| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 31ottobre 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante regolarizzatoil 14 giugno 2007 da XY nei confronti dell'Inps-Istituto nazionale previdenzasociale con il quale l'interessato ha ribadito l'opposizione all'ulterioreutilizzo nel cedolino di pensione mensile dell'espressione"pignoramento" (gi manifestata con istanza proposta ai sensi degliartt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione deidati personali); rilevato che l'interessato sostiene che il titolare deltrattamento potrebbe utilizzare, in luogo della citata voce"pignoramento", espressioni pi generiche che, pur rendendo "ugualmentecomprensibile da parte dell'Ente previdenziale la voce VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, le note del 21 giugno e del 31 luglio 2007 con le quali questaAutorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchl'ulteriore nota del 14 settembre 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota pervenuta il 10 settembre2007 con la quale l'istituto resistente ha replicato facendo presente che ilcedolino dei pensionati riporta "genericamente l'esistenza di unatrattenuta per pignoramento, senza mai indicare la causa del pignoramento che strettamente personale (ad es. per alimenti, tasse o altro) RILEVATO che, come gi rilevato dalGarante con decisione del 19 febbraio 2002 (doc. web RITENUTO che tali finalit didocumentazione e di trasparenza, laddove vengano in considerazione specifichevoci che rivelano delicati aspetti relativi a peculiari rapporti familiari o adeterminati provvedimenti giudiziari, possono essere ugualmente perseguite, nelrispetto del principio di pertinenza e non eccedenza delle informazionitrattate (art. 11 del Codice), mediante l'utilizzo di diciture meno specificheche rendano ugualmente comprensibile la voce (a puro titolo di esempio: "trattenutepresso terzi"–espressione, peraltro, che risulta essere stata gi utilizzata dallo stessotitolare del trattamento in conseguenza della citata decisione del 19 febbraio2002 relativa alla voce "pignoramento" presente sul cedolino dellostipendio di un proprio lavoratore– o "recupero obbligatorio RITENUTO pertanto di dover accogliere ilricorso e di dover ordinare all'istituto di previdenza resistente di modificarela dicitura "pignoramento"utilizzando nei termini predetti una diversa espressione o codice che, purrendendo enucleabile la ritenuta e lasciando identificabile la porzione diretribuzione "disponibile" a garanzia del credito, non la descrivaspecificamente; ritenuto che l'istituto resistente dovr dare confermadell'avvenuto adempimento a questa Autorit e all'interessato entro il 20dicembre 2007; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Inps-Istituto nazionale previdenza sociale nellamisura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giustimotivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) accoglie il ricorso e ordinaall'istituto di previdenza resistente di modificare la dicitura "pignoramento b) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misurapari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, acarico di Inps-Istituto nazionale previdenza sociale, il quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 31 ottobre 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |