| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 31gennaio 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza del 9 ottobre 2006rivolta, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e ribadita anche in successivacorrispondenza, da XY e XZ a Ina Assitalia S.p.A. al fine di conoscerel'origine dei dati personali che riguardano loro e i propri figli minori "riferitiall'inseminazione artificiale ed alla minaccia di aborto al 5 mese" VISTI i successivi riscontri inviati perconto di Ina Assitalia S.p.A. con i quali stato dichiarato che leinformazioni in questione, acquisite da un legale, successivamente deceduto,sarebbero state tratte dalla documentazione prodotta nel giudizio di primogrado e, in particolare, da due cartelle cliniche; VISTO il ricorso presentato al Garante il23 ottobre 2007 da XY e XZ (rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano DeLuca), in proprio e in qualit di esercenti la potest genitoriale sui minoriWZ e YZ, nei confronti di Ina Assitalia S.p.A RILEVATO che con il ricorso i ricorrentihanno anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute peril procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 5 novembre 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste del ricorrente, nonch l'ulteriore nota del 12dicembre 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 21novembre 2007 con la quale Ina Assitalia S.p.A., nel richiamare i precedentiriscontri, ha ribadito che le informazioni in questione sarebbero state trattedal proprio "fiduciario dalle cartelle di day hospital del KWpresso l'ospedale Bambino Ges di Roma e del KZ presso il policlinicoUmberto I, fornitegli dal () centro liquidazione danni, che a sua volta leaveva ricevute" dal legaledeceduto, allegando copia delle stesse "cos come compaiono" VISTA la memoria inviata via fax il 23novembre 2007 con la quale la resistente, nel ricostruire l'intera vicendagiudiziaria che la vede contrapposta in appello ai ricorrenti e nel rilevare diavere fornito un riscontro all'unica richiesta formulata con interpellopreventivo (relativa all'origine dei dati), ha integrato e meglio specificatole informazioni gi fornite, sostenendo che da una "ricognizione sulfascicolo di primo grado depositato presso la cancelleria della Corted'Appello, allo stato nello stesso non si rinviene copia della documentazionedi cui si verte, ma" che, tuttavia,tale fascicolo "risulta privo dell'elenco dei documenti depositati,mentre la numerazione dei documenti presenti appare lacunosa ediscontinua" e che da talicircostanze si desumerebbe che alcuni documenti sarebbero stati asportati; RILEVATO che la resistente ha anchechiesto di porre a carico dei ricorrenti le spese sostenute per ilprocedimento; VISTO il verbale dell'audizione del 27novembre 2007 nel corso della quale i ricorrenti hanno eccepito l'assenza di "alcuntimbro o attestazione di autenticit che () dimostrino la provenienza" RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali oggetto dicontestazione avendo il titolare del trattamento fornito, prima e dopo lapresentazione del ricorso, sufficiente riscontro al riguardo (anche mediantel'invio della relativa documentazione) con dichiarazioni della cui veridicitl'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsitnelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" RITENUTO di dover dichiarareinammissibile l'opposizione al trattamento e la richiesta di blocco dei datipersonali, dal momento che le stesse non risultano essere state avanzate altitolare del trattamento mediante l'interpello preventivo di cui all'art. 146del Codice; RITENUTO di dover altres dichiarareinammissibili le restanti richieste che non rientrano tra le posizionigiuridicamente tutelate dall'art. 7 del Codice e che non possono quindi esserefatte valere con ricorso ex artt. 145 e s. del Codice dinanzi a questaAutorit; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali; b) dichiara inammissibili le restantirichieste; c) dichiara compensate le spese trale parti. Roma, 31 gennaio 2008 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |