invece di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,con riferimento alle restanti istanze ex art 7, commi 1 e 2, del medesimoCodice cui la resistente ha fornito riscontro nel corso del procedimento; citenuto conto in particolare che, in ordine alla specifica richiesta di accesso,la resistente ha dichiarato di conservare (nell'edizione del quotidiano del 7febbraio 2008 e non in altri archivi) solo i dati personali della ricorrentedalla stessa allegati al ricorso e che, in ordine all'origine dei dati, lastessa ha fornito indicazioni che devono essere ritenute sufficienti alla lucedell'art. 138 del Codice, il quale non pregiudica l'applicazione delle normerelative al segreto professionale del giornalista limitatamente alla fontedella notizia; RILEVATO che la presente dichiarazione diinfondatezza lascia impregiudicata la possibilit per la ricorrente ditutelare, come detto, nelle sedi competenti i propri diritti con riferimento aeventuali profili ritenuti diffamatori o comunque lesivi della propria immagineo identit personale; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle richieste di cui all'art. 7, commi 1 e 2, delCodice; b) dichiara infondate le restantirichieste; c) dichiara compensate le spese frale parti. Roma, 12 febbraio 2009
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