Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza del 1¡ aprile 2008 con la quale XY aveva chiesto ai sensi degli artt. 7 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) a Multimedica Holding S.p.A., titolare di una clinica presso la quale l'interessata si era sottoposta a un intervento chirurgico, di accedere ai dati che la riguardano relativi al "carteggio fotografico ante e post intervento oltre che eventuale videoregistrazione dell'intervento" medesimo;

VISTO il ricorso presentato da XY (rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Castelli e dall'avv. Francesca Cordova) nei confronti di Multimedica Holding S.p.A. con il quale la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente di estrapolare e comunicare i dati personali oggetto dell'interpello preventivo e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2008 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTE le memorie inviate via fax il 26 giugno e il 2 luglio 2008 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Alberto De Pace), nel comunicare di non aver fornito riscontro in precedenza alle richieste della ricorrente nell'erronea convinzione che alle stesse fosse stato giˆ dato riscontro dal medico che aveva effettuato l'intervento, ha inviato alla ricorrente tutte le immagini detenute, a mezzo comunicazione elettronica e supporto informatico Cd-rom;

VISTE le memorie datate 30 giugno e 17 luglio 2008 con le quali la ricorrente, nel prendere atto dei riscontri ottenuti, ha ribadito la richiesta relativa alle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente, titolare del trattamento relativo alle immagini conservate, fornito nel corso del procedimento un riscontro idoneo alla richiesta di accesso ai dati della ricorrente;

RILEVATO che resta salva la possibilitˆ per la ricorrente di far valere il proprio diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice anche nei confronti del medico che ha effettuato l'intervento chirurgico nella misura in cui lo stesso abbia operato quale autonomo titolare del trattamento dei dati in questione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi connessi al riscontro fornito, seppure solo a seguito di ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Multimedica Holding S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 18 settembre 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli