Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da Ruggero Gizzo a Diners Club Italia s.r.l. con la quale l'interessato ha chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano e si opposto al trattamento degli stessi per finalit di invio di materiale pubblicitario;

VISTO il ricorso presentato il 3 novembre 2008 nei confronti di Diners Club Italia s.r.l. con il quale Ruggero Gizzo, non avendo ricevuto riscontro e lamentando il perdurare di comunicazioni inoltrate dalla societ al proprio indirizzo di residenza, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto anche di porre a carico della medesima le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 novembre 2008 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, il verbale dell'audizione delle parti tenutasi in data 5 dicembre 2008 presso gli uffici dell'Autorit, nonch la successiva nota del 15 dicembre 2008 con la quale stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 20 e il 28 gennaio 2009 con le quali la resistente ha dichiarato che il trattamento dei dati del ricorrente dovuto a un credito a suo favore che impone alla societ di rendergli l'informativa periodica mediante l'inoltro dei "documenti contabili" oggetto della sua contestazione e ha invitato lo stesso a confermare l'esattezza dei dati bancari che lo riguardano in modo da consentire l'accredito della somma in questione impegnandosi, "una volta estinto il () credito ed inviato l'estratto conto finale, a cancellare" il nominativo del ricorrente dalla lista dei "destinatari della documentazione contabile mensile"; rilevato che la resistente ha altres dichiarato di non aver trattato i dati del ricorrente per l'invio autonomo di comunicazioni commerciali, precisando che il suo nominativo non rientra tra i destinatari di tali comunicazioni;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che gli stessi, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, non risultano essere allo stato trattati in violazione di legge essendo conservati con riferimento al credito ancora esistente a favore del ricorrente, oltre che agli obblighi normativi di conservazione della documentazione contabile;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in relazione alla restante richiesta del ricorrente volta a opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per finalit di inoltro di comunicazioni commerciali, avendo la resistente dichiarato che il suo nominativo non rientra tra i destinatari di comunicazioni commerciali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del fatto che il riscontro all'interessato stato fornito solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restante richiesta;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Diners Club Italia s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 febbraio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale reggente
De Paoli