Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 giugno2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY (inarte XZ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Massimo Ventura e ElenaGreco nei confronti di R.c.s. Quotidiani S.p.A., in qualit di editore delquotidiano "Corriere della sera", rappresentata e difesa dall'avv.Caterina Malavenda presso il cui studio ha eletto domicilio, di Paolo Mieli, inqualit di responsabile del trattamento dei dati, di Mauro Schirinzi, inqualit di "delegato al trattamento" e di Giovanna Cavalli,giornalista;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. GiuseppeFortunato; 

PREMESSO

Il quotidiano "Corriere dellasera" ha pubblicato, nell'edizione del WK, un articolo dal titolo "LaFarnesina come alcova: "Vieni qua, poi ti faccio fare una trasmissione"" riportando integralmente alcune frasi desunte da unaconversazione telefonica intercorsa tra Salvo Sottile, diretto collaboratore diun politico, e Giuseppe Sangiovanni, dirigente dell'emittente radiotelevisivapubblica, intercettata nel corso di un'indagine giudiziaria avviata dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

L'articolo riportava anche latrascrizione di un commento relativo all'interessata –definita "Unbel tipo di porcella. Porcella doc"– fatto da uno dei due interlocutori (commento poi ripreso inaltri articoli pubblicati dalla testata lo stesso giorno e successivamente). Inrelazione ai dati personali contenuti in tale articolo l'interessata, il 19dicembre 2006, ha inoltrato alla testata un'istanza ex artt. 7 e 8 del Codicechiedendo la conferma della loro esistenza, la loro comunicazione in formaintelligibile e di conoscere l'origine, le finalit, le modalit e la logicadel trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e delresponsabile del trattamento e l'ambito della loro comunicazione. Ai sensidell'art. 7, comma 3, del Codice l'interessata ha poi chiesto la cancellazionedei dati trattati in violazione di legge (e l'attestazione di aver portato aconoscenza di tale operazione gli altri soggetti cui i dati sono staticomunicati o diffusi) e si opposta al loro trattamento "in quantofortemente denigratori e lesivi della propria dignit e dell'onoreprofessionale e personale".

Il 22 gennaio 2007, R.c.s. QuotidianiS.p.A. ha fornito riscontro a tali istanze comunicando l'origine dei dati (attigiudiziari), le finalit del trattamento, gli estremi identificativi deltitolare e del responsabile, nonch l'ambito di diffusione dei dati medesimi ("tuttii lettori del Corriere della sera"), sostenendo di non volerli cancellare dal momento che, a proprioavviso, i medesimi dati non risulterebbero trattati in violazione di legge.

Ritenendo inidoneo il riscontro fornitodall'editore resistente, la ricorrente ha proposto ricorso al Garante ai sensidegli artt. 145 e s. del Codice per ribadire –in particolare conriferimento ai dati pubblicati il WK– le richieste volte a conoscernel'origine, ad accedere a quelli "ancora trattenuti dal Corriere dellasera" e ad ottenerne lacancellazione. La ricorrente ha quindi chiesto al Garante di vietare iltrattamento dei dati che la riguardano rilevando che sarebbe suo diritto "nonvedere pi pubblicato il contenuto di detta intercettazione, quanto meno nellaparte in cui il dott. Sottile si sarebbe rivolto" alla stessa utilizzando l'espressione "Porcelladoc". Ci, anche inconsiderazione del fatto che gli articoli pubblicati dall'editore resistentesembravano, a suo avviso, "lasciare intendere ai lettori che lasignora XZ avrebbe fatto carriera non per le proprie capacitprofessionali, ma per altre (), tantoda poter essere definita da un potente della vita politica del Paese, come"Porcella doc"".

A seguito dell'invito ad aderire inviatodall'Autorit il 14 marzo 2007, R.c.s. Quotidiani S.p.A. ha risposto conmemorie inviate via fax il 29 marzo e il 5 aprile 2007 con cui, ritenendolecito il trattamento e ricordando che la pubblicazione dell'articolo "siinquadra nel pi ampio contesto, relativo alla vicenda giudiziaria, definitadai mass media "Savoiagate" e, segnatamente, alle intercettazionidisposte a carico di alcuni indagati dalla Procura di Potenza", ha dichiarato che:

0.     "la telefonata oggettodel ricorso, intercorsa tra il dott. Salvo Sottile e il dott. GiuseppeSangiovanni, all'epoca entrambi indagati, era riportata testualmentenell'ordinanza di custodia cautelare notificata al primo" e disposta in riferimento al presunto reato di ""concussionesessuale" ai danni di alcune donne pi o meno note nel mondo dellospettacolo";

0.     dal momento in cui tale ordinanza stata notificata alle parti, essa divenuta "atto noto aiterzi" e poteva "esserevalidamente utilizzata, nell'ambito della cronaca giudiziaria", in modo tanto pi ampio e preciso quanto pi erano "notigli indagati e gli altri soggetti coinvolti nelle indagini";

0.     attraverso l'articolo, "l'opinionepubblica ha potuto da un lato, conoscere direttamente il modus agendi degliindagati, uomini pubblici svolgenti funzioni di manifesto interesse per lacollettivit; e dall'altro, valutare fino in fondo sia la loro condotta, sia lafondatezza della decisione assunta dal Gip. Ci potuto accadere perch,appresi i nomi delle artiste asseritamente "favorite", ancherisalendo ai programmi televisivi cui le donne richiamate nelle conversazioniavevano preso parte, ciascun lettore ha potuto formarsi una sua opinione sulvalore" delle partecipazioni aprogrammi televisivi e "sull'utilit dell'eventuale intervento, oggettodi valutazione da parte"dell'autorit giudiziaria;

0.     "l'omissione del loronome ne avrebbe certo impedito la individuazione, ma avrebbe scatenato lacaccia alle "favorite" ()e, soprattutto avrebbe impedito la totale conoscenza dei fatti essenziali aifini di una corretta informazione, che deve fornire anche i necessari riscontriper garantire pienamente non solo il diritto di informare, ma anche quello diessere informati";

0.     "il solo brevissimo branoriguardante la XZ () eraessenziale, quanto gli altri, anche essi pubblicati, dunque, per fornire ailettori una informazione completa su tutti gli aspetti, anche quelli pioscuri, dell'intera vicenda"; "ildato stato trattato, dunque, legittimamente, non essendo necessario alcunconsenso da parte degli interessati ed essendo lo stesso pertinenteall'argomento trattato";

0.     "proprio per consentireall'interessata, coinvolta suo malgrado nelle indagini e, dunque, nelle notiziediffuse, di replicare, sono state contestualmente pubblicate le suedichiarazioni, inserite, appunto, nell'articolo di Giovanna Cavalli".

Con memoria del 4 aprile 2007, laricorrente ha evidenziato l'inidoneit del riscontro fornito dalla resistente,rilevando la mancata comunicazione del "nominativo di chi ha provvedutoa consegnare il presunto atto giudiziario alla testata giornalistica" e le modalit di tale acquisizione, ritenendoaltres illecito il trattamento anche alla luce dei provvedimenti del Garantedel  21 giugno 2006  edel  15 marzo 2007 . Inparticolare, considerato che "il dato principale e relativamente alquale vi era () una qualcheutilit dell'informazione era costituito dall'arresto del dott. SalvatoreSottile, le informazioni divulgate relativamente" alla ricorrente "erano del tutto estranee adetto arresto, come dimostrato dal fatto che la ricorrente non mai statacoinvolta nell'indagine n direttamente, n indirettamente". La ricorrente ha quindi chiesto di porre a caricodella controparte le spese sostenute per il procedimento.

Tali considerazioni sono state ribaditedalla ricorrente anche nell'audizione del 19 aprile 2007 e ad esse laresistente ha replicato richiamando, da un lato, la facolt di non rivelare lafonte della notizia nel rispetto del segreto professionale e, dall'altro, larilevanza della conversazione pubblicata nell'ambito di un procedimentogiudiziario per ipotizzata concussione sessuale (e, quindi, l'essenzialitdello specifico dato relativo alla ricorrente). Nel corso della medesimaaudizione la societ resistente ha comunque manifestato la propriadisponibilit ad oscurare il nome della ricorrente negli articoli pubblicatinel sito "www.corriere.it".

La resistente, con memoria del 7 maggio2007, ha confermato l'oscuramento sul sito del nome dell'interessata (cheadesso compare con le sole iniziali puntate) nell'articolo in cui riportatala trascrizione delle comunicazioni intercettate (articolo a firma dellagiornalista Piccolillo) e la cancellazione sul medesimo sito dell'interoarticolo di Giovanna Cavalli che riportava l'intervista della ricorrente sullavicenda e la frase contestata. Con ulteriore memoria inoltrata il 15 maggio2007, la resistente ha ribadito che "nessuna intenzione vi era () di ledere la dignit di controparte, ma solola volont () di informare ilettori circa i contenuti di un'inchiesta i cui protagonisti, fra l'altro,erano accusati di avere usato il loro potere per concutere sessualmente alcunedonne"; "larappresentazione di tale condotta, anche attraverso la diffusione dei loro colloqui", risultava quindi "essenziale ai fini di unacorretta e completa informazione",posto che tali colloqui erano stati riportati in atti di indagine non picoperti da segreto.

Con memorie dell'8 e del 18 maggio 2007la ricorrente ha riproposto le richieste formulate con il ricorso ribadendo diritenere illecito il trattamento dei dati (relativi, a suo avviso, anche alleproprie attitudini sessuali), non essendo la loro pubblicazione rispettosa delprincipio dell'essenzialit della notizia e della dignit. Contrariamente aquanto sostenuto dalla controparte, la ricorrente ritiene che il fatto che latrascrizione dell'intercettazione fosse contenuta in un'ordinanza di custodiacautelare non era di per s sufficiente a rendere lecita la pubblicazione dell'interatrascrizione "in nome del diritto di cronaca"; ha quindi ribadito che, a proprio avviso, talediritto sarebbe stato egualmente soddisfatto anche omettendo nell'articolo inquestione i riferimenti al proprio nome e cognome e a quell'epiteto utilizzatoda un terzo nel corso di una conversazione privata.

Con memoria del 25 maggio 2007 laresistente ha confermato che l'acquisizione della trascrizione riportatanell'ordinanza di custodia cautelare avvenuta "nell'ambito delrapporto fra i giornalisti e fonti fiduciarie, la cui identit rimane copertadal segreto professionale" eche "i soli dati relativi alla ricorrente, in possesso della resistentee a suo tempo conservati, sono quelli contenuti negli articoli individuati dacontroparte", comunque gi cancellatidagli articoli del WK riportati sul "Corriere on line".

CI PREMESSO, IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento didati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione allapubblicazione di alcuni commenti relativi alla ricorrente contenuti nellatrascrizione di un'intercettazione telefonica disposta nell'ambito diun'indagine giudiziaria.

Il trattamento dei dati personali dellaricorrente effettuato mediante la pubblicazione di informazioni che lariguardano sul "Corriere della sera", nella versione sia cartacea,sia telematica sul sito Internet "www.corriere.it", da ricondurre unicamente alla societ editricedel quotidiano, R.c.s. Quotidiani S.p.A., che riveste il ruolo di titolare deltrattamento e che risponde della liceit e correttezza di tale diffusione. Ilricorso va pertanto dichiarato inammissibile (art. 148 del Codice) nella misurain cui proposto nei confronti di Paolo Mieli, responsabile del trattamentodei dati e di Mauro Schirinzi, in qualit di "delegato altrattamento". Deve parimenti essere dichiarato inammissibile il ricorsoproposto nei confronti di Giovanna Cavalli, giornalista del quotidiano,soggetto al quale non era stato peraltro inoltrato alcun interpello preventivoex art. 146 del Codice.
In ordine alle richieste relative alla confermadell'esistenza e alla comunicazione dei dati che riguardano la ricorrente,nonch alla richiesta di conoscerne l'origine, deve essere dichiarato non luogoa provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendovila resistente fornito riscontro nel procedimento, dichiarando anche, adintegrazione di quanto comunicato in risposta all'istanza ex art. 7 del Codice,di non detenere ulteriori dati personali dell'interessata oltre quellicontenuti negli articoli di cui si discute (cfr., in ordine alla completezza ditale riscontro, l'art. 138 del Codice, il quale non pregiudica l'applicazionedelle norme relative al segreto professionale del giornalista limitatamentealla fonte della notizia).

Deve essere poi dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei datipersonali relativi alla ricorrente contenuti negli articoli pubblicati il WK,con riferimento ai dati che il titolare del trattamento ha comunicato di avercancellato dalle versioni on-line del quotidiano, eliminando integralmente dalsito l'articolo a firma della giornalista Giovanna Cavalli ed omettendo (sulmedesimo sito) il nome e cognome dell'interessata dall'altro articolo (a firmadella giornalista Piccolillo) che riportava la trascrizionedell'intercettazione contenente il commento ritenuto lesivo.

In ordine all'opposizione all'ulterioretrattamento dei dati personali relativi all'apprezzamento "porcelladoc" associato all'interessatanel corso della conversazione telefonica, va rilevato che, contemperando idiritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il dirittoall'informazione e con la libert di stampa (cfr. artt. 136 e s.), il Codiceprevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personalieffettuati a fini giornalistici.

In virt degli artt. 136 e 137, comma 3,del medesimo Codice, nonch delle disposizioni contenute nel codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell'allegato A almedesimo Codice), nel caso di diffusione dei dati per tale finalit"restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cuiall'articolo 2". Tali trattamenti possono essere effettuati, anche senzail consenso dell'interessato, ma si devono comunque svolgere nel rispetto delprincipio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico, "dei diritti e delle libert fondamentali, nonch della dignitdell'interessato" (cfr. art. 2 del Codice).

Nel caso di specie, sussisteva uninteresse pubblico alla conoscenza della vicenda per la quale stata avviatal'indagine giudiziaria nel cui ambito sono state disposte le intercettazionitrascritte; altrettanto deve ritenersi –tenuto conto del diritto adessere informati in relazione a fatti di interesse pubblico– in relazionea nomi di "persone note"(attrici, protagonisti del mondo dello spettacolo, ecc.) che sarebbero risultate"favorite" rispetto adaltre (cfr. art. 6, comma 2, codice di deontologia). Taluni dati e riferimentifatti dai protagonisti della vicenda potevano essere diffusi lecitamentenell'esercizio del diritto di cronaca per illustrare il fatto, tenuto conto dellaqualificazione dei protagonisti (fra cui soggetti operanti nella sfera politicain cui hanno ricoperto posizioni di rilievo) e della peculiarit della vicenda,dal momento che non risultano acquisiti illecitamente in sede giornalistica.

Va tuttavia rilevato che la chiara especifica associazione dell'espressione "porcella doc" alla ricorrente (contenuta negli articoli pubblicatidall'editore resistente il 18 giugno 2007 e in alcuni pubblicati in datesuccessive) ha comportato il trattamento di un dato personale di tipovalutativo che la riguarda, che non risulta indispensabile rispettoall'essenzialit dell'informazione data dall'editore resistente con riferimentoalla ricorrente medesima e che appare lesivo della sua dignit e dunque incontrasto con i principi e i diritti di cui all'art. 2 del Codice.

Il ricorso deve essere pertanto accoltoper quanto concerne l'opposizione all'ulteriore diffusione dello specifico datopersonale relativo al citato apprezzamento; va conseguentemente inibitoall'editore resistente di diffondere ulteriormente il medesimo commento, informa cartacea e on-line, con riferimento all'interessata, in violazione deipredetti principi. Va altres ordinata, quale misura a tutela dei dirittidell'interessata ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, la cancellazionedel commento, al pi presto e comunque non oltre il 20 giugno 2007, daeventuali altri articoli che lo riportino in modo associato alla stessa, e chesiano ancora pubblicati sul sito internet del "Corriere on-line", dandoconferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorit entro lamedesima data.

Deve essere dichiarata infine infondatala richiesta di ottenere l'attestazione che la cancellazione dei dati siaportata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, dal momentoche si rivela oggettivamente impossibile per il titolare del trattamentoindividuare i soggetti che, attraverso la lettura degli articoli on-line odelle loro versioni cartacee, abbiano avuto conoscenza del dato personale inquestione (art. 7, comma 3, lett. c), del Codice).

Sulla base della determinazione generaledel 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell'ammontare delle spesee dei diritti da liquidare per i ricorsi, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso e posto a carico della resistente determinatonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorsonei confronti di Paolo Mieli, di Mauro Schirinzi, e di Giovanna Cavalli;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle richieste relative alla conferma, alla comunicazionedei dati e della loro origine, nonch in ordine alla richiesta di cancellazionedei dati personali relativi alla ricorrente contenuti negli articoli pubblicatiil WK;

c) dichiara fondato il ricorso inordine all'opposizione all'ulteriore diffusione del dato personale di tipovalutativo relativo all'opinione formulata con riferimento all'interessata conl'espressione "porcella doc" e vieta, pertanto, all'editore resistente di diffondere ulteriormentetale commento, in forma cartacea e on-line, con riferimento all'interessata, inviolazione dei principi di cui in motivazione; ordina inoltre, quale misura atutela dei diritti dell'interessata ai sensi dell'art. 150, comma 2, delCodice, la cancellazione del medesimo commento, al pi presto e comunque nonoltre il 20 giugno 2007, da eventuali altri articoli che lo riportino in modoespressamente associato alla stessa e che siano ancora pubblicati sul sitoInternet del "Corriere on-line";

d) ordina che l'editore resistentedia conferma dell'avvenuto adempimento di cui alla lettera precedente allaricorrente e a questa Autorit entro il 20 giugno 2007;

e) dichiara infondata la richiestadi ottenere l'attestazione che la cancellazione dei dati stata portata aconoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi;

f) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti a carico di R.c.s. Quotidiani S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli