| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 21giugno 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza ai sensi degli artt. 7 e8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196) con la quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Dino Buoncristiani),in data 9 maggio 2006, ha chiesto a Bipielle riscossioni S.p.A. (ora,S.R.T.–Lucca e Cremona S.p.A.) di conoscere l'origine dei dati, lefinalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamentoeventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati; rilevato che con la medesima istanza l'interessato,lamentando l'invio ad alcuni suoi clienti di una "richiesta didichiarazione stragiudiziale" volta a verificare l'esistenza di lorodebiti nei confronti del medesimo interessato, si opposto a tale trattamentoe ha chiesto la cancellazione dei dati (tenuto anche conto dell'estinzione delproprio debito), nonch l'attestazione che la stessa sia stata portata aconoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; VISTO il ricorso presentato il 19 marzo2007 con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Dino Buoncristiani,presso il cui studio ha eletto domicilio), nel contestare l'assenza di unidoneo riscontro da parte di Bipielle riscossioni S.p.A., ha ribadito leproprie istanze e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese delprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 23 marzo 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 17 maggio 2007con la quale, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, l'Autorit haprorogato il termine per la decisione; VISTE le memorie pervenute a questaAutorit il 12 e il 16 aprile 2007, con la quale S.R.T.–Lucca e CremonaS.p.A. (gi Bipielle riscossioni S.p.A.), rappresentata e difesa dall'avv.Enrico Lattanzi presso il cui studio ha eletto domicilio, ha fornito riscontroin ordine all'origine dei dati (tratti dall'anagrafe tributaria, in virtdell'art. 18 del d.lg. n. 112/1999), alla logica, alle finalit e alle modalitdel trattamento, agli estremi identificativi del titolare e del responsabiledel trattamento e ai soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati; rilevato che la societ ha ritenuto lecito il trattamentoeffettuato, alla luce dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 602/1973 (cos comemodificato dalla legge n. 311/2004), mediante l'invio di richieste didichiarazioni stragiudiziali ai clienti del ricorrente al fine di recuperare uncredito in qualit di agente della riscossione, avendo seguito per taleprocedura le disposizioni impartite al riguardo dall'Agenzia delle entrate;rilevato che la societ ha anche sostenuto di non poter allo stato cancellare idati personali in questione ritenendosi tenuta, "ai sensi del dispostonormativo dell'art. 37 del d. lgs. n. 112/99, a conservare i ruoli e gli altriatti della gestione fino alla data del discarico amministrativo, da partedell'ente impositore, dell'intero ruolo (ruolo che, per la sua natura ditributo esecutivo collettivo, comprensivo, oltre che del carico relativo alricorrente, anche di numerosi altri contribuenti)" VISTA la memoria inviata il 16 aprile2007 con la quale il ricorrente ha contestato la liceit del trattamentoeffettuato dalla resistente rilevando, in particolare, che la societ avrebbepotuto procedere altrimenti alla riscossione del credito invece di inviaredirettamente le richieste di dichiarazione stragiudiziale ai suoi clienti eavrebbe dovuto fornirgli un'informativa adeguata; rilevato altres che ilricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati personali che loriguardano, tenuto anche conto del fatto che il pagamento della somma di cui lostesso era debitore stato effettuato gi in data 16 gennaio 2006; VISTA la memoria del 31 maggio 2007 conla quale la resistente ha dichiarato che i dati del ricorrente non sono piconservati nei propri archivi "stante l'intervenuta definizione dellasua posizione" a seguito delpagamento effettuato, ma che, "per quanto concerne VISTA la memoria del ricorrente del 1giugno 2007 con la quale il ricorrente, nel ribadire di ritenere scorretta laprocedura seguita dall'esattore perch lesiva del proprio prestigio personale,ha sostenuto che il titolare del trattamento non ha fornito riscontro rispettoalla richiesta di attestare l'avvenuta cancellazione ai terzi ai quali i datierano stati comunicati, rimarcando che tale mancato adempimento comporta unadifficolt "a recuperare il proprio compenso, in quanto alcuni clienti,in assenza della notizia che la situazione stata nel frattempo sanata, nonintendono pagare gli onorari, temendo di essere chiamati a pagare nuovamente daparte del concessionario"; VISTA la memoria pervenuta via fax il 15giugno 2007 con la quale la resistente ha ribadito di non detenere alcun datopersonale del ricorrente nei propri archivi, di dover conservare il ruolo "sinoalla definizione di tutte le posizioni in esso contenute, ai sensi dell'art. 37de d.lg. n. 112/99" e di nonessere tenuta a "dare comunicazione ai terzi dell'intervenutaestinzione del debito del loro creditore e quindi dell'avvenuta cancellazionedei dati riguardanti il debitore"; RITENUTO che non emergono allo stato ipresupposti per accogliere il ricorso nella parte riguardante la richiesta dicancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti nel ruolo predispostodall'ente impositore e detenuti dalla societ resistente dal momento che glistessi non risultano allo stato trattati in violazione di legge, dovendo essereconservati fino alla data del "discarico" dell'intero ruolo ai sensidell'art. 37 del d.lg. 13 aprile 1999, n. 112; RITENUTA la necessit di dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine alle restanti richieste dell'interessato, avendo la stessa fornito unsufficiente riscontro al riguardo, seppure solo a seguito della presentazionedel ricorso, dichiarando tra l'altro (con attestazione della cui veridicitl'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsitnelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di S.R.T. – Lucca e Cremona S.p.A. nellamisura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell'interessato; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara infondata la richiestadi cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti nel ruolopredisposto dall'ente impositore e detenuti dalla societ titolare deltrattamento; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di S.R.T.–Lucca e Cremona S.p.A., la quale dovrliquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 21 giugno 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |