| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 13maggio 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTE le istanze datate 14 novembre 2007con le quali XZ, in qualit di socio di "YZ e figli sdf" VISTA l'istanza datata 14 novembre 2007con la quale XY, in qualit di garante esclusivamente per un contratto difinanziamento in favore di "YZ e figli sdf" VISTO il ricorso presentato da XZ, inqualit di socio di "YZ e figli sdf" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 20 febbraio 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento afornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonch la successiva nota del31 marzo 2008 con la quale stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax l'11marzo 2008 con la quale Unicredit Banca S.p.A., nel sostenere che l'istanzaoriginariamente inoltrata dai ricorrenti era da ricondurre all'art. 119 deld.lg. n. 385/1993, essendo volta a ottenere copia di documentazione bancaria enon dati personali, ha ritenuto: 1) "impropria la richiesta didocumentazione formulata dalla signora XY in quanto la stessa richiededocumentazione inerente il c/c ()che risulta intestato a soggetto terzo" e del quale la stessa non risulta neppure garante; 2) "impropria la richiestaformulata dal signor XZ ()in quanto il socio non legittimato a richiedere la documentazione inerente lasociet"; rilevato che laresistente ha poi comunicato che il ricorrente era stato destinatario diun'ingiunzione di pagamento relativa al conto corrente in questione che non stata opposta ed pertanto divenuta irrevocabile; VISTA la nota inviata via fax l'11 marzo2008 con la quale Unicredit S.p.A. che, a seguito di fusione per incorporazionedi Capitalia S.p.A., prosegue "in tutti i rapporti, diritti, obblighi eposizioni in genere in essere"presso quest'ultima, nel sostenere che la richiesta dei ricorrenti, in quantovolta a ottenere copia di documentazione bancaria, rientrerebbe nell'ambito diapplicazione del predetto art. 119 del d.lg. n. 385/1993 e di essere disposti asoddisfarla secondo le modalit previste da quest'ultimo, ha precisato checopia di tale documentazione attualmente depositata "nell'ambito delgiudizio, tuttora pendente, promosso da "YZ & figli di XZ eKZ s.n.c." e dal socio, XZ innanzi al Tribunale di Taranto percontestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'applicazionedelle commissioni di massimo scoperto da parte della Banca" VISTA la memoria inviata via fax il 20marzo 2008 con la quale i ricorrenti hanno ribadito di voler accedere alladocumentazione detenuta dagli istituti di credito secondo le modalit previstedagli artt. 7 e s. del Codice, precisando che Unicredit S.p.A., che avrebbeeffettivamente posto gi a disposizione "parte della documentazione in suopossesso", non ha invece ancoraprodotto la documentazione relativa agli anni 1980-1992; rilevato che XYha precisato di ritenere di aver diritto ad accedere alla stessa, vista la suaqualit di "fideiubente del c/c n. ()" aperto pressoUnicredit Banca S.p.A. e XZ nella sua qualit di socio di societ in nomecollettivo cui, conformemente al dettato normativo, spetta l'amministrazionedella societ anche disgiuntamente agli altri soci; VISTA la memoria inviata il 15 aprile2008 con cui Unicredit S.p.A. ha ribadito che la documentazione richiesta depositata sin dal 2003 presso il Tribunale di Taranto, come riconosciuto anchedai ricorrenti, e che "la documentazione relativa al periodo1980-1992" non statadepositata "essendo trascorso il termine decennale di conservazionedella documentazione previsto dal codice civile e dall'art. 119 T.u.b." VISTA la memoria inviata via fax il 15aprile 2008 con la quale Unicredit Banca S.p.A. ha precisato che il contocorrente indicato nelle istanze di accesso dei ricorrenti risulta intestato a "YZe figli di XZ e KZ",e che lo stesso non "assistito da alcuna garanzia fideiussoria ed stato revocato nel 2000 con successiva contabilizzazione a sofferenza perinadempimento delle obbligazioni contrattuali" RILEVATO che il diritto di accesso aidati personali previsto dall'art. 7 del Codice distinto dal diritto diaccesso alla documentazione bancaria di cui al menzionato art. 119 del testounico in materia bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385) il quale prevedeche il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentranell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi diecianni"; rilevato altres chel'esercizio del diritto di accesso ai dati personali, attraverso il ricorsoproposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamentee non pu essere condizionato (anche in ordine al profilo delle spese) a quantostatuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria ecreditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia diinteri atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; RILEVATO che, nel caso di specie, leistanze proposte dai ricorrenti, nonostante riportassero una richiesta diottenere copia della documentazione relativa ad alcuni conti correnti bancari,risultano essere state formulate con espresso riferimento agli artt. 7 e 10,comma 2, del Codice e che, quindi, come tali dovevano essere interpretate daidue titolari del trattamento resistenti; ci, considerato anche che, sebbene ilrichiamato art. 10 del Codice non preveda per il titolare del trattamentol'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente idati personali dell'interessato, lo stesso gli riconosce comunque tale facoltqualora l'estrapolazione dei dati dagli archivi e dai documenti che licontengano e la loro comunicazione in forma intelligibile risultiparticolarmente difficoltosa (art. 10, comma 4, del Codice); RILEVATO quindi che l'odierno ricorsoviene preso in considerazione in relazione alla richiesta di accesso, ai sensidell'art. 7 del Codice, ai dati personali relativi agli interessati conservatipresso i due istituti di credito, con esclusivo riferimento ai rapporti diconto corrente indicati espressamente nelle istanze del 14 novembre 2007; RITENUTO di dover dichiarareinammissibile il ricorso proposto da XY nei confronti di Unicredit S.p.A. dalmomento che non risulta, dalla documentazione in atti, che la stessa abbiaesercitato previamente rispetto a tale titolare del trattamento i diritti dicui all'art. 7 del Codice mediante inoltro di un interpello preventivo; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice sul ricorso propostodalla medesima XY nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., la quale hadichiarato di non detenere dati personali relativi alla ricorrente in relazioneal conto corrente indicato nell'istanza di accesso del 14 novembre 2007 e cherisulta intestato a un terzo; RITENUTO di dover invece accogliere ilricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali avanzatada XZ nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. e di Unicredit S.p.A. conriferimento ai conti correnti indicati nelle due diverse istanze del 14novembre 2007 e intestati a "YZ e figli di XZ e KZs.n.c.", di cui lo stesso socio con poteri rappresentativi, non avendo le resistenti fornito riscontroalle medesime neppure nel corso del presente procedimento; ritenuto pertanto didover ordinare alle resistenti di aderire a tali richieste, comunicando alricorrente, entro il 30 giugno 2008 e nei limiti e con le modalit di cui alcitato art. 10 del Codice, tutti i dati personali attualmente detenuti conriferimento ai predetti conti correnti, dando conferma dell'avvenutoadempimento a questa Autorit entro la medesima data; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti tenuto conto della parziale inammissibilitdel ricorso, nonch della contestata chiarezza nell'esercizio dei diritti dicui agli artt. 7 e 8 del Codice; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara inammissibile il ricorsoproposto da XY nei confronti di Unicredit S.p.A.; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso proposto da XY nei confronti di Unicredit Banca S.p.A.; c) accoglie il ricorso in relazionealla richiesta di accesso ai dati personali avanzata da XZ nei confrontidi Unicredit Banca S.p.A. e di Unicredit S.p.A. con riferimento ai conticorrenti indicati nelle diverse istanze del 14 novembre 2007 e ordina alleresistenti di aderire a tali richieste, comunicando al ricorrente, entro il 30giugno 2008 e nei limiti e con le modalit di cui al citato art. 10 del Codice,tutti i dati personali attualmente detenuti con riferimento ai predetti conticorrenti, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro lamedesima data; d) dichiara compensate le spese trale parti. Roma, 13 maggio 2008
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