Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 21febbraio 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti; VISTO il ricorso, regolarizzato il 19novembre 2007, presentato da XY, in qualit di amministratore pro tempore dicinque condomni, nei confronti di Smat-Societ metropolitana acque TorinoS.p.A., con il quale il ricorrente, dopo che la societ (la quale ha inaffidamento la gestione del servizio idrico integrato nel territoriodell'Ambito territoriale ottimale 3 Torinese) ha affisso nell'atrio (e in uncaso, sembrerebbe, sul cancello esterno) dei cinque condomni alcuni "avvisidi sospensione erogazione acqua per mancato pagamento" RILEVATO che parte ricorrente ha anchechiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 dicembre 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dei condomni ricorrenti, nonch l'ulteriore nota del15 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la memoria inviata via fax VISTA la memoria inviata via fax VISTA la memoria pervenuta via fax RILEVATO che la societ resistente pu,in qualit di gestore del servizio idrico integrato, "ai sensi deld.p.c.m. 4/3/1996 (), sospendere l'erogazione dell'acqua potabile avvisandol'utente con almeno dieci giorni di anticipo" RILEVATO che, dalla documentazione inatti, risulta che gli avvisi di sospensione dell'erogazione dell'acqua, comepredisposti dalla societ resistente, contengono l'indicazione esplicita dellasituazione contabile degli utenti (estremi delle bollette inevase: periodo,importo totale della bolletta, importo pagato, importo residuo, scadenza) e chetali informazioni rientrano nella nozione di dato personale di cui all'art. 4,comma 1, lett. b), del Codice; RILEVATO che l'affissione in spazicondominiali accessibili al pubblico di avvisi contenenti dettagliati datipersonali degli utenti (nel caso di specie i condomni interessati),consentendo a una serie indeterminata di soggetti di prendere conoscenza deglistessi, integra una diffusione di dati personali che risulta eccedente rispettoalla finalit, lecita, di comunicazione della sospensione del servizio inquestione ai soli utenti interessati (cfr., seppur con riferimento a un ambito diverso, RILEVATO che tale condotta non conformealla disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta, dalladocumentazione in atti, essere stata posta in essere nei condomni amministratidal geom. XY; RITENUTO, pertanto, di dover accoglierel'opposizione all'ulteriore diffusione dei dati dei condomni interessatirelativi alle bollette inevase per mezzo dell'affissione di avvisi disospensione dell'erogazione dell'acqua in spazi accessibili al pubblico e didover ordinare al titolare del trattamento di adottare ogni idonea misura voltaa evitare tale diffusione (quale, ad esempio, l'omissione dei dati relativialle bollette inevase dal citato avviso di sospensione dell'erogazionedell'acqua, qualora diffuso, e l'utilizzo di differenti modalit dicomunicazione dell'avviso medesimo -e della sua motivazione- ai singoli utentiinteressati, quali lettere informative da recapitare nelle cassette degliutenti medesimi), nonch di dare conferma a questa Autorit e a partericorrente, entro il 31 marzo 2008, dell'avvenuto adempimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealle restanti richieste, avendo la resistente completato il riscontro fornitoal riguardo prima della regolarizzazione del ricorso; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; RITENUTO congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Smat-Societ metropolitanaacque Torino S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi, tenuto conto del parziale riscontro fornitodalla stessa nel corso del procedimento e della peculiarit della vicenda; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) accoglie l'opposizioneall'ulteriore diffusione dei dati dei condomni interessati relativi allebollette inevase per mezzo dell'affissione di avvisi di sospensionedell'erogazione dell'acqua in spazi accessibili al pubblico e ordina aSmat-Societ metropolitana acque Torino S.p.A. di adottare ogni idonea misuraper evitare tale diffusione e di dare conferma a questa Autorit e a partericorrente, entro il 31 marzo 2008, dell'avvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nellamisura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti delprocedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giustimotivi della residua parte, a carico di Smat-Societ metropolitana acque TorinoS.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore di parte ricorrente. Roma, 21 febbraio 2008 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |