Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21dicembre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, inproprio e in qualit di genitore esercente la potest sulla figlia minore,rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Alibrandi presso il cui studio haeletto domicilio nei confronti di Toscana energia S.p.A. e Toscana energiaclienti S.p.A., rappresentate e difese dall'avv. Girolamo Pellican, e Agenziapubblica & privata di Antonio Berneschi;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

La ricorrente, dipendente di Fiorentinagas S.p.A. (ora Toscana energia S.p.A.) fino al dicembre 2001 e poi trasferita(per conferimento di ramo d'azienda) a Fiorentina gas clienti S.p.A. (oraToscana energia clienti S.p.A.), ha proposto nel 2002 ricorso dinanzi al Tribunaledi Firenze in funzione di giudice del lavoro, lamentando un trasferimentoillegittimo e una dequalificazione, nonch alcuni episodi di mobbing che le avrebbero causato danni morali e materialiper cui ha chiesto il risarcimento e rispetto ai quali pendente anche unprocedimento penale a carico di due suoi superiori.

All'esito del giudizio civile di primogrado, la ricorrente, contestando la produzione nel corso dello stesso di unarelazione investigativa (per gli anni 2004, 2005 e 2006) riportante alcuneinformazioni che riguardano lei, il marito e la figlia minore (in particolare,trentaquattro fotografie che, oltre a ritrarre la ricorrente medesima inmomenti privati mentre effettua acquisti, si trova al mare con i familiari,etc., riguardano anche la figlia minore), ha formulato un'istanza ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto, in qualit di esercentela potest sulla minore, la cancellazione di qualsiasi dato che riguardaquest'ultima (con la relativa attestazione che tale operazione sia stataportata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati) e, "inproprio", di conoscerel'origine, le finalit, le modalit e la logica del trattamento dei dati, gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, sedesignato, nonch i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati.

Non avendo ricevuto riscontro, laricorrente ha presentato ricorso a questa Autorit ai sensi degli artt. 145 es. del Codice, chiedendo la cancellazione di tutti i dati che riguardano lei ela figlia trattati in asserita violazione di legge e, in particolare, di tuttiquelli contenuti nelle fotografie, prodotte in giudizio a suo avvisoillecitamente, in quanto risultato di una "interferenza nella vitaprivata della dipendente ()sottoposta a pedinamento per ben tre anni, a causa gi iniziata". La ricorrente ha inoltre chiesto che le spese delprocedimento siano poste a carico delle controparti.

A seguito della nota inviatadall'Autorit ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in data 12 settembre2007, Toscana energia S.p.A. ha dichiarato, con nota datata 5 ottobre 2007, dinon conservare nei propri archivi i dati in questione.

Toscana energia clienti S.p.A., con notadel 4 ottobre 2007, ha comunicato che i dati personali oggetto del ricorso sonostati raccolti dall'Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi "nell'ambitodelle indagini difensive commissionate dalla difesa dell'imputato" –procuratore (con posizione di quadro) dellasociet le cui spese legali la stessa tenuta a coprire in virt del vigenteCcln– "nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale diPistoia, scaturito dalla denuncia-querela presentata nel dicembre 2002 dallastessa sig.ra XY per violazione dell'art. 572 del codice penale" e, quindi, utilizzati, "negli stretti limitipertinenti allo scopo, dalla difesa" della societ "nel procedimento civile dinanzi al Tribunale diFirenze, sez. Lavoro, in cui la sig.ra XY lamenta l'illecito trasferimento ede-qualificazione () al fine diprovare che, a differenza di quanto dalla medesima dichiarato, la signoraconduceva () una vita serena eregolare".

Con fax del 5 ottobre 2007, Agenziapubblica & privata di Antonio Berneschi, nel rilevare che il trattamento deidati oggetto del ricorso effettuato per far valere e difendere un diritto insede giudiziaria rispetto a un procedimento tuttora in atto e a un altro per ilquale intervenuta una decisione non ancora irrevocabile, ha invocato ildifferimento dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice ai sensidell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice stesso. Al riguardo, taleresistente, che ha allegato copia dei due mandati ricevuti da due diversiavvocati nel 2004 e nel 2005 "in relazione a difesa in procedimentipenali e in causa di lavoro",ha comunque fornito diverse informazioni in ordine al trattamento effettuato e,in particolare, ha dichiarato che la relazione investigativa in questione stata consegnata ai predetti avvocati il 19 giugno 2006; "a tutt'oggiil materiale, quello suddetto e l'altro non ancora speso in giudizio, conservato () per le cennatefinalit giudiziarie, senza che siano effettuati" dall'Agenzia "ulteriori e diversitrattamenti".

Con memorie datate 6 e 8 ottobre 2007 enell'audizione del 10 ottobre 2007, la ricorrente ha contestato la liceit deltrattamento delle informazioni personali oggetto del ricorso, sostenendo che:

0.     le stesse sarebbero stateacquisite con riferimento a un procedimento penale cui sarebbe estranea Toscanaenergia clienti S.p.A. (non essendo stata chiesta, in tale ambito, la chiamatain causa del responsabile civile) e, quindi, prodotte illecitamente nelprocedimento civile;

0.     le indagini nel corso delle qualile informazioni sono state acquisite avrebbero avuto "un oggettoillegittimo ed estraneo alla difesa sia penale che civile", essendo state raccolte non per "verificarela sussistenza degli episodi di maltrattamenti lamentati in sede di lavorodalla ricorrente e contestati ai due imputati" (dal momento che il periodo di investigazione stato successivo agli episodi in questione), ma "per accertare il suostato di salute";

0.     le immagini della minore, a suoavviso contenenti anche dati sensibili nella parte in cui la stessa ritrattain costume da bagno, sarebbero irrilevanti in quanto la minore totalmenteestranea al giudizio in questione.

In replica a quanto sostenuto dallaricorrente, Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi ha precisatoche:

0.     le investigazioni hanno avutocome oggetto non lo stato di salute della ricorrente, ma suoi comportamentiesteriori "incompatibili con lo stato di malattia"; idati raccolti devono essere conservati "in vista delle probabiliemergenze istruttorie (),trattandosi di procedimenti a tutt'oggi pendenti" e che "le fotografie oggetto delle doglianzedell'interessata sono state effettuate dalla pubblica via e senza che la minorerisulti ritratta in volto quando era in spiaggia, luogo pubblico".

Con memorie datate 2 novembre 2007Toscana energia S.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A., nel rilevare che larichiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente sarebbeinammissibile, essendo stata proposta solo con il ricorso, hanno ribadito diritenere lecito il trattamento effettuato per far valere e difendere propridiritti in sede giudiziaria, sostenendo che:

0.     entrambe, "a far tempodal 2002", si sarebbero trovate"a dover fronteggiare le iniziative giudiziarie promosse dallaricorrente, le quali, ncorch distinte sui piani civile e penale, rispondevanotuttavia ad una strategia unitaria() finalizzata al conseguimento di un maxirisarcimento, significativamente (a ulteriore conferma dell'unitariet delleiniziative) in entrambe le sedi pari a euro (), per gli stessi fatti di asserito mobbing. Igiudizi non sono ancora definiti con sentenza passata in giudicato";

0.     entrambe le societ, pur nonessendo parti nel giudizio penale, sarebbero state e sarebbero tuttorainteressate al buon esito del procedimento medesimo –"pendente infase dibattimentale (prossima udienza il 21 gennaio 2008)"– poich in esso "la ricorrente, in qualit diparte civile, intende provare la sussistenza di patologie e la loro conseguenzadai fatti oggetto della causa":sarebbero quindi "in gioco, e non solo eventualmente, propri diritti" sotto differenti profili. A parere delle societ,infatti, oltre a dover assolvere all'obbligo di assistenza legale e coperturadelle spese processuali per i propri dipendenti, le stesse, fino all'aperturadel dibattimento, potevano essere chiamate in causa per rifondere, comeresponsabili civili, i danni subiti dall'interessata a seguito delle asseritecondotte degli imputati (uno procuratore di Toscana energia S.p.A. e l'altrodipendente di Toscana energia clienti S.p.A.); inoltre, a loro avviso, "glielementi raccolti nel processo penale ben potrebbero essere utilizzati nellacausa di lavoro () posto che i fatti a fondamento di entrambi i procedimentisono identici";

0.     essendo ancora pendenti i terminiper l'appello, "la conservazione dei dati personali in questione nelfascicolo processuale e nella documentazione del difensore" sarebbe "tuttora necessaria al fine dicontrastare nell'eventuale giudizio di appello le risultanze della Ctu"; dalla cancellazione degli stessi potrebbe derivareun pregiudizio effettivo e concreto per l'esercizio dei propri diritti in sedegiudiziaria, potendo le societ avere ancora interesse a "provare,nell'eventuale giudizio di appello, la serena conduzione della vita familiareda parte della ricorrente",anche mediante la produzione di fotografie che la ritraggono con gli altricomponenti della propria famiglia; ci, tenuto anche conto che nessunpregiudizio potrebbe derivare alla figlia minore della ricorrente dalle citatefotografie "che non contengono dati sensibili, che non sono oggetto didiffusione ma di mera comunicazione nella sede giudiziaria, che larappresentano del tutto normalmente in compagnia dei genitori".

Con memoria del 15 novembre 2007 laricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati,considerandola proposta legittimamente con il ricorso e richiamando nuovamentel'attenzione sulla ritenuta illiceit della raccolta e del successivo utilizzodi dati personali che la riguardano, contenuti nella relazione depositata nelcorso del citato procedimento dinanzi al giudice del lavoro. Ci, anche inconsiderazione del fatto che alcuni dati in essa contenuti fanno riferimento ainvestigazioni effettuate prima del maggio 2005, data di conferimentodell'incarico da parte del legale delle societ all'Agenzia pubblica &privata di Antonio Berneschi.

Con memorie del 4 dicembre 2007, Toscanaenergia S.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A. hanno insistito per il rigettodel ricorso.

CI PREMESSO, IL GARANTEOSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di datirelativi alla ricorrente e alla figlia minore della stessa contenuti in unarelazione investigativa depositata in un giudizio, definito in primo grado dalgiudice del lavoro con sentenza non ancora passata in giudicato.

Con riferimento alle richieste avanzatedalla ricorrente con il ricorso va dichiarata inammissibile la richiesta dicancellazione dei dati che la riguardano dal momento che la stessa non stataoggetto di interpello del titolare del trattamento anteriormente al ricorso.Mediante l'istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice alle trecontroparti, la ricorrente ha proposto infatti una richiesta di cancellazionedei dati relativi alla figlia minore, ripresa anch'essa nelle fotografieallegate alla relazione investigativa depositata nel giudizio di lavoro; conriferimento ai dati che la riguardano, si limitata a chiedere di conoscerel'origine, le finalit, le modalit, la logica dei dati trattati, gli estremiidentificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonch isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Rispetto a tali ultime istanze vadichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, dal momento che alle stesse –che non avevano trovato rispostaa seguito del citato interpello preventivo– le controparti hanno, nelcorso del procedimento, fornito un sufficiente riscontro, illustrando inparticolare il contesto e le modalit di trattamento dei dati da ciascunaeffettuato per finalit di difesa ed esercizio di un diritto in sedegiudiziaria.

La restante istanza, ripropostaespressamente con il ricorso e volta ad ottenere la cancellazione dei datirelativi alla minore raccolti da un'agenzia investigativa e attualmenteconservati sia da quest'ultima, sia nei fascicoli di parte relativi al giudiziocivile che vede la ricorrente contrapposta alla sua attuale e alla sua exdatrice di lavoro, va esaminata anche in rapporto all'invocato art. 8, comma 2,lett. e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimentodell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice per ilperiodo durante il quale pu derivarne pregiudizio per l'esercizio di undiritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell'esistenza di uneffettivo pregiudizio ai sensi del medesimo art. 8, comma 2, lettera e), deveessere effettuata caso per caso, in relazione alle informazioni richieste e aidiritti specificamente esercitati, e sulla base di concreti elementi fornitidal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie, dalla documentazionein atti, risulta sussistere una situazione contenziosa particolarmentecomplessa fra le parti, che si sviluppata a partire dal 2002 e che ha vistointeragire anche l'Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi, aseguito di specifico incarico attribuitole, in due fasi successive, da partedei legali degli (attuali) imputati nel procedimento penale (al tempo "indagati () perch in concorso tra loro in qualit () di responsabile dell'Unit operativaFiorentina Gas S.p.A. e () diprocuratore della stessa azienda e quindi datori di lavoro di XY") e di Toscana energia S.p.A. e Toscana energiaclienti S.p.A.

Il perdurare di tale situazionecontenziosa –testimoniata, da un lato, dal procedimento penale (rispettoal quale, prima dell'apertura dell'attuale fase dibattimentale, anche le duesociet avevano un interesse concreto e specifico, potendo essere chiamate incausa in qualit di responsabili civili, tenuto conto che il procedimentorisulta avviato con riferimento ai medesimi fatti lamentati in sede civiledalla ricorrente nei confronti delle societ medesime) e, dall'altro, dalmancato decorso dei termini per l'impugnazione della sentenza adottata in primogrado dal Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro–legittima ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice,temporaneamente e in relazione alle specifiche circostanze rappresentate, ildifferimento del diritto della ricorrente di chiedere, in qualit di esercentela potest sulla figlia minore, la cancellazione dei dati personali diquest'ultima.

Al fine quindi di non pregiudicare, inalcun modo, l'esercizio del diritto di difesa in giudizio di Toscana energiaS.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A. e tenuto anche conto che il trattamentodei dati in questione (che, contrariamente a quanto sostenuto, non rivestono laqualit di dati sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice)non risulta, dagli atti, essere stato effettuato in modo illecito o non correttoin relazione alle disposizioni del Codice sui trattamenti di dati a fini diesercizio di un diritto in sede giudiziaria, le richieste di cancellazione eblocco dei dati e l'opposizione al loro ulteriore trattamento formulate neiconfronti delle due societ resistenti non possono essere accolte.

Per quanto riguarda il trattamento deidati personali della figlia minore della ricorrente effettuato dall'Agenziapubblica & privata di Antonio Berneschi –fermo restando che, allostato degli atti, non risulta che lo stesso sia stato effettuato in ambitoinvestigativo in modo illecito o non corretto–, va comunque ora disposto,quale misura a tutela dei diritti dell'interessata ai sensi dell'art. 150,comma 2, del Codice, che l'agenzia investigativa resistente cessi l'ulterioreconservazione di tali dati, considerato che gli stessi non risultano pinecessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti dal momentoche l'incarico ricevuto risulta, dalla documentazione in atti, gi da tempoespletato e che le investigazioni difensive non risultano essere pi in corso.L'agenzia investigativa dovr dare conferma di tale adempimento, allaricorrente e a questa Autorit, entro e non oltre il 15 febbraio 2008.

Sussistono giusti motivi per compensarele spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE

a) dichiara inammissibile l'istanzadi cancellazione dei dati relativi alla ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso nei confronti delle tre resistenti in ordine alla richiesta diconoscere l'origine, le finalit, le modalit, la logica dei dati trattati, gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonchi soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono esserecomunicati;

c) rigetta l'istanza di cancellazionee blocco dei dati personali relativi alla figlia minore della ricorrente el'opposizione al loro ulteriore trattamento formulate nei confronti di Toscana energia S.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A.;

d) quale misura a tutela dei dirittidell'interessata ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, dispone chel'Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi cessi l'ulterioreconservazione dei dati personali della figlia minore della ricorrente e ordinaalla stessa di dare conferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e aquesta Autorit, entro e non oltre il 15 febbraio 2008;

e) dichiara compensate le spese trale parti.

Roma, 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli