Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 11luglio 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza inviata, ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a Umberto Cigognini con la qualel'interessato, nel contestare la ricezione di due messaggi di posta elettronicanon sollecitati (relativi a manifestazioni musicali e ad un sito Internet), hachiesto la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e diottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine deidati, le finalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento,nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmentedesignato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati; rilevato che con la medesima nota l'interessato si opposto, altres, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a talfine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il5 aprile 2007 da Luca Bosi nei confronti di Umberto Cigognini con il quale ilricorrente, nell'allegare copia delle e-mail con le quali il resistentecomunicava l'avvenuta cancellazione dei dati che lo riguardano, ha ribaditosolo le restanti richieste facendo osservare che alle stesse non era statofornito riscontro; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre acarico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 16 aprile 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 29maggio 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie inviate via fax il 7maggio e il 15 giugno 2007 con le quali il resistente, rappresentato e difesodagli avv.ti A. Biletta e L. Mazzotti, nel dichiarare di aver cancellato i datipersonali del ricorrente a seguito della sua richiesta, ha rilevato che ci glirenderebbe impossibile "risalire  all'iscrizione" dell'indirizzo e-mail nel database dal quale lostesso stato tratto per l'invio delle due comunicazioni; rilevato, inoltre,che il resistente ha dichiarato che di tale database sarebbe titolare un altrosoggetto che lo avrebbe autorizzato ad utilizzarlo per l'invio delle citatecomunicazioni;

VISTA le memorie inviate dal ricorrenteil 5 maggio, 12 maggio e 19 giugno 2007, con le quali lo stesso ha contestatoil riscontro, rilevando l'illecito utilizzo da parte del ricorrente di undatabase che sarebbe stato messo a disposizione da un altro soggetto erichiamando l'attenzione sul mancato, preciso riscontro alle istanze formulatecon il proprio interpello preventivo;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 130 delCodice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) necessarioil consenso preventivo degli interessati anche per l'invio di una solacomunicazione effettuata mediante posta elettronica per l'invio di materialepubblicitario (come quelle contestate volte a pubblicizzare alcunemanifestazioni musicali);

RITENUTO di dover accogliere il ricorsoin ordine alle richieste di conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 delCodice e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono staticomunicati stante il mancato riscontro del resistente; ritenuto, pertanto, didover ordinare al resistente di comunicare all'interessato tali informazionientro il 31 agosto 2007, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questaAutorit entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealle restanti richieste, avendo il resistente fornito alle stesse unsufficiente riscontro ed avendo comunicato, in particolare, con attestazionedella cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsitnelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato l'indirizzo di postaelettronica del ricorrente (del quale prima, per, avrebbe dovuto, picorrettamente, comunicare l'origine);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Umberto Cigognini nella misura di euro 250,previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenutodel parziale riscontro fornito dal resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) accoglie il ricorso in ordinealle richieste di conoscere gli estremi identificativi del responsabile deltrattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice e isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati eordina al resistente di fornire all'interessato tali informazioni entro il 31agosto 2007 e di dare comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autoritentro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Umberto Cigognini, il quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli