| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 11luglio 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza inviata, ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a Sergio Piazzoli, titolare del sitoInternet "www.musicalboxeventi.com" VISTO il ricorso presentato al Garante il5 aprile 2007 da Luca Bosi nei confronti di Musical Box di Sergio Piazzoli conil quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le richiestee ha anche chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 13 aprile 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 29maggio 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTE le memorie pervenute il 2 maggio,il 16 maggio e il 18 giugno 2007 con le quali il resistente, nel dichiarare diavere cancellato i dati personali del ricorrente, ha dichiarato che "l'inviodell'e-mail al sig. Bosi stato frutto di un errore" VISTE le memorie prodotte dal ricorrenteil 5 maggio, il 13 maggio e il 18 giugno 2007, con le quali lo stesso hacontestato il riscontro, richiamando l'attenzione sul mancato riscontro adalcune delle istanze formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice; RILEVATO che ai sensi dell'art. 130 delCodice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) necessarioil consenso preventivo degli interessati anche per l'invio di una solacomunicazione effettuata mediante posta elettronica per l'invio di informazionipubblicitarie (come quelle contestate, volte a pubblicizzare alcunemanifestazioni musicali); RITENUTO di dover accogliere il ricorsoin ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 delCodice stante il mancato riscontro del resistente al riguardo; ritenuto,pertanto, di dover ordinare al resistente di comunicare all'interessato taleinformazione entro il 31 agosto 2007, dando conferma dell'avvenuto adempimentoa questa Autorit entro il medesimo termine; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealle restanti richieste, avendo il resistente fornito alle stesse unsufficiente riscontro nel corso dell'istruttoria del procedimento ed avendocomunicato, in particolare, con attestazione della cui veridicit l'autorerisponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelledichiarazioni e notificazioni al Garante" VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Musical Box di Sergio Piazzoli nella misura dieuro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati alcontenuto del parziale riscontro fornito dal resistente nel corso delprocedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile deltrattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice e ordinaal resistente di comunicare all'interessato tale informazione entro il 31agosto 2007, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entroil medesimo termine; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Musical Box di Sergio Piazzoli, che dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 11 luglio 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |