| Garante per la protezione     dei dati personali Ricorso al Garante:inammissibilit in caso di mancato interpello preventivo al titolare deltrattamento Provvedimentodel 15 gennaio 2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XYrappresentato e difeso dall'avv. Valentina Frediani nei confronti di WZ; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO L'interessato, dopo aver lamentato ilcontenuto ritenuto diffamatorio di un articolo contenuto sul sito Internet "QH" CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA Il ricorso inammissibile in quantodifetta dei presupposti previsti (art. 147). Il Codice in materia di protezione deidati personali disciplina l'esercizio dei diritti in materia (artt. 7 ss.),nonch la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art.141, comma 1, lett. c), e artt.145 ss.); individua, altres, le ipotesi di inammissibilit dei ricorsi (art.148), prevedendo che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamenteinfondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabiledel trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1). Il procedimento previsto dagli artt. 145e ss. del Codice ha caratteri particolari e pu essere instaurato solo persoddisfare specifiche richieste formulate in riferimento alle particolarisituazioni soggettive tutelate dall'art. 7 del Codice, richieste avanzateprecedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al titolare oal responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte. Al finedi consentire l'esatta individuazione dei diritti fatti valere, il ricorrente deveallegare copia dell'istanza inoltrata al titolare o al responsabile deltrattamento che pu essere formulata "senza formalit" particolari,ma deve essere intesa, comunque, a esercitare chiaramente gli specifici dirittiprevisti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1, e 147, comma 2, lett. a) Nel caso di specie, nonostante unarichiesta di regolarizzazione inviata dall'Ufficio, volta appunto ad acquisirecopia di tale interpello preventivo, il ricorrente non ha fatto pervenirealcuna istanza qualificabile come tale. La nota allegata al ricorso e indicataquale interpello preventivo (che peraltro risulta essere stata inviata soltantoall'indirizzo e-mail di un forumospitato dal sito Internet che pubblica l'articolo contestato e non ancheall'indirizzo di posta elettronica della persona poi indicata quale titolaredel trattamento - anche esso reperibile sul sito) infatti volta arappresentare la supposta diffamatoriet della notizia contenuta nell'articoloe non ad attivare una delle posizioni giuridiche riconosciute dall'art. 7 delCodice con riferimento ai dati personali relativi al ricorrente contenuti nelmedesimo articolo. La presente dichiarazione diinammissibilit lascia impregiudicata la facolt del ricorrente di esercitarecorrettamente i diritti di cui all'art. 7 del Codice con riferimento ai datipersonali che lo riguardano contenuti nel menzionato articolo e di tutelarenelle sedi competenti i propri diritti con riferimento a eventuali aspettiritenuti diffamatori o lesivi della propria immagine o identit personale,profili, questi ultimi, rispetto ai quali questa Autorit non ha competenza. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 15 gennaio 2009
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