Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19luglio 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il10 aprile 2007, presentato da XY nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., conil quale la ricorrente (gi correntista di tale banca), nel lamentare "l'indebitacomunicazione a terzi" dei datiche la riguardano (relativi anche alla propria figlia e al defunto coniuge, "cointestataridelle medesime posizioni bancarie"), ha chiesto di ottenere "l'aggiornamento" e la "rettificazione" di alcune informazioni riportate in una letteraindirizzata dalla banca al Tribunale di Treviso (a seguito di un'ordinanzaemessa dal giudice istruttore di tale Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.),in quanto "dati non corretti", e di conoscere la logica applicata al trattamento dei predetti dati,sollecitando altres l'attestazione che il loro aggiornamento stato portato aconoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati comunicati; rilevato che laricorrente ha chiesto, altres, di porre a carico del titolare le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 16 aprile 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la successiva notadel 1 giugno 2007 con la quale stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 4 maggio2007 con la quale la banca resistente, nel rimarcare la correttezza dell'inviodella documentazione all'autorit giudiziaria richiedente, ha integrato iprecedenti riscontri, fornendo chiarimenti in ordine alla richiesta dicorrezione di alcuni dati personali dell'interessata riportati nelladocumentazione bancaria ad essa relativa; rilevato che, in particolare, sonostati forniti chiarimenti in ordine alle contestate date di "chiusuratecnica" di alcuni rapporti diconto corrente (avvenuta anni dopo le ultime movimentazioni accertate) e che labanca ha sostenuto al riguardo che, per tali rapporti, "la provenienzaex Cassamarca rende ipotizzabile la teoria che, in sede di ribaltamento dellaprocedura, si siano verificate delle inesattezze";

VISTA la nota pervenuta a questa Autoritil 20 giugno 2007 con la quale la ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che la "motivazionedella cd chiusura tecnica () noncostituisce una spiegazione plausibile quando vi sono dati erronei ad anni didistanza";

VISTE le note inviate via fax dallaresistente l'8 maggio 2007 e il 9 luglio 2007 con le quali Unicredit BancaS.p.A., nell'inviare ulteriore documentazione, ha confermato gli aggiornamentie le correzioni effettuate "alla luce degli accertamenti esperiti e dellerisultanze degli stessi";

RILEVATO che il ricorso viene preso inconsiderazione in riferimento esclusivamente alla posizione di XY e del defuntoconiuge XW (rispetto al quale la XY pu esercitare, ai sensi dell'art. 9,comma 3, del Codice, i diritti di cui all'art. 7 del medesimo Codice);

RILEVATO che la richiesta, formulatadalla ricorrente solo nell'atto di ricorso, di conoscere la logica applicata altrattamento dei dati in questione non rientra fra le specifiche richieste giavanzate dalla medesima interessata con la precedente istanza ex art. 7 e 8 delCodice ed pertanto in questa sede inammissibile;

RITENUTA la necessit di dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restante richiestadell'interessata volta ad ottenere l'aggiornamento e la rettificazione delleinformazioni bancarie che la riguardano, avendo il titolare del trattamentofornito sufficiente riscontro a tale richiesta, sia pure solo dopo lapresentazione del ricorso, dichiarando di aver effettuato i necessari aggiornamentialla luce delle verifiche e delle ricostruzioni cronologiche sullo stato deirapporti;

RITENUTA la necessit di accogliere ilricorso in ordine alla richiesta di ottenere l'attestazione che l'operazione direttificazione dei dati stata portata a conoscenza del Tribunale di Trevisoal quale la banca aveva comunicato le informazioni oggetto di contestazione.Ci, non risultando in atti che al citato tribunale siano stati comunicati gliaggiornamenti (con particolare riguardo alle precisazioni in ordine alle cd.chiusure tecniche) di cui alla nota del 4 maggio 2007; ritenuto, pertanto, didover ordinare alla resistente di fornire all'interessata la predettaattestazione entro il 10 settembre 2007, dando conferma dell'avvenutoadempimento a questa Autorit entro il medesimo termine;

RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento nella misura di euro 200, previa compensazione per giusti motividella residua parte;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara inammissibile larichiesta di conoscere la logica applicata al trattamento dei dati;

b) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di ottenere l'attestazione che l'operazione di rettificazionedei dati stata portata a conoscenza del Tribunale di Treviso cui sono staticomunicati i dati dell'interessata e ordina alla resistente di fornirle taleattestazione entro il 10 settembre 2007, dando comunicazione dell'avvenutoadempimento a questa Autorit entro il medesimo termine;

c) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla richiesta di ottenere l'aggiornamento e larettificazione dei dati;

d) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Unicredit Banca S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli