Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 8novembre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza avanzata ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196) nei confronti di R.T.I. S.p.A. (in qualit di titolaredella concessione per l'esercizio della radiodiffusione per le emittentitelevisive "Canale 5" e "Italia 1") con la quale XY, inproprio e nella qualit di madre esercente la potest sul figlio minore KW, conriferimento alla trasmissione televisiva "Buon pomeriggio" delAZ, BZ e MZ e all'edizione di "Studio Aperto" del BZ,ore 12.30, nelle quali stata illustrata, attraverso racconti e immagini, la"lite () per l'affidamento del figlio naturale (), di anni undici" che ha visto protagonisti la ricorrente e ilpadre del minore, ha chiesto di ottenere la conferma dell'esistenza e lacomunicazione in forma intelligibile dei dati che riguardano lei e il propriofiglio, di conoscerne l'origine e di ottenere la loro cancellazione,opponendosi anche al loro ulteriore trattamento; rilevato che, ad avvisodell'interessata, il trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle predettetrasmissioni televisive, con l'indicazione di dati relativi allo stato disalute del figlio (stante l'espressa indicazione di asseriti sintomi ediagnosi), nonch la trasmissione di immagini dello stesso ripreso di spallesul lettino dell'ospedale, sebbene affiancato dal proprio padre, sarebbe statoeffettuato in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei datipersonali, non rispettando il requisito dell'essenzialit dell'informazionerispetto a fatti di interesse pubblico;

VISTO il ricorso presentato il 18 giugno2007 nei confronti di R.T.I. S.p.A. con il quale XY, in proprio e nella qualitdi madre esercente la potest sui figli minori KJ e KW (rappresentata e difesadall'avv. Carlo Guglielmo Izzo), ha ribadito le proprie richieste e la propriaopposizione al trattamento dei dati che riguardano lei e i propri figli minori,lamentando anche la diffusione di informazioni ritenute false relative allostato di salute del proprio figlio (in particolare, dei sintomi che avrebberoportato al ricovero in ospedale del figlio di undici anni con indicazione dellarelativa diagnosi); rilevato che la ricorrente ha chiesto, altres, di porre acarico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 25 giugno 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonch l'ulteriore nota del 14 settembre 2007 concui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termineper la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria integrativa del 5 luglio2007 con la quale la ricorrente –nel comunicare di avere ricevuto unanota da parte del titolare del trattamento che, nel ritenere lecito iltrattamento effettuato, dichiarava di aver disposto il blocco delle immaginirelative ai filmati oggetto dell'istanza– ha ribadito le proprierichieste rilevando che la resistente non avrebbe fornito un idoneo riscontrorispetto alle istanze relative all'origine, alla cancellazione eall'opposizione all'ulteriore trattamento di tali dati;

VISTA la nota anticipata via fax il 10luglio 2007 con la quale la resistente ha comunicato di aver fornito riscontroall'interessata con nota del 20 giugno 2007, precisando di aver "datodisposizioni per il blocco delle immagini relative ai filmati citati";

VISTO il verbale dell'audizione del 24luglio 2007 nel quale la ricorrente ha ribadito di ritenere ingiustificata,alla luce dei princpi relativi al corretto esercizio del diritto di cronaca,la diffusione delle notizie sullo stato di salute del proprio figlio e delleimmagini dello stesso sul lettino dell'ospedale;

RILEVATO che nel corso della medesimaaudizione il titolare del trattamento ha ribadito di ritenere di aver aderitoalle richieste, dichiarando di non voler diffondere ulteriormente le immaginicontestate, e ha precisato che, in ordine all'origine dei dati, il proprioprecedente riscontro conteneva "implicitamente, ma in modo del tuttochiaro, l'indicazione dell'origine stessa consistente nell'intervistarilasciata dal padre del minore in questione";

VISTE le note datate 8 e 26 ottobre 2007con le quali la resistente, rilevando che i dati personali contenuti nelletrasmissioni del AZ e BZ oggetto di istanza di accesso sono statiresi disponibili alla ricorrente gi dall'aprile di quest'anno, ha precisatoche la vicenda del minore stata nuovamente raccontata anche nellatrasmissione "Buon pomeriggio" del MZ della cui registrazione hainviato copia;  

VISTA la memoria depositata dallaricorrente il 6 novembre 2007 con la quale la stessa, anche alla luce dellatrasmissione andata in onda il MZ, ha ribadito di ritenere illecita ladiffusione di dati personali posta in essere dalla resistente;

RILEVATO che il trattamento risultaeffettuato per finalit giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codicee che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza ilconsenso dell'interessata, ma diffusi solo nel rispetto dei limiti posti allegittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicit dei fatti, rilevanzasociale della notizia, forma civile dell'esposizione ed essenzialitdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico: art. 137, comma 3,del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento deidati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica); rilevato che, vistala minore et di uno dei protagonisti, operavano nel caso di specie leparticolari tutele che l'ordinamento appresta in favore di tali soggetti, anchein relazione all'esercizio della libert d'informazione, al fine di nonpregiudicarne l'armonico sviluppo della personalit;

RILEVATO, in particolare, che l'art. 7del predetto codice di deontologia –anche attraverso il richiamo alla cd.Carta di Treviso– considera prevalente il diritto del minore allariservatezza rispetto all'esercizio del diritto di critica e di cronaca econsente la diffusione di "notizie o immagini riguardanti minori" "per motivi di rilevante interessepubblico e fermo restando i limiti di legge", nel solo caso in cui "la pubblicazione sia davveronell'interesse oggettivo del minore";

RITENUTO che, nel caso oggetto delpresente provvedimento, il trattamento dei dati personali della ricorrente edel figlio minore effettuato dalle citate trasmissioni televisive risulta voltoad un esercizio del diritto di cronaca che poteva essere soddisfatto medianteuna diversa illustrazione della vicenda, pur compiuta, ma che non portasseall'identificazione dei relativi protagonisti;

RITENUTO di dover tuttavia dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine all'opposizione al trattamento dei dati personali, avendo il titolaredel trattamento dichiarato, gi nel corso del procedimento, di non volerulteriormente utilizzare tali dati;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso anche in ordine alla richiesta di avere confermadell'esistenza dei dati e di ottenere l'accesso ai dati personali dellaricorrente e del relativo figlio dal momento che, come risulta dalladocumentazione in atti, la societ resistente ha inoltrato copia dellevideocassette contenenti tali dati; ritenuto di dover dichiarare non luogo aprovvedere anche sulla richiesta volta a conoscere l'origine dei dati, istanzarispetto alla quale la resistente ha fornito alcune precisazioni nel corso delprocedimento (precisazioni la cui sufficienza va ritenuta alla luce dell'art.138 del Codice il quale non pregiudica l'applicazione delle norme relative alsegreto professionale del giornalista limitatamente alla fonte della notizia);

RITENUTO, invece, di dover dichiarare infondatala richiesta di cancellazione dei dati dagli archivi della societ dal momentoche, alla luce della documentazione in atti, la mera conservazione degli stessinon risulta effettuata illecitamente;

RITENUTO infine di dover disporre latrasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio regionaledell'Ordine dei giornalisti competente per territorio, per le valutazioni dicompetenza, nonch al Consiglio nazionale dell'Ordine stesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di R.T.I. S.p.A., nella misura di euro 300, previacompensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine all'opposizione al trattamento e alla richiesta di avereconferma dell'esistenza dei dati e alla loro comunicazione, nonch a conoscernel'origine;

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei dati;

c) dispone la trasmissione di copia delpresente provvedimento al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisticompetente per territorio, per le valutazioni di competenza, nonch alConsiglio nazionale dell'Ordine stesso;

d) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di R.T.I. S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favoredella ricorrente.

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli