| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 21dicembre 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante, pervenuto il10 agosto 2007, presentato da Cosimo Coluccia, rappresentato e difeso dall'avv.Valentina Stamerra, nei confronti di Crif S.p.A., Bipitalia Ducato S.p.A. eDeutsche Bank S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto al predetto sistemadi informazioni creditizie (sic) "l'immediata sospensione delleoperazioni di trattamento" deidati che lo riguardano, di cui ha sollecitato la cancellazione, riferiti a unprestito finalizzato erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 12 aprile 2001 edestinto il 20 ottobre 2004 (senza alcuna segnalazione di insolvenze) e a unprestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. il 3 febbraio 2006 eancora in corso (con segnalazione di ritardi nei pagamenti poi regolarizzati);visto che il ricorrente ha anche chiesto ai due citati enti finanziatori "lacessazione del comportamento illegittimo" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 3 settembre 2007 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i predetti titolari deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la notadel 30 ottobre 2007 con la quale stata comunicata alle parti la proroga deltermine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 19 settembre 2007con la quale Deutsche Bank S.p.A. (Direzione Prestitempo) ha sostenuto di aver "correttamenteprovveduto a comunicare in via informatica ai Sic le date dei pagamenti mensilie dei relativi ritardi nonch la data di estinzione/regolarizzazione delfinanziamento", confermandoaltres l'attuale "inesistenza di qualsivoglia segnalazionenegativa" a nome delricorrente; VISTA la nota inviata via fax il 20settembre 2007 con la quale Bipitalia Ducato S.p.A., nel ricostruirel'andamento del rapporto contrattuale, ha sostenuto, tra l'altro, che i datidel ricorrente relativi al finanziamento "ed i relativi ritardi sonostati trattati e comunicati ai () sicCrif S.p.A. e Experian Italia S.p.A., nei termini di cui all'informativa resaal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento VISTA la nota datata 20 settembre 2007con la quale Crif S.p.A. ha parimenti sostenuto di conservare lecitamente idati in questione riferiti: 1) a un prestito finalizzato erogato da DeutscheBank S.p.A. in data 12 aprile 2001 ed estinto il 20 ottobre 2004 "senzaalcuna segnalazione di insolvenze"; 2) a un prestito finalizzato erogatoda Bipitalia Ducato S.p.A. il 3 febbraio 2006 e ancora in corso "consegnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di12 mesi"; visto che, ad avvisodi Crif S.p.A., la conservazione dei dati relativi al primo finanziamentosarebbe lecita non essendo decorso il termine di 36 mesi dalla scadenza delcontratto previsto dall'art. 13, comma 4, del codice di deontologia e buonacondotta per la conservazione delle informazioni di tipo "positivo";rilevato che sarebbe parimenti lecita la conservazione dei dati relativi alfinanziamento erogato da Bipitalia Ducato S.p.A., trattandosi in tal caso diinformazioni creditizie di tipo "negativo" conservate, anche inassenza del consenso dell'interessato, ai sensi del citato codice di deontologiae del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi ( VISTA la memoria datata 9 novembre 2007con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha dichiarato "dinon aver mai ricevuto lettere n telegrammi contenenti l'avviso di segnalazionein centrali rischi" da parte diBipitalia Ducato S.p.A.; VISTA la nota inviata via fax il 3dicembre 2007 con la quale Bipitalia Ducato S.p.A. ha confermato di aver "ripetutamenteinviato all'interessato, all'indirizzo di residenza fornito dal medesimo VISTO il fax del 10 dicembre 2007 con ilquale Crif S.p.A. ha precisato che la posizione relativa al prestito erogato daDeutsche Bank S.p.A. non , ad oggi, da essa pi censita "per effettodel decorso dei tempi di conservazione previsti dall'art. 6 del codice dideontologia"; VISTA la memoria datata 11 dicembre 2007con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni sostenendo, tral'altro, di non aver ricevuto alcune tra le comunicazioni che sarebberostate inviate da Bipitalia Ducato S.p.A. (in ragione anche di asseriti disguidipostali) e di aver pagato in ritardo alcune rate del finanziamento a causa del "mancatofunzionamento dell'addebito Rid accompagnato da un mancato avviso della propriabanca"; RILEVATO che la disposizione introdottadall'art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condottaprevede l'obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all'interessatocirca l'imminente registrazione dei dati in uno o pi sistemi di informazionicreditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; RILEVATO che in ordine al finanziamentoerogato da Bipitalia Ducato S.p.A. tale societ ha fornito sufficienti elementiatti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codicedeontologico, anche in ordine all'invio del c.d. preavviso di inserimento nei sistemidi informazioni creditizie; RILEVATO, pertanto, che l'opposizionealla comunicazione, da parte di Bipitalia Ducato S.p.A., delle informazionicreditizie di tipo "negativo" del ricorrente al sic gestito da CrifS.p.A., nonch l'attuale conservazione di tali dati nel medesimo sic, deveessere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali diconservazione dei dati previsti dal menzionato codice di deontologia e di buonacondotta per la conservazione lecita nei predetti sistemi dei dati relativi aritardi nei finanziamenti non superiori a due rate o mesi regolarizzati da menodi 12 mesi (art. 6 del medesimo codice di deontologia e di buona condotta) erisultando osservate -dalla documentazione in atti e sulla base delleattestazioni fornite dall'ente finanziatore (dichiarazioni di cui l'autorerisponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "falsit nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante")- anche le altre disposizioni del predettocodice deontologico; RILEVATO che va invece dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,nei confronti di Crif S.p.A. e di Deutsche Bank S.p.A. in ordine alle richiesteriferite al prestito a suo tempo concesso dalla predetta banca, non risultandopi censita tale posizione nell'archivio di Crif S.p.A. (che risulta, peraltro,averla correttamente conservata nel proprio archivio fino alla scadenza deitempi di conservazione previsti dal predetto codice deontologico); RILEVATO che restano impregiudicati iprofili contrattuali attinenti al contratto di finanziamento intercorso conBipitalia Ducato S.p.A., nonch le eventuali responsabilit concernenti ilcontestato agire della cd. banca d'appoggio del ricorrente medesimo; RILEVATO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso neiconfronti di Crif S.p.A e di Bipitalia Ducato S.p.A. in ordine alle richiesteformulate in riferimento al prestito finalizzato erogato al ricorrente in data3 febbraio 2006; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e di Deutsche Bank S.p.A. in ordinealle richieste formulate in riferimento al prestito finalizzato erogato al ricorrentein data 12 aprile 2001; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 21 dicembre 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |