Garante per la protezione
    dei dati personali


[v. anche Newsletter 16 ottobre 2007]

Provvedimento del 5 luglio2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY(alias ZY), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tambasco,nei confronti diSky Italia s.r.l., in qualit di editore del canale satellitare "SkyNews", rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari presso ilcui studio in Roma ha eletto domicilio;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan; 

PREMESSO

Il 1 febbraio 2007, nel corso dellatrasmissione "Controcorrente", Sky News, canale satellitare di cui editore la resistente, trasmetteva un servizio televisivo sull'utilizzo delvelo islamico in Italia, contenente "le immagini, le parole e leconversazioni telefoniche" delricorrente, imam di una Moschea di Milano, riprese all'interno della moscheamedesima. Il servizio, presente anche sul sito Internet "www.skylife.it", stato curato da due collaboratori dell'emittenteche, fingendosi quali marito e moglie di fede musulmana "alla ricercadi un consulto religioso",hanno registrato l'incontro con una telecamera nascosta. Ritenendo iltrattamento illecito, in quanto effettuato in violazione degli artt. 11, comma1, lett. a), del Codice e 2 del codice di deontologia relativo al trattamentodei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica, l'interessato hainoltrato un'istanza sollecitando, ai sensi dell'art. 7 del Codice, lacancellazione dei dati e la relativa attestazione.

L'editore resistente, con nota del 5marzo 2007, ha rifiutato di cancellare i dati contenuti nel servizio,considerando il loro trattamento lecito sia alla luce dell'interesse pubblicoad un'informazione completa in relazione al tema trattato, sia tenendo contoche l'art. 2 del citato codice di deontologia consente al giornalista cheraccoglie dati personali di omettere l'informativa qualora "cicomporti rischi per la sua incolumit o renda altrimenti impossibilel'esercizio della funzione informativa", ipotesi che sarebbe configurabile nel caso di specie. 

Ritenendo inidoneo tale riscontro, ilricorrente ha proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. delCodice, ribadendo la richiesta avanzata e chiedendo che le spese delprocedimento siano poste a carico della controparte. A suo avviso, la derogaall'art. 2 del predetto codice di deontologia, invocata dalla resistente, nonpotrebbe trovare applicazione poich l'intervista, qualora fosse stataesplicitamente richiesta, sarebbe stata comunque concessa "anche invideo, ai giornalisti" dellasociet convenuta. In relazione, poi, alla raccolta e alla diffusione delleproprie immagini, il ricorrente ha anche richiamato l'art. 96 della legge n.633/1941, ritenendo illecita la diffusione delle immagini che lo riguardanosenza il proprio consenso.

A seguito dell'invito ad aderire inviatodall'Autorit il 5 aprile 2007, Sky Italia s.r.l. ha risposto con unamemoria presentata il 4 maggio 2007 con la quale, nel sottolineare che i propricollaboratori hanno "agito, tanto nella raccolta, quanto nelladiffusione dei dati, nel legittimo esercizio della funzione giornalistica edinformativa", oltre che nelrispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, harilevato che gli stessi avrebbero, all'atto della raccolta dei dati, "dichiaratola propria identit e fatto generica menzione della loro professione,rendendola altres evidente nel corso della registrazione, attesa la costanteannotazione sul proprio taccuino delle indicazioni offerte dal sig. ZY nelcorso del consulto, pur omettendo legittimamente l'informativa circal'effettiva raccolta dei dati e la finalit della stessa". Ci, in quanto non sarebbe stato altrimentipossibile "raccogliere tale tipo di dichiarazioni (), con evidente pregiudizio per la funzioneinformativa () svolta".

Circa la diffusione dell'immagine delricorrente, la societ resistente ha quindi sostenuto di non ritenerenecessario il consenso di quest'ultimo alla luce di quanto previsto dall'art.97 della legge n. 633/1941, considerando che "l'Imam della Moschea diKW () pu ben essere considerato–nell'attuale contesto culturale italiano– persona notoria, dei cuicomportamenti al pubblico pu interessare essere informato, in considerazione delsusseguirsi continuo di vicende che chiamano in causa culture tra loro diverse(tra cui in particolare quella musulmana) e i rispettivi esponenti dirappresentanza (quale l'Imam); l'attualit della questione" sarebbe "pertanto idonea a giustificare la riproduzionedel servizio per scopi culturali e collegati a fatti di interessepubblico"

Con memoria inviata il 31 maggio 2007, ilricorrente ha sostenuto che anche la ricostruzione dei fatti rappresentatadalla resistente (che pure non contesta) dimostrerebbe comunque come "lafunzione giornalistica e la raccolta della notizia (id est le dichiarazioni del ricorrente in ordineall'opportunit che la donna indossi il niqab)" sarebberostate parimenti possibili qualora i giornalisti (ai quali il ricorrente, purinformato sulla loro professione, ha consentito l'accesso all'interno dellamoschea e l'annotazione sul taccuino delle proprie risposte) gli avesserofornito l'informativa "sintetica con riferimento alla propria identit,alla professione ed alle finalit della raccolta" e reso noto l'uso di una telecamera. Inoltre,ribadendo l'illiceit del trattamento anche alla luce della mancatadesignazione dei giornalisti quali incaricati del trattamento, il ricorrente hacontestato il mancato rispetto del principio dell'essenzialitdell'informazione, rilevando che il servizio televisivo contiene anche latraduzione di alcuni "colloqui telefonici () con soggetti terzi", svoltisi "in presenza dei due collaboratoridi Sky, e nella convinzione di non essere ripreso dalla videocamera", accompagnati da un commento che evidenzierebbe "comeil ricorrente, in circa dieci minuti, parli nelle telefonate sempre e solo disoldi"; circostanza questa che,a suo avviso, appare eccedente e non pertinente rispetto al tema trattato(l'opportunit "che la donna indossi o meno il velo integrale").

Infine, pur rilevando che le deroghepreviste dall'art. 97 della legge n. 633/1941 non sono applicabili nel caso dispecie (mancando "sia i requisiti della notoriet, sia il requisitodell'esistenza di un evento pubblico o di interesse pubblico"), il ricorrente ha sostenuto che, a suo avviso, "nelcontemperamento delle rispettive istanze confliggenti (diritto allariservatezza e diritto di cronaca)", la resistente "ben avrebbe potuto rifarsi alla invalsa prassigiornalistica di oscurare (in gergo tecnico "pixelare" )" il volto dell'interessato.

Con nota datata 14 maggio 2007 questaAutorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice.

Con memoria del 12 giugno 2007 laresistente, in relazione alla "presunta violazione del dovere di lealte correttezza, nonch alla lamentata omessa informativa sintetica", ha ribadito che "l'art. 2 del codice dideontologia () derogaall'obbligo di informativa sintetica nell'ipotesi in cui un simile adempimentocomporterebbe l'impossibilit dell'esercizio della funzione informativa"; circostanza, questa, che sussisteva all'atto dellaraccolta dei dati da parte dei suoi collaboratori, posto che, a suo avviso,qualora gli stessi "avessero manifestato la volont di registrare unaformale intervista, presentandosi nella loro veste professionale non avrebberocertamente potuto raccogliere affermazioni corrispondenti a quelle pronunciatedal sig. ZY nella consapevolezza di non essere ripreso e, soprattutto, diessere interpellato in qualit di guida religiosa". In relazione, poi, alla violazione del principiodell'essenzialit dell'informazione con riferimento alla trasmissione delleconversazioni telefoniche dell'Imam, la resistente ritiene inammissibilel'eccezione, che stata formulata non nel ricorso, ma nella memoriasuccessiva; al riguardo, sottolinea, comunque, "come l'emittente, nelpredisporre il servizio giornalistico successivamente mandato in onda, abbiavolutamente mandato in onda e tradotto soltanto alcuni passi delle citateconversazioni telefoniche, proprio con la precipua finalit () di non svelarne integralmente il contenuto,limitandosi, al contrario, a rimarcare, alquanto genericamente, come il sig. ZYavesse, in un ristretto arco temporale, ricevuto numerose telefonate e comenella maggior parte del tempo tali conversazioni versassero in materia didenaro"

Con nota del 21 giugno 2007 la societresistente, a seguito di una specifica richiesta di questa Autorit del 14maggio 2007, ha dichiarato di non poter "fornire copia dellaregistrazione originale a partire dalla quale stato montato il serviziotelevisivo trasmesso, poich il girato originale, contenente ore diregistrazioni in arabo in larga parte non utilizzate, stato cancellato,mantenendo in archivio"esclusivamente la versione finale andata in onda nel corso della trasmissione"Controcorrente". 

Con fax del 27 giugno 2007 il ricorrente,rilevando che "l'asserita cancellazione del filmato originale da partedi Sky Italia s.r.l., nel violare il principio di correttezza nel trattamentodei dati, impedisce () diverificare il rispetto del complementare principio di esattezza nel trattamentodei dati stessi", ha ribaditole proprie richieste.

Con nota del 28 giugno 2007 la resistenteha replicato ribadendo la liceit del trattamento effettuato e rilevando che lacancellazione di quanto originariamente registrato dai due collaboratori dellasociet sarebbe a suo avviso in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma1, lett. e), del Codice e con quanto richiesto ex artt. 7 e 8 del Codice dalricorrente medesimo.

CI PREMESSO, IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento didati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla raccolta ealla successiva diffusione, anche a mezzo Internet e senza ricorrere ad alcunatecnica di mascheramento, di alcune informazioni personali (e, in particolare,di immagini, dichiarazioni e conversazioni telefoniche) effettuate all'insaputadell'interessato. 

Il Codice, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il dirittoall'informazione e con la libert di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevedespecifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. Invirt degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonch delledisposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento deidati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica (pubblicato sulla GazzettaUfficiale del 3 agosto 1998 eriportato nell'allegato A del Codice), tali trattamenti possono essereeffettuati anche senza il consenso dell'interessato (previsto in terminigenerali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispettodel principio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico.

In termini generali va ritenutosussistente l'interesse pubblico a conoscere, nei limiti dell'essenzialit, leopinioni della guida religiosa di una delle principali Moschee italiane inordine all'opportunit che le donne di fede musulmana indossino o meno il velo(e in particolare quello integrale) nell'ambito di un servizio giornalisticoche aveva l'intento di rappresentare i diversi punti di vista esistenti alriguardo nel contesto culturale italiano e che, a tal fine, riporta i commentirilasciati da diverse persone appartenenti a diverse nazionalit e religioni.

Tuttavia, nel caso specifico, le modalitdi raccolta dei dati personali del ricorrente e, in particolare, delle sueimmagini, risultano, allo stato degli atti, essere state poste in essere inviolazione dei princpi in materia di protezione dei dati personali e, inparticolare, dell'obbligo sussistente in capo a chi effettua trattamenti a finigiornalistici di rendere note le finalit della raccolta e, in particolare, dievitare l'uso di "artifici" (art. 2, comma 1, del codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica).

Dalla ricostruzione dei fatti emersa nelcorso del procedimento risulta che i collaboratori della testata giornalistica,nel raccogliere le informazioni direttamente presso il ricorrente, purpalesandogli in termini generali la propria professione, si sono finti coniugialla ricerca di un consulto privato e non hanno reso noti n l'uso di unatelecamera per la registrazione delle loro immagini e delle dichiarazioni rese,n la finalit ad essa sottesa (ovvero la diffusione nell'ambito di un serviziotelevisivo), violando in tale modo i predetti princpi.

Peraltro, con riguardo all'art. 2 delcodice di deontologia, che consente al "giornalista che raccoglienotizie" di omettere taliinformazioni solo nel caso in cui "ci comporti rischi per la suaincolumit o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzioneinformativa", si deve rilevareche tali eventualit non si rinvengono nel caso di specie; ci, tenuto ancheconto che i due collaboratori della resistente avrebbero comunque reso nota,sia pure in termini generici, la propria professione al ricorrente che li haammessi nel suo ufficio all'interno della Moschea e che ha continuato a fornireloro le proprie indicazioni, come rilevato dalla stessa parte resistente, purse gli stessi continuavano ad annotarle su un taccuino.

Per quanto concerne il principiodell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, sideve inoltre rilevare che, nel fornire le informazioni relative alle opinionidell'interessato, il servizio giornalistico non ha rispettato tale principionella parte in cui si soffermato sul contenuto delle conversazionitelefoniche del ricorrente riprese nel corso del colloquio, riportandone anchealcuni brani tradotti, dal momento che tale contenuto non appare per nullapertinente al tema affrontato nel servizio medesimo, n "indispensabilein ragione dell'originalit del fatto o della relativa descrizione dei modiparticolari in cui avvenuto, nonch della qualificazione deiprotagonisti" (cfr. art. 6 delcitato codice di deontologia).

Il ricorso deve essere pertantodichiarato fondato in relazione alla richiesta del ricorrente, che vaqualificata quale opposizione al trattamento dei dati personali che loriguardano contenuti nel citato servizio giornalistico. Quale misura a tuteladei diritti dell'interessato, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, vaconseguentemente vietata all'editore resistente l'ulteriore diffusione di talidati (con conseguente cancellazione dei medesimi dal proprio sito Internet, sulquale sono ancora contenuti) entro il 31 agosto 2007. La societ resistentedovr dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autoritentro la medesima data.

Sulla base della determinazione generaledel 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell'ammontare delle spesee dei diritti da liquidare per i ricorsi, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso e posto a carico della resistente determinatonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria,considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione delricorso.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e perl'effetto vieta all'editore resistente l'ulteriore diffusione di tali dati (conconseguente cancellazione dei medesimi dal proprio sito Internet, sul qualesono ancora contenuti) entro il 31 agosto 2007;

b) ordina all'editore resistente didare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entrola medesima data;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente.

Roma, 5 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli