| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 14giugno 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il sollecito di pagamento inviato aXY da Advancing Trade S.p.A. e volto al recupero, per conto di Elitel S.p.A.,di una somma che l'interessato aveva gi corrisposto direttamente aquest'ultima societ creditrice in data 30 dicembre 2004; vista l'istanza exartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata daXY a Advancing Trade S.p.A. in data 18 dicembre 2006 con la quale l'interessatoha chiesto a tale societ la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardanoe di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscernel'origine, la logica, le modalit e le finalit del trattamento, nonch diottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e, ovedesignato, del responsabile del trattamento, oltre ai soggetti o alle categoriedi soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato chel'interessato ha anche chiesto la cancellazione, la trasformazione in formaanonima e il blocco dei dati che lo riguardano, nonch l'attestazione che taleoperazione stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono staticomunicati o diffusi; rilevato che l'interessato si anche oppostoall'ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano; VISTO il ricorso presentato l'8 marzo2007 nei confronti di Advancing Trade S.p.A con il quale l'interessato, nelrilevare di non aver ricevuto alcun riscontro dalla societ dopo l'inviodell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 16 marzo 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 19 aprile 2007con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice,successivamente notificata al titolare del trattamento tramite il Nucleospeciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza; VISTO il verbale dell'audizione del 16aprile 2007 nel corso della quale il ricorrente, nel rilevare di non averancora ricevuto alcun riscontro dalla controparte, ha insistito per l'accoglimentodelle proprie istanze chiedendo di porre a carico della stessa le spese delprocedimento; VISTA la nota inviata via fax il 15maggio 2007, con la quale la societ resistente, nella persona del responsabiledel trattamento dati, ha sostenuto di aver "provveduto in data 8.7.2006a dismettere il nominativo in oggetto da qualsiasi trattamento" VISTA la nota inviata via fax il 21maggio 2007 con la quale il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dallaresistente una lettera datata 14 maggio 2007 con la quale la societ loinformava, in particolare, che "l'assolvimento di specifici obblighi dilegge richiede () una conservazione prolungata delle raccolte dati"realizzata "con modalit tali da precluderne agli incaricati il normaletrattamento"; vista la successiva nota del 28 maggio 2007 con la quale ilricorrente ha chiesto di "verificare la effettiva cancellazione" deidati che lo riguardano ed ha ribadito la richiesta di rimborso delle spese delprocedimento; VISTA la nota inviata il 6 giugno 2007con la quale la societ resistente, a integrazione dei riscontri ha precisatodi aver acquisito i dati da Elitel S.p.A., dalla quale era stata incaricata delrecupero crediti, attraverso "flussi periodici a mezzo tabulati Excelnei quali vengono indicati il nominativo, l'indirizzo e il valore del creditounitamente agli estremi delle fatture di riferimento" RITENUTO di dover dichiarare infondate lerichieste di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei datiriferiti al ricorrente in quanto gli stessi non risultano, dalla documentazionein atti, trattati in violazione di legge, dovendo tali dati essere conservatidalla resistente in virt di obblighi di legge imposti alle societ cheeffettuano attivit di recupero crediti; ci, rilevato anche che la societresistente ha attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autorerisponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelledichiarazioni e notificazioni al Garante" RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealle restanti richieste formulate dal ricorrente, avendo la resistente fornitoun sufficiente riscontro alle stesse, seppure solo a seguito dellapresentazione del ricorso; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Advancing Trade S.p.A. nella misura di euro 400,previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione delmancato, tempestivo riscontro alle richieste dell'interessato; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara infondate le richieste dicancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati personali delricorrente; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Advancing Trade S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente. Roma, 14 giugno 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |