Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 4ottobre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza, proposta il 19 marzo2007 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY ha chiesto a VecofinS.p.A., societ della quale stato dipendente in qualit di dirigente fino almarzo 2007, di avere conferma dell'esistenza di dati personali che loriguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, in qualunqueforma conservati;

VISTO il riscontro datato 20 aprile 2007con il quale Vecofin S.p.A. ha comunicato al ricorrente una serie di datipersonali che lo riguardano (e, tra essi, estremi identificativi, mansioni efunzioni svolte) precisando di detenere anche "certificati di malattia";

VISTO il ricorso pervenuto al Garantel'11 maggio 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. MicheleBignami, presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di VecofinS.p.A., con il quale il predetto, dichiarandosi insoddisfatto del riscontroottenuto, a suo avviso generico e non contenente tutti i dati personali che loriguardano trattati dalla societ (in particolare, i dati relativi al suo statodi salute e eventuali dati di tipo valutativo riferiti alle sue prestazioniprofessionali), ha ribadito la propria istanza di accesso con riferimento a"tutta la documentazione ()in possesso della societ"allo stesso relativa e ha chiesto di porre a carico della resistente le spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 17 maggio 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle predette richieste, nonch la nota del 3 luglio 2007 conla quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisionesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inoltrata il 13 giugno2007 con cui la societ resistente, nel sostenere l'inammissibilit dellarichiesta del ricorrente volta ad ottenere copia della documentazione relativaalla sua attivit professionale, ha dichiarato di avere gi fornito allo stessotutti i dati personali che lo riguardano trattati dalla societ;  

VISTA la memoria pervenuta il 25 giugno2007, nonch le osservazioni formulate nell'audizione del 15 giugno 2007 con lequali il ricorrente ha ribadito di aver ricevuto soltanto parte dei datipersonali che lo riguardano (e che lo stesso ritiene essere trattati dallaresistente), rilevando che non ipotizzabile che la societ non abbia "maieffettuato una valutazione" delproprio rendimento, insistendo pertanto sulla propria richiesta;

VISTA la nota anticipata via fax il 24luglio 2007 con la quale la resistente ha dichiarato di ritenere l'istanza delricorrente "strumentale"(in quanto "diretta non a tutelare i propri pretesi diritti, maesclusivamente" a "creareturbative alla normale attivit di Vecofin S.p.A."), nonch inammissibile (in quanto volta adottenere la copia di una serie di documenti, anzich la comunicazione di datipersonali); rilevato che la resistente ha altres dichiarato che "tuttele delibere assembleari e (quelle) dell'organo amministrativo di Vecofin S.p.A.sono regolarmente comunicate alla Camera di commercio di Milano"  e sono quindi liberamente accessibili achiunque e di ritenere quindi, "sul presupposto di non doveretrasmettere indiscriminatamente copia di atti e documenti (), soprattutto in quanto non contenentiulteriori dati personali dell'interessato rispetto a quanto a lui gicomunicato (), di avereesaustivamente aderito alla richiesta del sig. XY";

RILEVATO che la richiesta di accedere aidati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, aisensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei solidati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento,estrapolati dai documenti che li contengono, ma che tale richiesta non consenteall'interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, n la confermacirca la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenutadistruzione;

RILEVATO, tuttavia, che il riscontrofornito dalla resistente in data 20 aprile 2007, e richiamato dalla stessa nelcorso del procedimento, non risulta esaustivo, dal momento che esso fornisceuna sintesi dei dati personali del ricorrente trattati dalla societ, anzichla comunicazione di tutti i dati detenuti; rilevato che ci, in particolare, sievince dal fatto che la resistente medesima, con riferimento ai dati relativiallo stato di salute del ricorrente, ha dichiarato di conservare i certificatimedici che lo riguardano, senza indicarli analiticamente e in modointelligibile nel rispetto del disposto di cui all'art. 10 del Codice;

RITENUTO, quindi, di dover accogliere ilricorso e di dovere pertanto ordinare alla resistente di comunicare alricorrente, nelle forme e nei modi di cui all'art. 10 del Codice ed entro iltermine del 31 ottobre 2007, tutti i dati personali che lo riguardano (inqualsiasi modo trattati) che non gli sono ancora stati comunicati (ivi compresigli eventuali dati personali riferiti a giudizi, valutazioni, notecaratteristiche, ecc.), dando conferma a questa Autorit dell'avvenutoadempimento entro la stessa data;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati alriscontro fornito, seppure parzialmente, nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina allaresistente di comunicare al ricorrente, nelle forme e nei modi di cui all'art.10 del Codice ed entro il 31 ottobre 2007, tutti i dati personali che loriguardano (in qualsiasi modo trattati) che non gli sono ancora staticomunicati, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro lastessa data;



b) determina nella misura forfettaria di euro500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misuradi 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, acarico di Vecofin S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli