Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 10aprile 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale; VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il31 dicembre 2007, presentato da Barbara Angela Caruso nei confronti di DavideLongo; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 18 gennaio 2008 con la quale questa Autoritˆ hainvitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione, tra l'altro,alla mancanza della sottoscrizione della ricorrente autenticata nelle forme dilegge e alla mancata allegazione della prova del versamento dei diritti disegreteria; CONSIDERATO che la ricorrente non haregolarizzato il ricorso nei termini precisati nella predetta nota; RITENUTA la necessitˆ di dichiararel'inammissibilitˆ del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali; VISTE le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; DICHIARA l'inammissibilitˆ del ricorso. Roma, 10 aprile 2008
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