| Garante per la protezione     dei dati personali [v. Archivi storici on linedei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato allareperibilit delle proprie generalit attraverso i motori di ricerca Provvedimentodel 19 dicembre 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO l'interpello preventivo ex artt. 7e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno2003, 196) inviato a Rcs Quotidiani S.p.A. con il quale XY, in relazione allapubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all'archivio storico delquotidiano "Il Corriere della Sera" di un articolo che contiene datipersonali che lo riguardano (articolo del KZ 1992 dal titolo "WJ" VISTO il ricorso presentato il 26 agosto2008 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del sitoInternet "www.corriere.it", con il quale XY, non avendo ricevuto un idoneo riscontro, ha ribaditole precedenti richieste rilevando che l'informazione contenuta nell'articolo, "senzal'aggiornamento connesso alla successiva assoluzione" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 3 settembre 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 12novembre 2008 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTE le memorie del 6 e del 10 ottobre2008 con le quali Rcs Quotidiani S.p.A., dopo aver eccepito l'inammissibilitdel ricorso ritenendo non validamente attestato il deposito del ricorsopresso il Garante e l'accertamento dell'identit del soggetto che lo hapresentato, ha negato di poter dar corso alle richieste del ricorrente,sostenendo che il trattamento effettuato lecito; secondo la resistente, larichiesta di cancellazione dei dati non pu essere accolta facendo riferimentoa un articolo (che riferisce "fatti veri" VISTA la memoria fatta pervenire via faxil 1 novembre 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprierichieste, rilevando come il richiamato "valore dell'archivio storicodel Corriere" sarebbe "relativoalla sua versione integrale cartacea, liberamente consultabile, e non al lanciodigitalizzato on-line che di esso non riporta neanche una piccola parte, masolo la notizia ex novo elaborata": la pagina web recante i dati personali che lo riguardano nonconterrebbe infatti "l'articolo dell'epoca" VISTA la memoria del 27 novembre 2008 conla quale l'editore resistente ha richiamato la precedente memoria, rilevando dinon voler "accettare il contraddittorio" VISTA la memoria inviata via fax il 12dicembre 2008 con la quale il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso,confermando che la pagina webcontenente i dati personali che lo riguardano "non costituisce lariproduzione dell'articolo, bens un nuovo "lancio" della"notizia", sussunta come gi contenuta in un articolo che, per, nonsolo non posto in lettura, ma neppure si pu leggere nella suainterezza"; non ci sitroverebbe quindi di fronte a una "conservazione storica, bens ad unanuova riesumazione del fatto messa on line da parte della societ oggiresistente" come sarebbedimostrato dalla copia del diverso articolo a suo tempo pubblicato dalquotidiano e reperito dal ricorrente presso l'emeroteca cartacea di unabiblioteca e allegato alla documentazione; rilevato che il ricorrente hasostenuto inoltre che "la ricerca nominale non" VISTA la memoria inviata via fax il 17dicembre 2008 con la quale la resistente, in replica alle eccezioni formulatedal ricorrente e alla documentazione dallo stesso allegata, ha precisato chel'inserimento non integrale dell'articolo nel quale sono contenuti i datipersonali del ricorrente nell'archivio informatico del quotidiano sarebbeun'eccezione rispetto alla regola dovuta al mancato corretto funzionamento di "unsistema che consentiva la traslazione automatica del testo" RITENUTO di dover disattenderel'eccezione di inammissibilit del ricorso atteso che lo stesso risulta esserestato presentato e sottoscritto "presso l'Ufficio del Garante" RILEVATO che, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con lalibert di manifestazione del pensiero –e con essa anche l'eserciziodella libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione–, la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalit, confermando la loro liceit, anche laddove essisi svolgano senza il consenso degli interessati, purch avvengano nel rispettodei diritti, delle libert fondamentali e della dignit delle persone allequali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2,lett. a), del Codice, nonchartt. 1, comma 1, e 3, comma 1, RILEVATO che il trattamento dei datipersonali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempoeffettuato in modo lecito per finalit giornalistiche, nel rispetto delprincipio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negliarticoli pubblicati quali parti integranti dell'archivio storico del quotidianoreso disponibile on-line sul sitoInternet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine diconcretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libert di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che,alla luce di ci, l'attuale trattamento pu essere effettuato senza il consensodegli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversiscopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e puessere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessarioper conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice); RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma3, lett. b), del Codice, ogniinteressato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessisiano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loroconservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono statiraccolti o successivamente trattati; RILEVATO che, nel caso in esame, allaluce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativiall'interessato effettuato mediante la riproposizione on-line RILEVATO tuttavia che vanno separatamenteconsiderati i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentatidall'interessato, il quale ha rappresentato legittimamente la propriaaspirazione affinch in rete, per mezzo delle "scansioni" operateautomaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente,non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggettodell'articolo pubblicato su "Il Corriere della Sera" pi di diecianni fa; RITENUTO che tali motivi di opposizioneappaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarit delfunzionamento della rete Internet che pu comportare la diffusione di un grannumero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi avicende anche risalenti nel tempo –e dalle quali gli interessati stessihanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale esociale– che per, per mezzo della rappresentazione istantanea ecumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori diricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i proprieffetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; ci, tanto piconsiderando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuatesulla rete Internet mediante i motori di ricerca pu avvenire per gli scopi pidiversi e non sempre per finalit di ricerca storica in senso proprio; RITENUTO che, tenuto anche conto deltempo trascorso dalla vicenda oggetto degli articoli cui si riferisce l'odiernoricorso, una perenne associazione al ricorrente della stessa, nei terminipredetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2,comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso dispecie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura atutela dei diritti dell'interessato, che la pagina web RILEVATO che, alla luce dell'attualemeccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard RILEVATO comunque che l'Autorit siriserva di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell'ambito delquale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allostesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative deglieditori, gestori dei motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate lemolteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete Internet di vastiarchivi contenenti dati personali, seppur lecita, comporta per i soggetti cuigli stessi si riferiscono e per i loro diritti; RITENUTO allo stato di dover ordinare, aisensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. diadottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione delpresente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che da quelmomento le generalit del ricorrente contenute nell'articolo pubblicato online oggetto del ricorso sianorinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricercaesterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizionedi distinte versioni o di differenti modalit di presentazione delle pagine web RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondate le richiestedel ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenutinell'articolo oggetto del ricorso; b) dichiara parzialmente fondato ilricorso in ordine all'opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, qualemisura a tutela dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, aR.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalladata di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea aevitare che i dati personali del ricorrente contenuti nell'articolo pubblicato online oggetto del ricorso sianorinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricercaesterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell'avvenuto adempimentoal ricorrente e a questa Autorit entro il medesimo termine; c) dichiara compensate le spese trale parti. Roma, 19 dicembre 2008
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