| Garante per la protezione dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 5 GIUGNO2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza del 23 gennaio 2008inoltrata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. n. 196/2003) a Cerved B.I. S.p.A., con la quale XY, inrelazione al prodotto "Dossier persona" VISTA la nota del 28 gennaio 2008 con laquale Cerved B.I. S.p.A., nel fornire riscontro alle istanze avanzate ai sensidell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice, ha ritenuto lecito il trattamentoeffettuato, rilevando che tutti i dati sono tratti da registri pubblici, che illoro trattamento non necessita pertanto di consenso ai sensi dell'art. 24,comma 1, lett. c), del Codice e che la "Rilevanza storica dei fenomenidi insolvibilit" dell'interessatarisulta "Elevata" inquanto la stessa stata "socia al 97,5% di impresa fallita negliultimi cinque anni"; VISTO il ricorso al Garante presentato il29 febbraio 2008 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY(rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Bernini) ha ribadito le richieste direttificazione e cancellazione avanzate con il menzionato interpello preventivoe rimaste insoddisfatte, contestando, in particolare, l'attribuzione allapropria persona di "una "elevata rilevanza storica dei fenomeni diinsolvibilit" collegati alla pregressa partecipazione quale socia dicapitale alla fallita ZK s.r.l.",societ rispetto alla quale la ricorrente "non ha mai rivestito laqualifica di amministratore, n prestato fideiussioni" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 7 marzo 2008 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota del 22 aprile2008 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice e il verbaledell'audizione del 7 aprile 2008; VISTA la memoria anticipata via fax il 3aprile 2008 con la quale Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata edifesa dall'avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei datirelativi alla ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto glistessi (in particolare l'informazione che la ricorrente stata socia di ZKs.r.l.) sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cervedin modo, a suo avviso, pertinente; secondo la societ, tale pertinenza sarebbeevidente nel caso di specie dal momento che la ricorrente,"proprietaria del 97,5% delle quote" VISTA la memoria datata 10 aprile 2008con la quale la ricorrente ha contestato la "possibilit di farderivare dalla misura della partecipazione detenuta VISTA la memoria inviata il 14 aprile2008 con la quale la resistente, nell'insistere per il rigetto del ricorso, haspecificato che il richiamo al citato art. 2476 era teso esclusivamente adimostrare come, a proprio avviso, "il fallimento di una societ dicapitali non completamente indifferente anche al socio di capitale, pur inpresenza di una completa mancanza di responsabilit patrimoniale" VISTA la memoria del 5 maggio 2008 con laquale la ricorrente ha insistito sull'assenza di qualsiasi fondamento giuridicoche possa giustificare l'associazione dell'informazione relativa al fallimentodella societ di capitali di cui la stessa era socia alla propria solvibilit,rilevando che "il socio di capitali, per effetto del fallimento, restacreditore del conferimento, postergato nell'ambito della procedura concorsualee non debitore di alcunch"; RILEVATO che il trattamento effettuatodalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri eche tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senzail consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) delCodice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari inapplicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 delCodice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estrattida pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, altrattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonchin riferimento all'individuazione di limiti temporali di conservazione dei datirelativi al comportamento debitorio; RITENUTO tuttavia che, ferma restando laliceit della comunicazione a terzi, nell'ambito del "Dossierpersona" relativo alla ricorrente,delle informazioni relative alle partecipazioni societarie, anche pregresse,che risultino da registri pubblici –e, quindi, nel caso di specie,dell'informazione relativa alla propriet del 97,5% delle quote di ZKs.r.l.– appare invece non pertinente l'indicazione, nel medesimo "Dossierpersona" dell'informazioneriguardante il fallimento di ZK s.r.l.; ci, tenuto conto che taleinformazione, alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e della suapur ampia interpretazione (cfr., al riguardo, anche Art. 29-Gruppo per latutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di datipersonali", Wp 136 del 20 giugno 2007), non risulta –se non pereffetto dell'accostamento effettuato nel caso di specie da Cerved B.I. S.p.A.–dato personale della ricorrente, concernendo invece un evento (peraltropregiudizievole) relativo a un terzo (e, in particolare, a una societ dicapitali che delle proprie obbligazioni risponde con il proprio patrimonio)rispetto al cui verificarsi l'ordinamento giuridico italiano prevede unaresponsabilit personale dei soci solo in casi residuali e accertabiligiudizialmente (e non verificatisi nel caso di specie); RITENUTO pertanto fondato il ricorso perquesta parte e ritenuta quindi la necessit di disporre una misura a tuteladell'interessata ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice; RITENUTO tuttavia che la individuazionespecifica di tale misura, anche in relazione alle concrete modalit difunzionamento della banca dati in questione, presuppone necessariamente ulterioriapprofondimenti su tali aspetti operativi che non possono essere svolti nelpresente procedimento; CONSIDERATO altres che pressol'Autorit, nell'ambito di un distinto procedimento, in fase di definizioneun'istruttoria riguardante il complessivo trattamento dei dati personali svoltopresso la societ resistente e ravvisata la necessit che i predettiapprofondimenti siano svolti in tale contesto; RITENUTA pertanto l'esigenza,analogamente a quanto deciso in altre occasioni, di disporre, a far data dallaricezione del presente provvedimento, in luogo della cancellazione richiesta,la sola sospensione temporanea della visibilit dell'informazione relativa alladichiarazione di fallimento di ZK s.r.l. laddove figuri direttamente associataalla ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" RITENUTO di dover invece dichiarareinammissibile la richiesta relativa alla rettificazione dell'indice di "Rilevanzastorica dei fenomeni di insolvibilit" dal momento che lo stesso non risulta essere semplicemente la sintesidi dati estratti dai pubblici registri, ma costituisce un giudizio autonomo–elaborato con l'utilizzo di procedimenti informatici mediantel'attribuzione di un peso ponderato alle diverse informazioni associabiliall'interessato e tratte da pubblici registri– e, quindi, un dato aventecarattere non oggettivo rispetto al quale non possono, ai sensi dell'art. 8, comma4, del medesimo Codice, essere avanzate richieste di rettificazione; RILEVATO tuttavia che tale circostanzanon esime la societ titolare del trattamento dall'obbligo di garantire unelevato livello di tutela dei diritti della ricorrente, anche in rapporto allasua identit personale e al suo diritto fondamentale alla protezione dei dati(artt. 1 e 2 del Codice) e dal conseguente dovere di trattare i dati concorrettezza, basando giudizi e valutazioni (suscettibili di incidere in modoconsistente sulla sfera personale ed economica dei medesimi interessati)esclusivamente su dati personali esatti, completi, pertinenti e non eccedenti;rilevato infatti che risulta necessario distinguere tra legittime valutazioni,di cui l'autore si assume la responsabilit nel caso in cui siano ingiustamentelesive dei diritti di terzi, da giudizi non fondati su procedure trasparenti everificabili e che non assicurino la necessaria qualit dei dati; RILEVATO che, nel caso di specie, sullabase degli atti prodotti dalle parti e delle dichiarazioni rese dallaresistente in sede di riscontro all'interpello preventivo e nel corso delprocedimento, l'indice di "rilevanza storica dei fenomeni diinsolvibilit" (Rsfi)–oggi "Indice storico eventi pubblici rilevanti" RITENUTO che, come sopra argomentato,tale informazione non appare pertinente rispetto alla finalit dell'indicemedesimo volto a fornire un quadro sintetico degli "eventi pubblicirilevanti" relativi allaricorrente, trattandosi di dato personale concernente un terzo e che nonrisultano pertanto rispettati, con riferimento ad esso, i princpi di qualitdei dati di cui all'art. 11 del Codice; ritenuto, pertanto, anche a questoproposito e sulla base delle medesime considerazioni sopra riportate, qualemisura a tutela dei diritti dell'interessata ai sensi dell'art. 150, comma 2,del Codice, di dover disporre, a far data dalla ricezione del presenteprovvedimento, la sospensione della visibilit del citato indice riferito allaricorrente; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Cerved Business Information S.p.A., nella misuradi euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione dellapeculiarit della questione esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) in ordine ai dati contenuti nel "Dossierpersona" relativo allaricorrente dispone, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misuranecessaria a tutela dei diritti dell'interessata, a far data dalla ricezionedel presente provvedimento e fino all'esito dell'autonomo procedimento di cuiin atti in fase di definizione presso l'Autorit, la sospensione dellavisibilit dell'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di ZKs.r.l. laddove figuri direttamente associata alla ricorrente (e, quindi, nelcitato "Dossier persona"e in ogni altra scheda, report oprodotto distribuito da Cerved B.I. S.p.A.); b) dichiara inammissibile larichiesta di rettificazione del dato valutativo relativo all'indice "Rilevanzastorica dei fenomeni di insolvibilit" –oggi "Indice storico eventi pubblici rilevanti" c) in ordine ai dati personali dellaricorrente riferiti all'indice "Rilevanza storica dei fenomeni diinsolvibilit" –oggi "Indicestorico eventi pubblici rilevanti"– e quale misura a tutela dei diritti dell'interessata ai sensidell'art. 150, comma 2, del Codice, dispone, a far data dalla ricezione delpresente provvedimento e fino all'esito del citato autonomo procedimentoavviato dall'Autorit, la sospensione della visibilit del citato indice riferitoalla ricorrente; d) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, acarico di Cerved Business Information S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore della ricorrente. Roma, 5 giugno 2008
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