Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 28 aprile 2008 da XY nei confronti dell'avv. Carminantonio Del Plato –legale che lo ha in passato rappresentato in alcuni procedimenti giudiziari– con il quale il ricorrente, a seguito dell'inoltro da parte del professionista di alcune comunicazioni contenenti anche notule di pagamento presso il proprio luogo di lavoro (un comune), ha ribadito l'opposizione al trattamento dei dati relativi alla propria sede lavorativa manifestata con interpello preventivo del 18 marzo 2008, ritenendo illecito il trattamento effettuato; a parere del ricorrente, infatti, le comunicazioni avrebbero dovuto essere spedite utilizzando esclusivamente i dati relativi alla propria residenza e non quelli relativi al luogo di lavoro il cui improprio utilizzo, vista anche l'assenza di indicazioni relative alla "riservatezza" delle comunicazioni medesime sulle buste che le contenevano, avrebbe consentito all'ufficio protocollo del comune e, quindi, al proprio datore di lavoro, di conoscere il contenuto delle missive; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 aprile 2008 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 18 giugno 2008 con la quale questa Autorit ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice e il verbale dell'audizione svoltasi il 28 maggio 2008;

VISTA la nota inviata via fax il 16 maggio 2008 e la successiva memoria datata 22 maggio 2008 con le quali il resistente ha sostenuto di aver trattato lecitamente i dati relativi al luogo di lavoro del ricorrente (conosciuto anche per le notizie di stampa che avevano dato evidenza alla collaborazione dell'interessato con l'attuale sindaco del comune in questione) per "avere la certezza della ricezione" da parte sua di una "legittima richiesta di pagamento degli onorari per le prestazioni professionali svolte" a suo favore, dopo che la medesima richiesta, inoltrata all'indirizzo di residenza, era stata restituita "dal competente ufficio postale, in quanto () non ritirata, nonostante l'avviso di giacenza"; rilevato che il resistente ha anche rappresentato che le comunicazioni erano indirizzate direttamente al ricorrente presso il comune ove lo stesso lavora e contenute in plichi chiusi che "riportavano all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente; ed erano privi di indicazioni di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione";

VISTE le memorie pervenute via fax il 23 maggio e il 4 luglio 2008 con le quali il ricorrente ha ribadito la propria opposizione, sostenendo che il resistente avrebbe posto in essere un'operazione di recupero del credito invasiva e lesiva della propria dignit mediante l'invio di solleciti di pagamento sul luogo di lavoro senza una preventiva autorizzazione;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in relazione alla manifestata opposizione al trattamento dei dati personali relativi al luogo di lavoro del ricorrente, dal momento che, allo stato della documentazione in atti, tali dati non risultano essere stati acquisiti e trattati dal resistente in modo illecito: ci, tanto in relazione all'art. 24, comma 1, lett. f), del Codice (che consente il trattamento dei dati relativi all'interessato anche senza il consenso di questi quando lo stesso necessario al titolare per far valere un proprio diritto nei suoi confronti; nel caso di specie, un proprio diritto di credito), tanto con riferimento ai principi riaffermati dal Garante con il provvedimento generale sulla liceit, correttezza e pertinenza nell'attivit di recupero crediti del 30 novembre 2005; (cfr. anche, per la notificazione di atti giudiziari presso il luogo di lavoro, l'art. 139 c.p.c.); rilevato, infatti, che il resistente ha inviato all'interessato le comunicazioni contenenti le richieste di pagamento presso il luogo di lavoro solo dopo aver tentato di utilizzare, senza successo, l'indirizzo di residenza del ricorrente e che le comunicazioni in questione risultano essere state inoltrate con lettere raccomandate espressamente indirizzate al ricorrente, in buste chiuse e senza indicazioni che potessero lasciarne desumere il contenuto relativo al sollecito di pagamento;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 settembre 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli