Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21febbraio 2008

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 19novembre 2007, presentato da XY, in qualit di amministratore pro tempore dicinque condomni, nei confronti di Smat-Societ metropolitana acque TorinoS.p.A., con il quale il ricorrente, dopo che la societ (la quale ha inaffidamento la gestione del servizio idrico integrato nel territoriodell'Ambito territoriale ottimale 3 Torinese) ha affisso nell'atrio (e in uncaso, sembrerebbe, sul cancello esterno) dei cinque condomni alcuni "avvisidi sospensione erogazione acqua per mancato pagamento" di bollette relative a utenze che risulterebberointestate ai condomni medesimi, ha ribadito l'opposizione all'ulteriorediffusione dei dati relativi alla "situazione contabile" degli stessi, nonch la richiesta di conoscere gliestremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, e isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati(istanze gi rivolte direttamente nei confronti della societ ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali);

RILEVATO che parte ricorrente ha anchechiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 dicembre 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dei condomni ricorrenti, nonch l'ulteriore nota del15 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 28 dicembre 2007 con la quale Smat S.p.A., nelrappresentare di avere fornito riscontro alle richieste avanzate con interpellopreventivo gi il 12 ottobre 2007, ha dichiarato di aver agito conformementealla "Carta dei servizi ATO 3 e del proprio regolamento del servizioidrico integrato, art. 14" cheprevedono, dopo l'invio di solleciti di pagamento per le bollette non pagatenei termini, la comunicazione ("per il tramite di un'impresaaffidataria del relativo servizio") degli "avvisi di sospensione dell'erogazione sui quali indicata la data in cui si dovrebbe procedere con la sospensionedell'erogazione" e che recanoanche l'indicazione dell'importo "totale delle bollette inevase";

VISTA la memoria inviata via fax il 4 gennaio 2008 con la quale parte ricorrente hacontestato l'affissione degli avvisi di sospensione dell'erogazione dell'acquapotabile presso i condomni, rilevando che gli stessi avvisi, al pari dellebollette e dei solleciti di pagamento, dovrebbero essere comunicatiall'amministratore e comunque, laddove affissi, non dovrebbero contenerel'indicazione di bollette, importi, ecc.;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 30 gennaio 2008 con la quale la resistente hadichiarato che l'affissione dell'avviso di sospensione dell'erogazionedell'acqua volta a "garantire la piena conoscenza dell'avviso medesimoall'utenza direttamente interessata dalle conseguenze derivanti dallasospensione dell'erogazione, considerato che i precedenti solleciti non hannoavuto esito alcuno";

RILEVATO che la societ resistente pu,in qualit di gestore del servizio idrico integrato, "ai sensi deld.p.c.m. 4/3/1996 (), sospendere l'erogazione dell'acqua potabile avvisandol'utente con almeno dieci giorni di anticipo" nel caso di morosit (punto 3.2 della Carta delServizio, approvata con deliberazione n. 107/2002 della Conferenza Ato/3Torinese; cfr. anche art. 14 del Regolamento del servizio idrico integratogestito da Smat S.p.A.);

RILEVATO che, dalla documentazione inatti, risulta che gli avvisi di sospensione dell'erogazione dell'acqua, comepredisposti dalla societ resistente, contengono l'indicazione esplicita dellasituazione contabile degli utenti (estremi delle bollette inevase: periodo,importo totale della bolletta, importo pagato, importo residuo, scadenza) e chetali informazioni rientrano nella nozione di dato personale di cui all'art. 4,comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO che l'affissione in spazicondominiali accessibili al pubblico di avvisi contenenti dettagliati datipersonali degli utenti (nel caso di specie i condomni interessati),consentendo a una serie indeterminata di soggetti di prendere conoscenza deglistessi, integra una diffusione di dati personali che risulta eccedente rispettoalla finalit, lecita, di comunicazione della sospensione del servizio inquestione ai soli utenti interessati (cfr., seppur con riferimento a un ambito diverso, Provv. Garante 18 maggio2006, in G.U. 3 luglio 2006, n. 152;

RILEVATO che tale condotta non conformealla disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta, dalladocumentazione in atti, essere stata posta in essere nei condomni amministratidal geom. XY;

RITENUTO, pertanto, di dover accoglierel'opposizione all'ulteriore diffusione dei dati dei condomni interessatirelativi alle bollette inevase per mezzo dell'affissione di avvisi disospensione dell'erogazione dell'acqua in spazi accessibili al pubblico e didover ordinare al titolare del trattamento di adottare ogni idonea misura voltaa evitare tale diffusione (quale, ad esempio, l'omissione dei dati relativialle bollette inevase dal citato avviso di sospensione dell'erogazionedell'acqua, qualora diffuso, e l'utilizzo di differenti modalit dicomunicazione dell'avviso medesimo -e della sua motivazione- ai singoli utentiinteressati, quali lettere informative da recapitare nelle cassette degliutenti medesimi), nonch di dare conferma a questa Autorit e a partericorrente, entro il 31 marzo 2008, dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealle restanti richieste, avendo la resistente completato il riscontro fornitoal riguardo prima della regolarizzazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Smat-Societ metropolitanaacque Torino S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi, tenuto conto del parziale riscontro fornitodalla stessa nel corso del procedimento e della peculiarit della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) accoglie l'opposizioneall'ulteriore diffusione dei dati dei condomni interessati relativi allebollette inevase per mezzo dell'affissione di avvisi di sospensionedell'erogazione dell'acqua in spazi accessibili al pubblico e ordina aSmat-Societ metropolitana acque Torino S.p.A. di adottare ogni idonea misuraper evitare tale diffusione e di dare conferma a questa Autorit e a partericorrente, entro il 31 marzo 2008, dell'avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste;


c) determina nellamisura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti delprocedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giustimotivi della residua parte, a carico di Smat-Societ metropolitana acque TorinoS.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore di parte ricorrente.

Roma, 21 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli