| Garante per la protezione dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 5 GIUGNO2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali inviata da XY a Vittoriaassicurazioni S.p.A. con la quale l'interessato, assicurato con polizza infortuni,in relazione a una richiesta di liquidazione di un sinistro, aveva chiesto atale compagnia di assicurazione di ottenere l'indicazione degli estremiidentificativi del titolare del trattamento e del responsabile designato,nonch degli "incaricati del trattamento" VISTO il ricorso presentato il 3 marzo2008 nei confronti di Vittoria assicurazioni S.p.A. con il quale XY, nelrilevare di non aver ricevuto alcun riscontro dalla societ dopo l'inviodell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 10 marzo 2008 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva notadel 22 aprile 2008 con la quale stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax in data31 marzo 2008 con la quale la resistente, nel ricostruire il carteggiointrattenuto con l'interessato in ordine alla richiesta di liquidazione di unsinistro, ha comunicato, in relazione alle richieste del ricorrente, cheVittoria assicurazioni S.p.A., in qualit di titolare del trattamento, hadesignato "pi responsabili interni: per le attivit inerentil'assunzione dei contratti assicurativi dei rami danni e la liquidazione deirelativi sinistri, responsabile il rag. (), responsabile della direzione tecnica della compagnia" VISTE le note datate 14 aprile 2008 e 28aprile 2008 con le quali il ricorrente ha ritenuto non esaustivo il riscontroottenuto dalla controparte in quanto non stata "chiarita l'identitdei diversi incaricati del trattamento e le loro specifiche attribuzioni inmerito alle diverse fasi di trattamento"; VISTE le note pervenute via fax il 24aprile 2008 e il 15 maggio 2008 con le quali la societ resistente hadichiarato di riportarsi "integralmente alla raccomandata del 25 marzou.s." indirizzata al ricorrentee al Garante nella quale erano gi state riscontrate, ad avviso del titolare,le richieste dell'interessato; RITENUTO, in ragione del sufficienteriscontro fornito dalla resistente, seppure solo dopo la presentazione delricorso, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle specifiche richieste volte aconoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile deltrattamento; rilevato che la compagnia ha fornito, altres, indicazioni sullecategorie di soggetti incaricati del trattamento, precisando anche quali ufficidell'organizzazione interna hanno trattato e tuttora conservano i datipersonali del ricorrente; RILEVATO di dover dichiarare infondato ilricorso in ordine all'opposizione formulata (seppure genericamente) dalricorrente all'ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano inquanto non risultano, dalla documentazione in atti, profili di illiceit deltrattamento effettuato dalla compagnia di assicurazione resistente in relazionead una richiesta di indennizzo di un infortunio; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara infondato il ricorso inordine all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali delricorrente; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste. Roma, 5 giugno 2008
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