|
Garante per la protezione     dei dati personali [v. Newsletter] Attivit giornalistica: diffusione di dati su minori vittime di violenza sessuale PROVVEDIMENTO DEL 2 OTTOBRE 2008 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante in via d'urgenza il 7 agosto 2008 presentato nei confronti di S.I.E.-Societ iniziative editoriali S.p.A. (in qualit di editore del quotidiano "L'Adige"), S.E.T.A.-Societ Editrice Tipografica Atesina S.p.A. (in qualit di editore del quotidiano "Alto Adige" e del quotidiano "Trentino"), Editoriale Trentino Alto Adige s.r.l. (in qualit di editore del "Corriere del Trentino"), Ansa-Agenzia nazionale stampa associata societ cooperativa, AdnKronos Agenzia S.p.A., RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., Op.Im. s.r.l. (in qualit di editore di "R.t.t.r.-Radio tele trentino regionale"), TCA s.r.l. (in qualit di editore di "TCA Trentino TV"), con il quale XY e ZH, in proprio e in qualit di esercenti la potest sui figli minori KY e WY (rappresentati e difesi dagli avv. Laura De Rui e Ottavia Borella), in relazione alla recente diffusione dell'informazione relativa all'arresto del fratello del ricorrente a seguito di una denuncia per presunti atti di minacce e violenze di natura sessuale in danno dei due minori, hanno chiesto al Garante di vietare ai predetti organi di informazione l'ulteriore diffusione (con ogni mezzo effettuata) di informazioni che rendano identificabili questi ultimi; rilevato che, a parere dei ricorrenti, la diffusione delle informazioni relative alla professione dell'indagato e al suo foro di esercizio, oltre che la sua et, il suo stato civile, il legame di parentela con le presunte vittime, il sesso dei minori, la loro et e i luoghi frequentati dal nucleo familiare (ivi compresi luogo di residenza e di abituale villeggiatura) non risulta essenziale dal punto di vista dell'interesse pubblico e, consentendo facilmente l'identificazione dei minori interessati, specie in ambito locale, passibile di arrecare loro un pregiudizio grave e irreparabile; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTA la nota del 7 agosto 2008 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch il verbale dell'audizione del 5 settembre 2008; VISTA la memoria inviata dai ricorrenti l'8 agosto 2008 con la quale gli stessi hanno fatto presente che in alcuni articoli apparsi in data QJ 2008 sui quotidiani "Alto Adige", "L'Adige", "Trentino" e "Corriere del Trentino", sono stati nuovamente diffusi dati relativi ai minori (in particolare et, luogo di residenza e legame di parentela con l'indagato) che li rendono identificabili tenuto anche conto che, nella medesima data, i quotidiani "Alto Adige" e "Trentino" hanno anche fatto cenno alla professione del padre dei minori; VISTE le memorie con le quali TCA s.r.l. (con nota dell'8 agosto 2008), Ansa-Agenzia nazionale stampa associata societ cooperativa, Op.Im. s.r.l., S.E.T.A.-Societ Editrice Tipografica Atesina S.p.A., RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e AdnKronos Agenzia S.p.A. il 12 agosto 2008, ritenendo lecito il trattamento effettuato, hanno comunque dichiarato di voler aderire alla richiesta dei ricorrenti e di non voler diffondere ulteriori informazioni che possano rendere identificabili i minori; VISTE le memorie del 12 agosto 2008 con le quali S.I.E.-Societ iniziative editoriali S.p.A. ed Editoriale Trentino Alto Adige s.r.l. hanno sostenuto di aver effettuato il trattamento delle informazioni in questione nel rispetto dei limiti del diritto-dovere di cronaca, riportando esclusivamente informazioni –tra le quali la professione, l'et e il luogo di residenza dell'indagato, il grado di parentela tra lo stesso e le presunte vittime, l'et di queste ultime– che, senza l'indicazione del nominativo dell'indagato medesimo (omesso nel caso di specie), non consentono l'identificazione dei minori coinvolti; VISTE le ulteriori memorie fatte pervenire entro l'indicata data del 1 settembre 2008 con le quali le resistenti hanno ribadito quanto gi comunicato e, in particolare, le memorie con le quali RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e Ansa-Agenzia nazionale stampa associata societ cooperativa hanno sostenuto di non aver trattato informazioni che potessero rendere identificabili i minori (avendo ad esempio omesso i nominativi dei soggetti coinvolti e altri dettagli poi riportati su altre testate) e di essersi limitati a fornire le informazioni essenziali per rappresentare compiutamente la vicenda; RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o "identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione"; ci, sia se tale altra informazione trattata direttamente dal medesimo titolare del trattamento, sia se la stessa altrimenti disponibile, tenuto anche conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare detta persona (cfr. direttiva n. 95/46/Ce, considerando n. 26); RILEVATO che non tutti i titolari del trattamento destinatari dell'odierno provvedimento hanno diffuso tutte le informazioni oggetto di contestazione e viste le dichiarazioni dei titolari del trattamento che, pur ritenendo lecito il proprio operato, hanno assicurato di voler rispettare con il massimo scrupolo per il futuro i diritti dei minori interessati; RILEVATO tuttavia che, dalla documentazione in atti, risultano essere state effettivamente diffuse nell'ambito di servizi giornalistici variamente dedicati alla vicenda, diverse informazioni relative ai minori (il sesso, l'et, i luoghi di residenza o di abituale villeggiatura, il preciso legame di parentela tra gli stessi e l'indagato) e ai loro genitori (in particolare, i riferimenti all'attivit professionale del padre) che, unitamente ad altre informazioni personali riferite all'indagato e legittimamente pubblicate nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, sono suscettibili di rendere identificabili i minori protagonisti della vicenda; ci, in particolare in ambito locale e all'interno della cerchia familiare e amicale, oltre che rispetto a soggetti a vario titolo frequentati o comunque conosciuti nell'ambito della vita sociale della famiglia e dell'indagato; RILEVATO che, stante la particolarit del caso e la minore et dei protagonisti, hanno rilievo nel caso di specie le particolari tutele che l'ordinamento, anche in relazione all'esercizio della libert d'informazione, appresta in favore di tali soggetti al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalit; rilevato che tale tutela si evince da una pluralit di fonti normative (vedi, tra esse, l'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali e l'art. 114, comma 6, del cod. proc. pen. secondo cui vietata la pubblicazione delle generalit e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, nonch la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei minori) e, con specifico riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati, dall'art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica, ai sensi del quale, "al fine di tutelarne la personalit, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, n fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione"; RITENUTO che, alla luce della peculiarit della vicenda e della tempestivit del ricorso proposto all'Autorit, sussiste, nel caso di specie, il presupposto di cui all'art. 146, comma 1, del Codice che consente agli interessati di esercitare direttamente con ricorso al Garante i diritti di cui all'art. 7, prescindendo dall'inoltro dell'interpello preventivo e che pertanto non opera, nel caso di specie, la sospensione del decorso dei termini di cui all'art. 149, comma 8, del Codice; RITENUTO di dover accogliere il ricorso e di dover disporre, quale misura necessaria a tutela dei diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, il divieto di diffondere con qualsiasi mezzo (stampa, sistema radiotelevisivo o Internet) informazioni che, anche indirettamente, possano rendere in qualche modo identificabili i minori interessati o, in relazione alla vicenda di cui in premessa, i loro genitori e in particolare quelle relative allo specifico legame di parentela tra l'indagato e le presunte vittime, ai precisi luoghi frequentati dal nucleo familiare nonch all'attivit professionale dei genitori o altri dati non pertinenti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto della peculiarit della vicenda; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE a) accoglie il ricorso e dispone, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, il divieto di diffondere con qualsiasi mezzo (stampa, emittenti radiotelevisive, rete Internet) le informazioni che, anche indirettamente, possano rendere in qualche modo identificabili i minori interessati o, in relazione alla vicenda di cui in premessa, i loro genitori; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 2 ottobre 2008 Il presidente Il relatore Il segretario generale |