Garante per la protezione
    dei dati personali


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Archivi storici on linedei quotidiani: condizioni che rendono legittima la riproposizione di unarticolo su Internet

Provvedimentodel 12 febbraio 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 10novembre 2008 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualit di editore delsito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione delsito Internet dedicata all'archivio storico del quotidiano "Il Corrieredella Sera" di un articolo checontiene dati personali che la riguardano (articolo del KW dal titolo "ZQ" nel quale si fa riferimento all'arresto e allacustodia cautelare in carcere disposta nei confronti della ricorrente) e che attualmente reperibile anche mediante i comuni motori di ricerca, ha chiesto ilblocco e la cancellazione dei dati personali che la riguardano contenutinell'articolo in questione; ci, in quanto la ripubblicazione di tali notizie,avvenuta a distanza di 7 anni dagli avvenimenti, riferendosi a fatti "risalentiormai nel tempo (2001)" che nonsarebbero pi di interesse pubblico, comporterebbe notevoli danni per laricorrente, sia di natura personale che di natura economica; rilevato che laricorrente ha anche chiesto di conoscere l'esistenza di dati personali che lariguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, oltre aconoscere l'origine, le modalit, le finalit e la logica del trattamento,nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono esserecomunicati o diffusi o che possano comunque venirne a conoscenza; rilevato chela ricorrente ha chiesto anche che le spese del procedimento siano poste acarico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 13 novembre 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota dell'8 gennaio2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota del 28 novembre 2008 con laquale Rcs Quotidiani S.p.A. ha dato riscontro alle richieste formulate dallaricorrente ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2; visto che, invece, in ordine allaconservazione dei dati personali della ricorrente, la resistente ha sostenutodi non "essere obbligata a rimuovere l'articolo in parola dal proprioarchivio informatico" cheavrebbe unicamente la "funzione di diffondere gli stessi articoli gidiffusi su supporto cartaceo e conservati, anche in tale forma, pressol'archivio";

VISTA la memoria del 3 dicembre 2008 conla quale la ricorrente ha sostenuto che la diffusione dei dati personali che lariguardano, a distanza di molti anni dalle vicende in oggetto, da un lato,violerebbe gli artt. 136 e 137 del Codice, in quanto la notizia nonrivestirebbe pi la connotazione di fatto di interesse pubblico; rilevatoinoltre che la ricorrente ha contestato l'equiparazione, sostenuta dacontroparte, dell'archiviazione cartacea degli articoli del quotidiano conl'archiviazione on line, accessibile in tal modo, attraverso l'indicizzazioneda parte dei comuni motori di ricerca, da una pluralit indiscriminata disoggetti; visto che la ricorrente ha chiesto, in subordine, che la resistenteprovveda alla "anonimizzazione" dei propri dati personali nell'ambito dell'articolo in questione eadotti "misure tecniche ad evitare la indicizzazione", attuale e futura, del proprio nominativo, anche suipi comuni motori di ricerca, ivi comprese le copie cache delle pagineinteressate;

VISTA la memoria del 5 dicembre 2008 conla quale Rcs Quotidiani S.p.A. ha, preliminarmente, sostenuto che le richiesteproposte dalla ricorrente nella memoria del 3 dicembre 2008 sarebberoinammissibili in quanto formulate per la prima volta con la suddetta memoria enon previamente introdotte con l'atto di ricorso; visto che, nel merito, laresistente ha sostenuto che il trattamento dei dati personali della ricorrente stato effettuato in modo lecito; secondo la resistente, infatti, la richiestadi cancellazione dei dati non pu essere accolta facendo riferimento a unarticolo (che riferisce "fatti veri e di manifesto interessepubblico") contenutonell'archivio storico del quotidiano che, "per assolvere compiutamenteal suo scopo, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte leedizioni" e non pu subire "amputazioni" a pena di perdere tale carattere di storicit e dicompletezza; il trattamento sarebbe lecito anche perch effettuato, allostato, non per finalit giornalistiche (come all'atto della sua pubblicazione onel caso di una "nuova diffusione" nell'ambito di una nuova iniziativa giornalistica),quanto per finalit documentaristiche "nell'ambito di un archivio resoliberamente consultabile con lo strumento pi rapido ed agevole, la reteinternet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato pi diffusi, i motoridi ricerca" per consentirne "lavisione al pubblico, per mere finalit di ricerca e di approfondimento" e nel rispetto, peraltro, delle specifichedisposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopistorici; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altreslesivo tenuto conto che "la particolarit della fonte, cio lacollezione dei numeri del periodico gi pubblicati, rende immediatamenteevidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sulquotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, pio meno remota. L'utente, inoltre, pu autonomamente comprenderne la eventualeinattualit, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le suepotenzialit, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, con riferimento al caso di specie, laresistente ha altres sostenuto di aver, "in ragione dellaparticolarit della vicenda e dei suoi protagonisti," correttamente trattato i dai personali dellaricorrente nell'ambito dell'articolo in questione –rispetto al quale "ilricorrente non ha in alcun modo reagito, in sede giudiziaria o stragiudiziaria,all'epoca della pubblicazione";rilevato che, rispetto alla richiesta di "anonimizzazione" dell'articolo, la resistente ha dichiarato di nonpoterla accogliere in quanto "alla liceit della conservazione dei datinon pu che corrispondere analoga liceit di consultazione dei medesimi, con letecniche vigenti, tra le quali – non a caso la pi diffusa –spiccano proprio i motori di ricerca della rete internet per utilizzare i quali necessario digitare dei dati contenuti nell'articolo"; infine, in ordine al provvedimento del Garantedel 10 novembre 2004 citato dalla ricorrente, la resistente hasostenuto che nel caso di specie il trattamento dei dati della ricorrente,diversamente da quello preso in esame dalla citata decisione, avendo funzioneesclusivamente documentaristica, non sarebbe soggetto a "limiti ditempo" nella conservazione deidati, n a limiti alla loro accessibilit da parte della collettivit, ancheattraverso i pi comuni motori di ricerca;

VISTO il verbale dell'audizione tenutasiil 9 dicembre 2008 nel quale la ricorrente ha ribadito le argomentazioni contenutenella propria memoria ed ha insistito per l'accoglimento delle proprierichieste;

RILEVATO che, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con lalibert di manifestazione del pensiero –e con essa anche l'eserciziodella libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione–, la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalit, confermando la loro liceit, anche laddove essisi svolgano senza il consenso degli interessati, purch avvengano nel rispettodei diritti, delle libert fondamentali e della dignit delle persone allequali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2,lett. a), del Codice, nonchartt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di datipersonali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei datipersonali della ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempoeffettuato in modo lecito per finalit giornalistiche, nel rispetto delprincipio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi datinell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico delquotidiano reso disponibile on-linesul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al finedi concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libert di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che,alla luce di ci, l'attuale trattamento pu essere effettuato senza il consensodegli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversiscopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e puessere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma3, lett. b), del Codice, ogniinteressato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessisiano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loroconservazione non sia pi necessaria in relazione agli scopi per i quali sonostati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, alla lucedelle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativiall'interessata effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell'editore resistente,dell'articolo che li contiene quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano,non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative afatti veri e di interesse pubblico e ci, tanto al tempo della suapubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa allavicenda, anche giudiziaria, in questione; ritenuto pertanto di dover dichiarareinfondata, nel caso di specie, stante anche la liceit dell'originariapubblicazione, la richiesta della ricorrente volta a ottenere la cancellazioneo la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lariguardano contenuti nel citato articolo;

RITENUTO di dover altres dichiarareinfondata nel caso di specie l'opposizione per motivi legittimi manifestatadalla ricorrente in relazione all'ulteriore diffusione on line dei dati personali che la riguardano contenutinell'articolo in questione secondo le attuali modalit utilizzate dallaresistente, tenuto conto del fatto che la notizia pubblicata fa riferimento aun fatto vero e non contestato dalla ricorrente che aveva suscitato un rilevanteallarme sociale; ci anche in considerazione del non ampio lasso di tempotrascorso dai fatti e dai successivi sviluppi giudiziari della vicenda, tali dafar ritenere non ancora cessata, allo stato, l'opportunit di un'ampia, utile,conoscibilit dei fatti in questione;

RITENUTO che in ordine alle restantirichieste di accesso formulate dalla ricorrente deve essere dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro in merito,seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondate le richiestedella ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali che la riguardano contenutinell'articolo oggetto del ricorso, nonch l'opposizione alla diffusione deimedesimi secondo le modalit attualmente utilizzate dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate tra le partile spese del procedimento.

Roma, 12 febbraio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale reggente
De Paoli