Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21giugno 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) datata26 ottobre 2006 con la quale XW ha chiesto al quotidiano "Il Giorno" di conoscere l'origine dei dati personali che loriguardano e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile deltrattamento; rilevato che tale istanza stata formulata dall'interessato dopola pubblicazione, in data YY, sul quotidiano "Il Giorno", di un articolo dal titolo "KZ" che dava notizia della sentenza emessa dalla Cortedi appello di Milano con cui era stata confermata l'assoluzione del presuntoestorsore dell'interessato; rilevato che con la citata istanza l'interessato haanche chiesto la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati el'attestazione che tali operazioni sono state realiKZate, formulando ancheun'opposizione al loro ulteriore trattamento ritenendoli trattati in violazionedei limiti posti dalla legge all'esercizio del diritto di cronaca;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzatoil 14 marzo 2007, presentato da XW (rappresentato e difeso dall'avv. ValentinaFrediani presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti di PoligraficiEditoriale S.p.A. (in qualit di editore del quotidiano "IlGiorno"), con il quale ilricorrente ha ribadito le proprie richieste sostenendo che la resistente,attraverso la pubblicazione dell'articolo, avrebbe travalicato i limiti delcorretto esercizio del diritto di cronaca, violando il principiodell'essenzialit dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico(art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personalinell'esercizio dell'attivit giornalistica); ci, in particolare, dando contodelle difficolt finanziarie in cui il ricorrente si sarebbe trovato neglianni, riportando le cifre chieste in prestito al presunto estorsore, indicandola circostanza che il ricorrente avrebbe acquistato un immobile dall'imputatoe, infine, identificando in maniera chiara l'esercizio commerciale gestito dalricorrente, oltre a riportare anche il cognome di questi, che, nella vicendagiudiziaria, figura quale parte offesa; rilevato che il ricorrente ha anchechiesto al Garante di "considerare e accertare il diritto delricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi" e di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 22 marzo 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del7 maggio 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 5 aprile 2007con la quale la resistente, in persona del direttore responsabile delquotidiano "Il Giorno",nel sostenere di non aver ricevuto, presso la segreteria di redazione,l'istanza ex art. 7 che il ricorrente le avrebbe inviato, ha dichiarato lapropria disponibilit a dare spontaneo adempimento "nel pi breve tempopossibile" alle richieste delricorrente; ci, pur sottolineando che il trattamento dei dati in questionesarebbe stato "strettamente funzionale al rigoroso esercizio deldiritto di cronaca";

VISTA la memoria inviata il 14 aprile2007 con la quale il ricorrente ha sostenuto (allegando copia dei relativiriscontri) che l'istanza ex art. 7 stata inviata in data 26 ottobre 2006 adun numero di fax che, anche da ricerche effettuate presso Telecom ItaliaS.p.A., risulta utilizzato dal quotidiano; rilevato che il ricorrente si ritenuto insoddisfatto del riscontro, ritenuto del tutto parziale, e haribadito le proprie richieste;

VISTA la nota inviata in data 19 aprile2007 con la quale la resistente ha precisato che, a far data dal 12 aprile2007, ogni dato riferito al ricorrente stato cancellato dal sistemainformatico di Poligrafici editoriale S.p.A;

VISTA la memoria inviata il 24 aprile2007 con la quale il ricorrente, pur prendendo atto dell'avvenuta cancellazioneda parte della resistente dei dati che lo riguardano, ha rilevato che iltitolare del trattamento non avrebbe ancora dato riscontro alle restantirichieste avanzate con il ricorso;  

VISTA la nota inviata il 25 maggio 2007con la quale la resistente ha precisato che i dati che riguardano il ricorrentesono stati acquisiti dal redattore dell'articolo in occasione dell'udienzapubblica tenutasi dinanzi la Corte d'appello di Milano, nonch "dalledichiarazioni rilasciate al cronista dal difensore" del ricorrente; rilevato che con tale nota laresistente ha anche fornito gli estremi identificativi del titolare e delresponsabile del trattamento, confermando nuovamente di aver effettuato "unreset totale" dai proprisistemi dei dati personali del ricorrente;

RILEVATO che deve essere dichiaratainammissibile la richiesta di risarcimento del danno, atteso che questaAutorit non ha competenza in merito a tale richiesta la quale deve essereproposta, se del caso, dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria;

RILEVATO che deve essere dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alle restanti richieste, avendo la parte resistente attestato, condichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art.168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante"), di aver cancellatodal proprio sistema informatico i dati personali che riguardano il ricorrente eavendo dato adeguato riscontro nel corso del procedimento alle restantirichieste avanzate dal medesimo ricorrente ai sensi dell'art. 7 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese da liquidareper i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare dellespese inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorsoe ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione delmancato tempestivo riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara inammissibile larichiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese del procedimento posto, nellamisura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Poligrafici editoriale S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli