Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 18ottobre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali inviata nel dicembre 2006 da PaoloCapodiferro a Wind telecomunicazioni S.p.A. con la quale l'interessato, nelcontestare la ricezione di comunicazioni pubblicitarie al proprio indirizzo diposta elettronica messo a disposizione dalla societ resistente, ha chiestoconferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione informa intelligibile e di conoscerne l'origine e si inoltre opposto al lorotrattamento per fini promozionali, sollecitando il blocco o la cancellazionedei dati trattati in violazione di legge;

VISTO il riscontro del 12 gennaio 2007con il quale Wind telecomunicazioni S.p.A. ha comunicato i dati personali delricorrente, forniti all'atto dell'attivazione della casella di postaelettronica nel 2001, e ha comunicato che, "in base alla disciplinaprevista dalle condizioni generali di contratto-Servizio di accesso a Internet,nonch dall'informativa ()visualizzate nonch accettate al momento dell'attivazione della () casella di posta elettronica, previsto cheil cliente acconsenta ed autorizzi espressamente Wind ed Italia Onlineall'invio di messaggi pubblicitari anche attraverso mezzi di comunicazioneautomatizzata";

VISTO il ricorso presentato il 28 maggio2007 nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A. con il quale PaoloCapodiferro (rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Russo), nel rilevare dicontinuare a ricevere comunicazioni pubblicitarie nella propria casella diposta elettronica a mezzo del portale "Libero" di cui titolare laresistente, ha chiesto di ordinare il blocco dei dati trattati in violazione dilegge, ribadendo le richieste avanzate ex artt. 7 del Codice cui la stessa nonha aderito; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento deldanno e di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 31 maggio 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 23 luglio 2007con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 19giugno 2007 con la quale la societ resistente ha sottolineato di aver gifornito riscontro al ricorrente e ha ribadito quanto gi comunicato con la notadel 12 gennaio 2007 in relazione alle condizioni generali di contratto per ilservizio di accesso a Internet;

VISTE le memorie pervenute il 19 giugno eil 17 agosto 2007 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontroottenuto dalla resistente rilevando che, a proprio avviso, il trattamentoeffettuato dalla resistente sarebbe illecito dal momento che l'inoltro delmateriale pubblicitario al proprio indirizzo di posta elettronica avverrebbe inassenza di consenso espresso e nonostante l'opposizione al suo inviomanifestata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Codice; rilevato cheil ricorrente ha altres contestato la liceit dell'inserimento nei messaggi diposta elettronica spediti dalla propria casella "inwind" di messaggi promozionali;

RITENUTO che il ricorrente ha diritto diopporsi all'ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano per finalitpromozionali e che non formano oggetto della presente decisione i profilicivilistici attinenti all'esecuzione del contratto, alla luce delle relativecondizioni generali, e di dover pertanto ordinare alla societ resistente didare seguito alla medesima opposizione entro il 15 novembre 2007, dandoconferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entro lamedesima data;

RITENUTO di dover dichiarare infondata larichiesta di blocco e cancellazione dei dati personali del ricorrente dalmomento che gli stessi non risultano allo stato conservati in violazione dilegge, essendo gli stessi necessariamente trattati per l'esecuzione di uncontratto di cui l'interessato tuttora parte;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta dirisarcimento del danno, il ricorso inammissibile atteso che questa Autoritnon ha competenza in merito a tali richieste le quali, se del caso, devonoessere proposte dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti anche alla luce della peculiarit dellavicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie l'opposizione altrattamento dei dati per finalit promozionali e ordina alla societ resistentedi darvi seguito entro il 15 novembre 2007, dando conferma dell'avvenutoadempimento al ricorrente e a questa Autorit entro la medesima data;

b) dichiara inammissibile larichiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara infondate le restantirichieste;

d) dichiara compensate le spese trale parti.

Roma, 18 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli