Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 giugno2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato daFabrizio Del Noce, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Benedetto pressoil cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Editrice La Stampa S.p.A.,in qualit di editore del quotidiano "La Stampa", Giulio Anselmi, inqualit di direttore responsabile del quotidiano "La Stampa", e diLuca Dondoni, in qualit di giornalista del medesimo quotidiano, rappresentatie difesi dagli avv.ti Carlo Pavesio, Paolo Miserere, Sarah Vercellone e StefanoParlatore;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. GiuseppeChiaravalloti; 

PREMESSO

Il ricorrente (direttore di rete pressol'emittente televisiva RAI S.p.A.) ha presentato il 6 marzo 2007 un ricorso aisensi degli artt. 145 e ss. del Codice lamentando la diffusione di alcune sueaffermazioni da parte del quotidiano "La Stampa" (nell'edizionecartacea del 4 marzo 2007, in un articolo a sigla L.D. e, con ulterioriparticolari, in un altro articolo a firma Luca Dondoni, diffuso il 5 marzo sulsito Internet del quotidiano). Le sue affermazioni riguardavano lo svolgimentodell'edizione 2007 del Festival della canzone italiana di Sanremo appenaconclusosi, nonch le prospettive della manifestazione stessa, che era statatrasmessa dalla rete televisiva di cui l'interessato direttore.

Il ricorrente ha lamentato chedichiarazioni (dallo stesso ritenute "confidenziali") relative ai risultati della conduzione del Festival2007 ottenuti da Pippo Baudo e all'indicazione di un possibile diversoconduttore (nella persona di Paolo Bonolis) per l'edizione 2008 della medesimamanifestazione (pronunciate dall'interessato mentre, alla vigilia della serataconclusiva del Festival, cenava in un ristorante di Sanremo con Guido Paglia,direttore delle relazioni esterne della Rai), sarebbero state "carpitedi nascosto, da un soggetto non riconoscibile -n riconosciuto- qualegiornalista () ed in particolareapprofittando dell'affidamento () ripostosul fatto di trovarsi in ambiente riservato, in cui poter dialogare liberamentecon un amico/collega".

Secondo il ricorrente, la pubblicazionedi tali notizie (che sarebbe avvenuta in una forma che "decontestualizzae deliberatamente altera la forma ed il contenuto di una conversazione a carattereprivato e confidenziale")contrasterebbe con la disciplina sulla protezione dei dati personali. La lorodiffusione integrerebbe infatti "gli estremi di una grave violazionedella disciplina legislativa e regolamentare posta a tutela della privacy" in quanto i dati sarebbero stati raccolti conmodalit illecite e contrarie a qualunque canone di corretto svolgimentodell'attivit giornalistica, ovvero "senza () il previo assenso dell'interessato ed anziviolando coscientemente la sfera di riservatezza del medesimo"; ci, con particolare riguardo alle disposizioni delcodice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica (allegato A.1. del Codice ). Adavviso del ricorrente, la pubblicazione lederebbe inoltre la sua "immagineprofessionale e onorabilit, arrecandogli conseguenti danni sul piano deirapporti interni all'azienda".Tutto ci avrebbe concretizzato quel pregiudizio imminente e irreparabile cheha legittimato la presentazione in via d'urgenza di un ricorso senza inoltrareun interpello preventivo al titolare del trattamento, anche in ragione "delchiaro e deliberato intento della testata di mantenere alto l'interesse delpubblico sulle vicende personali del dott. Del Noce".

Il ricorrente ha chiesto, in particolare,al Garante di inibire il trattamento e la diffusione dei dati "illecitamenteconseguiti", nonch di ordinareai "soggetti responsabili" di "provvedere alla pubblicazione sulle pagine del quotidianoLa Stampa di rettifica e pubbliche scuse" nei propri confronti, ponendo a carico dellecontroparti le spese sostenute per il procedimento.

Con nota del 9 marzo 2007 questaAutorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato i resistenti a fornireriscontro alle richieste dell'interessato.

Nella memoria datata 16 marzo 2007 iresistenti hanno evidenziato preliminarmente che, a loro avviso, titolare deltrattamento l'Editrice "La Stampa" S.p.A. ovvero, "ma limitatamenteall'eventuale archivio personale in possesso del singolo giornalista ()", quest'ultimo (ossia Luca Dondoni); il direttore del citato quotidianosarebbe quindi privo di legittimazione passiva, rivestendo il semplice ruolo di"responsabile" del trattamento medesimo. L'Editrice "LaStampa" S.p.A. ha, poi, sostenuto che il ricorso sarebbe in ogni casoinammissibile (in assenza del richiesto interpello preventivo da partedell'interessato) "stante l'assenza di un pregiudizio imminente edirreparabile", considerandoanche il "contenuto assolutamente neutro" delle notizie in questione e la loro inidoneit "apregiudicare in qualsivoglia modo il dott. Del Noce". In particolare, la societ resistente ha dichiaratoche "lo stesso comportamento tenuto dal dott. Del Noce contrasta conl'istanza di riservatezza e confidenzialit che quest'ultimo ritieneviolata". Il ristorante ("luogoper definizione aperto al pubblico" ) nel quale il ricorrente aveva pronunciato le affermazioni inquestione non costituiva affatto un "luogo privato", n la sala dove veniva consumata la cenarappresentava un "ambiente riservato" (trattandosi di "una saletta particolarmenteraccolta con soltanto quattro tavoli"); "il giornalista Dondoni, che aveva intervistato in precedentioccasioni il ricorrente" eracomunque entrato nella sala "indossando il pass identificativo dellastampa, cos rendendo inequivocabile la presenza di giornalisti all'interno delristorante".  Il tono divoce con il quale il ricorrente conversava era infine decisamente "sostenuto" e non conforme all'asserito carattere "riservatoe confidenziale" dellaconversazione. Da ultimo, la societ resistente ha sostenuto che le notizie "sonostate raccolte, elaborate e pubblicate nel pieno e legittimo esercizio deldiritto di cronaca, avente ad oggetto dichiarazioni provenienti e rese da unpersonaggio pubblico di indiscussa notoriet in un luogo aperto al pubblicorelativamente a fatti di evidente interesse pubblico" quale il pi importante evento canoro nazionale.

Con nota anticipata via fax il 30 marzo2007 il ricorrente ha contestato tali riscontri,  ribadendo le proprierichieste e sostenendo che "tanto il clandestino conseguimento delleopinioni del dott. Del Noce, quanto la loro successiva diffusione, peraltro informa manipolata e tendenziosa, si pongono in contrasto con la vigentenormativa posta a tutela della riservatezza dei cittadini".

In ordine alla sussistenza delpregiudizio imminente e irreparabile, nell'audizione delle parti del 5 aprile2007, il ricorrente ha sostenuto che "l'irreparabilit e imminenza delpregiudizio sono rilevabili in relazione alla iterazione immediata delledichiarazioni, illegittimamente carpite, sul sito web del giornale". Nella medesima audizione il ricorrente ha ancheribadito di "aver cenato in un contesto logistico e di disposizione deiposti tale da assicurare prevedibilmente la massima riservatezza" aggiungendo che, nell'articolo pubblicato il 5 marzo2007 sul sito Internet www.lastampa.it, lo stesso Dondoni ha dimostrato "di essere consapevole dellainconsapevolezza di Del Noce relativa alla qualifica dei presenti in sala". Nella stessa sede la resistente ha invece insistito"sull'inammissibilit del ricorso (), stante l'assenza del lamentato pregiudizio imminente edirriperabile richiesto dall'art. 146 del d.lg. 196/2003 ()",  ed ha precisato che, "nel caso di specie, il trattamentodei dati personali () non affatto avvenuto con violenza o inganno ovvero utilizzando artifici o pressioniindebite, ma solo a seguito dell'incauto atteggiamento del dott. Del Noce"; infine, le notizie in questione "riflettonoappieno i principi di verit, continenza e pertinenza previsti nel cosiddettodecalogo del giornalista".

Con memoria inviata via fax il 12 aprile2007 il ricorrente ha ribadito nuovamente  le proprie richieste,ritenendosi "esposto ad un pregiudizio imminente ed irreparabile ilquale () continua tutt'oggi adesplicare concretamente la propria forza lesiva"; ha anche allegato, oltre ad una videocassettarelativa ad una conferenza stampa tenutasi il giorno successivo allapubblicazione dell'articolo, una dichiarazione con la quale Guido Pagliasostiene "la falsit complessiva del contenuto dell'articolo pubblicatosu "La Stampa" in relazione ad una presunta indicazione di Paolo Bonoliscome futuro conduttore del Festival di Sanremo".

Successivamente alla proroga del termineper la decisione sul ricorso, disposta il 19 aprile 2007 da quest'Autorit aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, l'Editrice "La Stampa"S.p.A., con nota anticipata via fax il 26 aprile 2007, ha ribadito da ultimo leproprie posizioni.

CI PREMESSO, IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento didati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla diffusione,nel contesto di due articoli dedicati all'edizione 2007 del Festival diSanremo, di alcuni dati personali riferibili al ricorrente e desunti da unaconversazione concernente, in particolare, la conduzione di tale manifestazionee la prospettiva di un'eventuale sostituzione del suo conduttore per l'edizionedel 2008.

Di tale trattamento risulta nel caso dispecie titolare la sola editrice del quotidiano (Editrice "LaStampa"), la quale risponde della sua liceit e correttezza sulla base delCodice in materia di protezione dei dati personali.  pertantofondata l'eccezione di ammissibilit del ricorso al Garante in riferimento siaalla figura del direttore responsabile della testata, sia a quella delgiornalista autore dell'articolo.

Il ricorrente ha lamentato un trattamentodi dati "illecito" direttamente con il ricorso, ritenendo di poteresercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in via d'urgenza dinanzi aquesta Autorit e rappresentando il rischio di un pregiudizio imminente edirreparabile che sarebbe derivato dal decorso del termine previsto dall'art.146, comma 1, del Codice per presentare l'interpello preventivo al titolare deltrattamento (art. 8, comma 1).

I presupposti del ricorso d'urgenza -cheil Garante pu riscontrare anche prima dell'inoltro del ricorso alle controparti,ma che restano oggetto di necessaria valutazione da parte dell'Autorit anchenel corso del procedimento instaurato- sono stati rappresentatisufficientemente dal ricorrente il quale ha presentato il ricorso a sole 48 oredi distanza dalla pubblicazione delle prime notizie di stampa, illustrando leragioni dell'opposizione al trattamento dettata dal rischio di una "iterazioneimmediata delle dichiarazioni illegittimamente carpite".

Nel caso di specie il ricorso in viad'urgenza risulta quindi ammissibile (art. 147, comma 1, lett. b)).

Quanto al merito, l'opposizione altrattamento (unica richiesta formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice che puessere oggetto di valutazione in questa sede) non risulta fondata allo statodegli atti.

Dalla documentazione in atti non risultaanzitutto provato che la raccolta dei dati sia avvenuta effettivamente in modoillecito.

Le notizie desunte dall'ascolto dellaconversazione cui ha preso parte il ricorrente in un ristorante non risultano,allo stato degli atti, essere state acquisite in tale luogo aperto al pubblicocon artifizi o raggiri o con violazioni del dovere di correttezza.

In particolare, non risulta provato cheil giornalista si sia procurato tali notizie con strumenti di ripresa sonora o,comunque, indebitamente; allo stato degli atti, non risultano elementi (oltrele discordanti asserzioni delle parti) tali da ritenere che il medesimogiornalista non abbia ascoltato semplicemente a causa della distanzaravvicinata brani di un colloquio fra due dirigenti dell'ente radiotelevisivopubblico conosciuti nell'ambiente dello spettacolo, i quali dialogavano su untema oggetto, proprio in quei giorni, di grande attenzione mediatica. Ci,nell'immediata vigilia della serata conclusiva del Festival e in un notoristorante del centro di Sanremo frequentato da artisti, giornalisti e altriaddetti ai lavori.

Quanto al contenuto delle dichiarazioniriportate parzialmente sulla stampa, ferme restando le valutazioni che le partipotranno eventualmente sviluppare nella competente sede giudiziaria in ordinealla loro veridicit e correttezza nella trasposizione, va rilevato che ilCodice in materia di protezione dei dati personali, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il dirittoall'informazione e con la libert di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevedespecifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a finigiornalistici.

In virt degli artt. 136 e 137, comma 3,del medesimo Codice, nonch delle disposizioni contenute nel codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell'allegato A al medesimoCodice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consensodell'interessato, ma devono svolgersi nel rispetto del principiodell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso di specie sussisteva uninteresse pubblico a conoscere eventuali prese di posizione in ordine ad unadelle pi rilevanti manifestazioni musicali nazionali. Nella circostanzaoggetto del ricorso, tali prese di posizione sono consistite in alcuneespressioni attribuite, in particolare, all'odierno ricorrente, personaggiopubblico, il quale le ha pronunciate in un luogo aperto al pubblico (unristorante) dove sono state raccolte da un giornalista che, attesa la lororilevanza pubblica in relazione ad un tema gi oggetto di ampio dibattito sullastampa (le prospettive future del Festival di Sanremo), ne ha fatto oggetto diulteriore cronaca senza travalicare i limiti posti all'esercizio del diritto dicronaca.

In ragione quindi della non comprovatailliceit e scorrettezza della raccolta delle notizie, della qualificazione delprincipale protagonista e dell'interesse pubblico delle notizie, non puritenersi provata la fondatezza del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensarele spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorsonei confronti di Giulio Anselmi e Luca Dondoni;

b) dichiarainfondato il ricorso nei confronti di Editrice "La Stampa"S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 7 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli