Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 28giugno 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il26 marzo 2007 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Annunziata, neiconfronti dell'Azienda ospedaliera oo.rr. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragonadi Salerno –di cui stato dipendente in qualit di KW finoal KX e nei cui confronti ha incardinato "una serie di giudizipendenti dinanzi al Tribunale di Salerno () e al Tar Campania"–con il quale il ricorrente, richiamando un'istanza inviata ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno2003, n. 196) nel luglio 2006, si opposto al trattamento di alcuni datipersonali che lo riguardano effettuato dall'azienda mediante la presentazionedi proprie memorie difensive in alcuni dei citati procedimenti giudiziari;rilevato che, in particolare, il ricorrente lamenta che, in due giudizipendenti dinanzi al Tribunale di Salerno-Sezione lavoro, l'azienda ospedaliera,"per il tramite del proprio procuratore", avrebbe fatto riferimento ad un suo "rinvioa giudizio", fornendo alriguardo un'informazione inesatta, e che, in una memoria del 19 gennaio 2006 lastessa avrebbe poi "elencato i giudizi intrapresi" dal ricorrente, operando un trattamento a suo avvisonon pertinente; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a caricodella controparte le spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 16 aprile 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 22maggio 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 14 maggio 2007 conla quale la resistente ha sostenuto che i dati personali cui fa riferimento ilricorrente nel ricorso sono stati trattati per difendersi in sede giudiziariaal fine di "dimostrare al giudicante, non solo la duplicazione dellepretese, ma l'atteggiamento complessivo tenuto dall'attore nei confrontidell'Azienda convenuta" e harilevato che il dato inerente al presunto rinvio a giudizio non sarebbepresente nelle memorie prodotte nei recenti procedimenti giudiziari avviati dalricorrente e che, comunque, anche il suo trattamento rientrerebbe nelle "sceltedifensive adottate dal difensore dell'Azienda ospedaliera";

VISTA la nota del 14 maggio 2007 con laquale il ricorrente ha dichiarato di "non aver alcun procedimentopenale in atto" e che "all'epocadella memoria difensiva () depositatail 22.06.02 (e altre segg.) non era stato affatto rinviato ad alcungiudizio"

VISTA la memoria inviata il 12 giugno2007 con la quale il ricorrente ha ribadito che il dato relativo al rinvio agiudizio era errato dal momento che, a quel tempo, pendeva solo una richiestadi rinvio a giudizio a suo carico, e che i rimanenti dati relativi agli altrigiudizi dallo stesso intrapresi nei confronti della resistente (ivi compresiquelli penali in cui lo stesso parte offesa) sarebbero stati trattati in modonon pertinente nella memoria prodotta in giudizio da controparte il 19 gennaio2006; visto che, di conseguenza, il ricorrente ha ribadito la propria opposizioneal trattamento chiedendo al Garante di impedire "l'uso dei datipersonali (giudiziari) per scopi estranei a quelli per i quali l'Azienda ne venuta in possesso";

VISTE le memorie pervenute l'11 e il 15giugno 2007 con le quali la resistente, in persona del direttore della funzioneaffari legali dell'azienda ospedaliera, ha ribadito di trattare lecitamente,nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto di difesa, i dati personali delricorrente relativi ai giudizi dallo stesso intentati e ha dichiarato che ildato relativo al presunto rinvio a giudizio, trattato ai fini delle memoriedifensive del 2002 da un diverso difensore (professionista esternoall'azienda), non detenuto dalla resistente la quale, comunque, non intendetrattarlo per il futuro;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice conriferimento all'opposizione al trattamento del dato errato relativo al rinvio agiudizio del ricorrente, dal momento che la resistente ha dichiarato di nonconservare informazioni al riguardo e di non volerlo comunque trattare per ilfuturo;

RITENUTO di dover dichiarare infondatal'opposizione al trattamento formulata dal ricorrente rispetto ai dati relativiai giudizi dallo stesso intrapresi dal momento che tali informazioni nonrisultano, allo stato, acquisite e conservate dalla resistente in modo illecitoo trattate, in modo non pertinente o eccedente, per difendersi in giudizio;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico della societ resistente nella misura di euro 200,previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazionedel riscontro fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione delricorso, e della parziale infondatezza delle richieste;

VISTE le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice con riferimentoall'opposizione al trattamento del dato personale relativo al rinvio a giudiziodel ricorrente;

b) dichiara infondata l'opposizioneal trattamento formulata dal ricorrente rispetto ai dati relativi ai giudizidallo stesso intrapresi;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Azienda ospedaliera oo.rr. San Giovanni di Dio eRuggi d'Aragona di Salerno, la quale dovr liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Roma, 28 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli