Garante per la protezione
    dei dati personali


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Archivi storici on linedei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato allareperibilit delle proprie generalit attraverso i motori di ricerca

Provvedimentodel 11 dicembre 2008

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli interpelli preventivi ex artt.7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno2003, 196) inviati a Google Inc. e Rcs Quotidiani S.p.A. con i quali XY, inrelazione alla pubblicazione nella sezione del sito Internet dedicataall'archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera" di unarticolo del KW dal titolo "WZ", che contiene dati personali chelo riguardano e che attualmente reperibile anche mediante il motore diricerca "www.google.it",ha chiesto "di mettere in atto ogni pi opportuno accorgimento(cancellazione della notizia oppure trasformazione della stessa in formaanonima oppure blocco elettronico della stessa) affinch chiunque, viainternet, faccia una ricerca nominativa" relativa alla sua persona, attraverso il motore di ricerca, non accedadirettamente ai dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;

VISTO il ricorso presentato il 21 luglio2008 nei confronti di Google Inc. e di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualit dieditore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, non avendo ricevuto un idoneoriscontro, ha ribadito le precedenti richieste rilevando che, a suo avviso, lariproposizione on-line, a QJanni di distanza, dell'articolo in questione –nel quale si narra del suoarresto nell'ambito di un'ampia inchiesta giudiziaria relativa a episodi diconcussione e corruzione in ambito militare– sarebbe illecita, nonrispondendo pi "ai requisiti di attualit, essenzialit ed interessepubblico" e sarebbe "incontrasto con il cd. diritto all'oblo"; tale riproposizione sarebbe inoltre lesiva della sua reputazione edignit, non tenendosi conto del fatto che "dalla vicenda de qua adoggi sono trascorsi ben QJ anni durante i quali il ricorrente si ricostruito una nuova vita" eche l'articolo "riflette un'immagine del ricorrente non picorrispondente con il suo attuale modo di essere e ne mette a rischio lapresente e rinnovata dimensione sociale"; rilevato che, con il ricorso, il ricorrente ha chiesto anche di porrea carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 28 luglio 2008 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 3 novembre 2008con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria datata 16 settembre 2008con la quale Google Inc. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri eMassimiliano Masnada), nel richiamare un riscontro fornito al ricorrente primadella presentazione del ricorso e dopo aver eccepito la sua inammissibilitpoich "al trattamento di dati personali per mezzo di copie cache concui Google mette a disposizione degli utenti le pagine web indicizzatecontenenti parole chiave utilizzate nella ricerca, non si applica la leggeitaliana", avendo il titolaredel trattamento sede negli Usa, ha comunque illustrato le modalit difunzionamento del sistema di scansione utilizzato da Google; rilevato che lasociet ha precisato che possibile escludere pagine web di siti sorgente ancora disponibili in retedall'indicizzazione automaticamente operata dai propri crawler esclusivamente con la collaborazione dei webmaster dei medesimi siti sorgente e che, quindi, "nelcaso specifico, solo rimuovendo dall'archivio storico del sito www.corriere.itla pagina web cui" ilricorrente "fa riferimento o inserendo un codice (robot.txt) cheimpedisca al crawler di Google di selezionare automaticamente la pagina, potressere definitivamente impedita l'indicizzazione della stessa da parte di Google";

VISTE le memorie del 17 e del 22settembre 2008 con le quali Rcs Quotidiani S.p.A. ha negato di poter dar corsoalle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato lecito; secondo la resistente, la richiesta di cancellazione dei dati non puessere accolta facendo riferimento a un articolo (che peraltro "riferivadi fatti veri") contenutonell'archivio storico del quotidiano che, "per assolvere alla suafunzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte leedizioni" e non potrebbe subirealcuna "amputazione" apena di perdere tale carattere di storicit e di completezza; il trattamentosarebbe lecito anche perch effettuato, allo stato, non per finalitgiornalistiche (come all'atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuovapubblicazione" nell'ambito diuna "nuova iniziativa giornalistica"), ma "a fini documentaristici, nell'ambitodi un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento pi rapido edagevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato pidiffusi, i motori di ricerca" enel rispetto peraltro delle specifiche disposizioni poste con riferimento altrattamento di dati effettuato per scopi storici; sempre ad avviso dellaresistente, il trattamento non sarebbe altres lesivo tenuto conto che "laparticolarit della fonte, cio la collezione dei numeri del periodico gipubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, ladata della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto chesi tratta di vicenda passata, pi o meno remota. L'utente, inoltre, puautonomamente comprenderne la eventuale inattualit, apprezzandone invece ilvalore di documento storico, con le sue potenzialit, ma anche i suoi limiti,in termini di informazione"; rilevatoche, con riferimento al caso di specie, la resistente ha altres consideratoche l'articolo oggetto del ricorso fa riferimento a un fatto "dotato dirilevante interesse pubblico; interesse che non affatto detto che sia oggidel tutto scemato" e contienecomunque dati che non "appartengono esclusivamente alla vita privatadell'interessato", quale lacircostanza del suo arresto;

VISTA la nota datata 17 settembre 2008con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando che se vero che "l'archivio storico della R.c.s. deve conservare memoria dellenotizie accadute nel tempo",sarebbe altres necessario che "dopo un congruo periodo di tempo () la pagina, al limite" possa essere "accessibile solodall'indirizzo principale (appunto www.corriere.it) e non dai singolimotori di ricerca";

VISTA la nota fatta pervenire via fax il17 novembre 2008 con la quale R.c.s. Quotidiani S.p.A. ha richiamato leprecedenti argomentazioni e, in ordine alle considerazioni del ricorrenterelative all'accessibilit dell'articolo per il tramite del motore di ricerca,ha rilevato che "la legittimit della conservazione del dato e dellasua libera fruizione () non puche implicare necessariamente la possibilit di porre al servizio della ricercatutti i mezzi che la tecnica informatica permette di utilizzare"; ci, a maggior ragione quando il dato in questione contenuto nell'"archivio storico documentaristico del Corriere dellaSera";

VISTA la memoria del 17 novembre 2008 conla quale Google Inc. ha ribadito di ritenere inammissibile il ricorso propostonei propri confronti, precisando che l'attivit di trattamento posta in esseredalla societ "interamente gestita attraverso i suoi server che () sono localizzati presso la sede del titolarein Usa", e ha ulteriormenteillustrato le modalit di funzionamento del proprio motore di ricerca;

RITENUTO di dover dichiarareinammissibile il ricorso proposto nei confronti di Google Inc. dal momento chela societ resistente non risulta stabilita nel territorio di un paeseappartenente all'Unione europea e che la stessa ha dichiarato di effettuare iltrattamento dei dati esclusivamente attraverso i server localizzati in tale paese terzo (cfr. art. 5, commi1 e 2, del Codice);

RILEVATO, in ordine al merito del ricorsoproposto nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., che, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con lalibert di manifestazione del pensiero –e con essa anche l'eserciziodella libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione–, la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalit, confermando la loro liceit, anche laddove sisvolgano senza il consenso degli interessati, purch avvengano nel rispetto deidiritti, delle libert fondamentali e della dignit delle persone alle quali siriferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonch artt. 1, comma 1, e 3, comma1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di datipersonali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei datipersonali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempoeffettuato in modo lecito per finalit giornalistiche nel rispetto delprincipio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi datinell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico delquotidiano reso disponibile on-linesul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al finedi concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libert di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che,alla luce di ci, l'attuale trattamento pu essere effettuato senza il consensodegli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversiscopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e puessere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma3, lett. b), del Codice, ogniinteressato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione informa anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora glistessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loroconservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono statiraccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, allaluce delle citate disposizioni normative, il trattamento di dati personalirelativi all'interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell'editore resistente,dell'articolo che li contiene quale parte integrante dell'archivio storico delquotidiano non risulta in termini generali illecito, essendo riferito ad unanotizia relativa a un fatto vero, non contestato dalle parti e di interessepubblico e ci, tanto al tempo della sua iniziale pubblicazione sull'edizionecartacea del quotidiano, quanto attualmente, soprattuto per chi opera unaricerca relativa alle vicende giudiziarie in questione; ritenuto pertanto didover dichiarare, nel caso di specie, stante anche la liceit dell'originariapubblicazione, infondata la richiesta del ricorrente volta a ottenere lacancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei datipersonali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;

RILEVATO tuttavia che vanno separatamenteconsiderati i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentatidall'interessato, il quale ha rappresentato legittimamente la propriaaspirazione affinch sulla rete Internet, per mezzo delle "scansioni"operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editoreresistente, non resti associata perennemente al proprio nominativo la notiziaoggetto dell'articolo pubblicato sul Corriere della sera nel KW; ci purnell'ipotesi che la stessa permanga nell'archivio storico conservato e diffusodall'editore resistente mediante il proprio sito Internet e quindi possa essererinvenuta da coloro che la cerchino direttamente nell'archivio del giornalemediante il motore di ricerca interno a tale sito, avendone magari una pur vagaconoscenza;

RITENUTO che tali motivi di opposizioneappaiono meritevoli di tutela, tenuto conto delle peculiarit del funzionamentodella rete Internet che pu comportare la diffusione di un gran numero di datipersonali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende ancherisalenti nel tempo –e dalle quali gli interessati stessi hanno cercatodi allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale esociale– che per, per mezzo della rappresentazione istantanea ecomulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori diricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i proprieffetti sugli interessati come se tali vicende fossero sempre attuali; ci,tanto pi considerando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricercheeffettuate sulla rete Internet mediante i motori di ricerca pu avvenire per lefinalit pi diverse e non sempre per finalit di ricerca storica in sensoproprio;

RITENUTO che, tenuto anche conto deltempo trascorso dalla vicenda oggetto dell'articolo cui si riferisce l'odiernoricorso, una perenne associazione al ricorrente della stessa, nei terminipredetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2,comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso dispecie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura atutela dei diritti dell'interessato, che la pagina web che contiene i dati personali del ricorrente oggettodel ricorso sia tecnicamente sottratta, all'atto della ricerca del nominativodel ricorrente, alla diretta individuabilit tramite i pi diffusi motori diricerca esterni, pur restando inalterata nel contesto dell'archivioconsultabile telematicamente accedendo all'indirizzo web dell'editore resistente;

RILEVATO che, alla luce dell'attualemeccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ci quelli a maggiore diffusione, laraccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di grabbing) influenzabile dal solo amministratore di un sitoweb sorgente per il tramite della compilazione del file robots.txt, previsto dal "Robots ExclusionProtocol", o tramite l'uso dei "RobotsMeta tag", secondo convenzioniconcordate nella comunit Internet (avendo presente comunque come taliaccorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti giindicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potravvenire secondo le modalit da ciascuno di questi previste);

RILEVATO comunque che l'Autorit siriserva di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell'ambito delquale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allostesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative deglieditori, gestori di motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate lemolteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete Internet di vastiarchivi contenenti dati personali, seppur lecita e di indiscusso interesse evalore, comporta per i soggetti cui gli stessi si riferiscono e per i lorodiritti;

RITENUTO allo stato di dover ordinare, aisensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. quotidiani S.p.A. diadottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione delpresente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che legeneralit del ricorrente contenute nell'articolo oggetto del ricorso sianorinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricercaesterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizionedi distinte versioni o di differenti modalit di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricercautilizzato dagli utenti –motori di ricerca Internet o funzioni di ricercainterne al sito– o con modalit che l'Autorit si riserva, ove del caso,di valutare ai sensi dell'art. 150, comma 5, del Codice) e di dare confermadell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entro il medesimotermine;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorsoproposto nei confronti di Google Inc.;

b)  dichiara infondate le richiestedel ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenutinell'articolo oggetto del ricorso;

c) dichiara parzialmente fondato ilricorso in ordine all'opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, qualemisura a tutela dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, aR.c.s. quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalladata di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idoneaad evitare che i dati personali del ricorrente contenuti nell'articolo oggettodel ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motoridi ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell'avvenutoadempimento al ricorrente e a questa Autorit entro il medesimo termine;

d) dichiara compensate le spese trale parti.

Roma, 11 dicembre 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli