Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 25 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 luglio 2008, presentato da Cristiano Fresia nei confronti di Widestore s.r.l. (societ che presta servizi di connettivit Internet e di cui l'interessato cliente) con il quale il ricorrente, a seguito della ricezione in copia di una mail con la quale la medesima societ sollecitava a un terzo il pagamento di una fattura ritenuta insoluta, ha ribadito la richiesta volta a ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano in quanto erroneamente "contenuti nella scheda cliente relativa alla ditta (.) s.r.l., cancellando dalla stessa ogni riferimento a s ed ai propri recapiti"; visto che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto altres di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 luglio 2008 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell'interessato;

VISTA la nota datata 29 luglio 2008 con la quale la societ resistente, nel sostenere che il ritardo nel riscontrare le istanze dell'interessato " stato dovuto esclusivamente a problemi interni di carattere amministrativo", ha comunicato di aver "provveduto ad eliminare l'indirizzo di posta elettronica (), intestato al ricorrente, dalla scheda cliente relativa alla ditta () s.r.l. e che nella scheda medesima non risultano essere presenti altri dati personali al medesimo riferibili";

VISTA la nota pervenuta via fax il 29 luglio 2008 con la quale il ricorrente, nel prendere atto che il titolare del trattamento ha "cancellato ogni proprio riferimento personale dalla scheda di altro cliente () e che in tal modo venuta meno la materia del contendere", ha al tempo stesso sottolineato come "tale spontaneo adempimento si verificato () solo in conseguenza dell'intervento di codesta Autorit" e ha quindi ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Widestore s.r.l. in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta del ricorrente, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Widestore s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 settembre 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli