Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 24maggio 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY,rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tambasco nei confronti di R.c.s.Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "Corriere dellasera", rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Malavenda presso il cuistudio ha eletto domicilio;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan; 

PREMESSO

Il quotidiano "Corriere dellasera" ha pubblicato nell'edizione del KX (in prima pagina e a pag. 23) unarticolo dal titolo "KY" nel quale venivano riportate integralmentefrasi desunte da una e-mailinviata il 7 ottobre 2006 al ricorrente -e, in qualit di "testimoniesclusivi", ad altre quattro persone- da una donna che il ricorrente stesso,qualche mese prima, aveva sposato con rito islamico e successivamenteripudiato.

Il ricorrente, osservando che ladiffusione di tale corrispondenza privata (contenente, a suo avviso, anche datipersonali relativi alla propria vita sessuale) era avvenuta senza il consensodegli interessati, ha inoltrato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice con la quale, opponendosi all'ulteriore trattamento dei dati, ha chiestodi conoscerne l'origine, di avere conferma dell'esistenza di eventuali altri datiche lo riguardano contenuti in ulteriore corrispondenza privata intercorsa tragli interessati, di ottenerne la cancellazione, nonch l'attestazione che taleoperazione stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono statidiffusi.

Ritenendo inidoneo il riscontro fornitodall'editore resistente –il quale aveva considerato lecita lapubblicazione dei dati relativi al ricorrente, ritenendo sussistente uninteresse pubblico in relazione ai temi trattati nell'articolo (il matrimonioislamico, il ripudio e i diritti della moglie ripudiata)– il ricorrenteha proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice,ribadendo le richieste gi avanzate e chiedendo che le spese del procedimentosiano poste a carico della controparte.

A seguito dell'invito ad aderire inviatodall'Autorit il 27 febbraio 2007, R.c.s. Quotidiani S.p.A. ha risposto conmemorie inviate via fax l'8 e il 16 marzo 2007 con cui, nel ribadire diconsiderare lecito il trattamento e di non ritenere che siano stati trattatidati relativi alla vita sessuale dell'interessato, ha sostenuto che:

- presso la propria banca dati "nonesiste alcuna ulteriore corrispondenza intercorsa tra" l'autrice dell'e-mail del 7 ottobre 2006 e ilricorrente;

- copia della missiva in questione sarebbe statainviata al giornalista Magdi Allam, autore del predetto articolo, da uno deirelativi destinatari (di cui il medesimo giornalista non intende svelarel'identit ai sensi dell'art. 138 del Codice e nel rispetto della normaprofessionale sulla fonte delle notizie) posto l'interesse che il giornalistaaveva manifestato per il tema della poligamia al quale aveva gi dedicato, neimesi precedenti, diversi articoli;

- proprio l'invio dell'e-mail a pi destinatari, secondo la resistente,attenuerebbe "fortemente, fino ad escluderla, la natura riservata dellacorrispondenza, posto che ciascuno di loro pu disporre della propria copia,come se fosse a lui indirizzata";

- "ladiffusione dell'e-mail" sispiegherebbe in quanto la mittente "considerava la sua vicendapersonale con il ricorrente come un fatto pubblico, un caso emblematico darendere noto per denunciare i mali dell'Islam in Italia e per tutelare le altredonne nelle sue stesse condizioni", tanto che della vicenda la stessa aveva scritto pi volte sul blog checura su Internet, dimostrando anche l'intenzione di rendere presto notal'identit del ricorrente;

- la lettera sarebbe, quindi, una "sortadi lettera aperta, il cui contenuto di manifesto interesse pubblico". Il trattamento dei dati in essa contenuti sarebbelecito dal momento che stato effettuato, in modo essenziale, da ungiornalista nell'esercizio della sua attivit, visto anche il ruolo ufficialeche il ricorrente ricopre, l'immagine "pubblica che egli ha accreditatoall'esterno", nonchl'argomento affrontato nella e-mail e l'atteggiamento dallo stesso assuntopubblicamente rispetto a temi quali la poligamia e il ripudio; secondo laresistente, infatti, "la pubblicazione della lettera, oltre a porreall'attenzione dell'opinione pubblica il problema della poligamia, informa isimpatizzanti dell'Ucoii e tutti i soggetti interessati della condotta tenutadal ricorrente in privato".

Nell'audizione del 22 marzo 2007 e conmemoria inviata il 27 marzo 2007 il ricorrente, nel rilevare l'illiceit deltrattamento, vista anche la ritenuta mancata designazione del giornalista aincaricato del trattamento e l'assenza di una previa informativaall'interessato ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Codice, ha ribadito ilcarattere strettamente personale dell'e-mail pubblicata, osservando che la stessa, la qualeriporta "fatti confidenziali e riguardanti la vita intima delricorrente", era indirizzata aquest'ultimo e solo "per conoscenza ad altre quattro persone"; per il suo contenuto, ai sensi dell'art. 93 dellalegge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), essa non potevaessere quindi pubblicata senza il consenso dell'autrice (la quale hapubblicamente dichiarato in diverse occasioni di non averlo prestato), nonchdel destinatario.

In particolare, il ricorrente ribadisceche ci che "viene in considerazione, nel caso di specie, non lanecessit o meno di far diventare di pubblico dominio la vicendapersonale" che lo riguarda, "mala gravissima circostanza rappresentata dalla pubblicazione con modalit"copia e incolla" () diampi stralci di una missiva privata"; sarebbe stato possibile –come fatto da altre testategiornalistiche– trattare la vicenda relativa al ricorrente "senzain alcun modo pubblicare alcun passo della missiva in questione, n fareriferimento a particolari circostanze di natura sessuale". Il ricorrente ha quindi ribadito le proprierichieste, rilevando anche che l'articolo in questione continua ad esserediffuso sulla rete Internet tramite il sito del "Corriere dellasera".

Con nota datata 6 aprile 2007 questaAutorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice.

Con memorie del 2 e del 26 aprile 2007 laresistente ha ribadito che il trattamento dei dati relativi al ricorrente harispettato i limiti al diritto di cronaca posti dal codice di deontologia perl'attivit giornalistica; l'articolo in questione ha riportato soltanto "glistralci, in verit esigui rispetto al testo integrale, () essenziali per fornire della vicendaun'informazione completa ed intelligibile anche a coloro che, in ipotesi, nonavessero avuto modo di leggere gli articoli precedenti" dedicati ad un argomento di "manifestointeresse pubblico". Inrelazione, poi, alla violazione dell'art. 93 della legge sul diritto d'autore,la resistente ritiene inammissibile l'eccezione, che stata formulata non nelricorso, ma solo nelle memorie successive; considera, comunque, inapplicabilela predetta disposizione al caso di specie rilevando, da un lato, che la copiadell'e-mail sarebbe stata fornita al giornalista da uno dei destinatari e,dall'altro, che sarebbe solamente "la natura inequivocabilmente privatadello scritto () e non giquella del rapporto che intercorre tra mittente e destinatario –elementonon richiamato dalla norma–" a costituire "il confine tra diffusione legittima e diffusioneillegittima del contenuto dello stesso, quando essa non sia stata autorizzatada entrambi".

CI PREMESSO, IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento didati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione allapubblicazione di ampi stralci di un messaggio inoltrato al ricorrente (e, perconoscenza, ad altri quattro destinatari) a mezzo posta elettronica da unadonna dallo stesso sposata con rito islamico e successivamente ripudiata.
 
Lasociet editrice del quotidiano "Corriere della sera" che hapubblicato l'articolo e che tuttora diffonde i dati personali relativi alricorrente nello stesso contenuti sul proprio sito Internet riveste il ruolo dititolare del trattamento e risponde, quindi, della liceit e correttezza ditale diffusione.

In ordine alle richieste relative allaconferma dell'esistenza dei dati che riguardano il ricorrente, nonch allarichiesta di conoscerne l'origine, deve essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo laresistente fornito riscontro alle stesse nell'ambito del procedimento,dichiarando, ad integrazione di quanto gi comunicato in risposta all'istanzaex art. 7 del Codice, di non detenere ulteriori dati personali dell'interessatocontenuti in altra corrispondenza e di averli ottenuti da uno degli altridestinatari della e-mail inquestione (cfr., in ordine alla completezza di tale riscontro, l'art. 138 delCodice il quale non pregiudica l'applicazione delle norme relative al segretoprofessionale del giornalista limitatamente alla fonte della notizia).

In ordine alla richiesta di cancellazionedei dati personali relativi al ricorrente contenuti nel messaggio di postaelettronica del 7 ottobre 2006 e all'opposizione al loro ulteriore trattamento,il ricorso invece fondato.

Il Codice, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il dirittoall'informazione e con la libert di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevedespecifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. Invirt degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonch delledisposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento deidati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica (pubblicato sulla GazzettaUfficiale del 3 agosto 1998 eriportato nell'allegato A del Codice), tali trattamenti possono essereeffettuati anche senza il consenso dell'interessato (previsto in terminigenerali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispettodel principio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico.

Nel caso specifico indubbiamentesussisteva l'interesse pubblico a conoscere, seppure nei limiti dell'essenzialit,una vicenda che per la qualificazione dei protagonisti coinvolti e lo strettolegame tra ambito privato e tematiche di interesse generale presenta evidentirisvolti di carattere politico e sociale. Tuttavia, come peraltro rileva lo stessoricorrente, non in discussione la divulgazione in s della vicenda privata,bens la diffusione di stralci di una corrispondenza privata inviata a mezzoposta elettronica.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, delCodice, l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattatiin violazione di legge. Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente,tale diritto trova applicazione a prescindere dall'esatta ed univocaindicazione, in occasione della presentazione dell'istanza ex artt. 7 e 8 delCodice e del successivo ricorso al Garante ex artt. 145 e s. del medesimoCodice, delle disposizioni normative che si ritengono violate.

Nel caso di specie, la liceit delladiffusione dei dati personali del ricorrente contenuti in una corrispondenza privataallo stesso inviata a mezzo posta elettronica deve essere valutata, oltre chealla luce dei princpi in materia di protezione dei dati personali, tenendoconto del complessivo quadro normativo posto a tutela della libert e dellasegretezza della corrispondenza e di "ogni altra forma dicomunicazione" (art. 15 Cost.). Il riconoscimento e la garanziacostituzionale della libert e della segretezza della comunicazione operano aprescindere dal mezzo di corrispondenza scelto (cfr. Corte Cost., n. 81/1993),tenuto anche conto che "la stretta attinenza della libert e dellasegretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori dellapersonalit () comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto aconferire a quella libert, per quanto possibile, un significatoespansivo" (Corte Cost., cit.;cfr. anche, in materia, tra le altre, le sentenze nn. 34 del 1973, 366 del 1991e 10 del 1993; in ordine all'equiparazione della corrispondenza elettronica aquella epistolare o telefonica, cfr. artt. 616, comma 4, c.p., come modificatodall'art. 5 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e art. 49 d.lg. 7 marzo 2005, n.82–Codice dell'amministrazione digitale; cfr., anche, Tribunale di Roma,sez. II, 25 agosto 1999 e Garante per la protezione dei dati personali, Comunicatostampa n. 23, in Bollettino n. 9 del 1999, doc. web n. 47997).

Con riferimento alla corrispondenzaepistolare che abbia "carattere confidenziale o si riferisca allaintimit della vita privata",viene poi in rilievo l'art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezionedel diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") che richiede il necessario consenso dell'autore edel destinatario della corrispondenza stessa affinch questa possa essere "pubblicat(a),riprodott(a) od in qualunque modo portat(a) alla conoscenza del pubblico". Tale presupposto del consenso previsto da unaspeciale disposizione da rispettare anche in ambito giornalistico (cfr. art.184, comma 3, del Codice).

L'e-mail inviata al ricorrente il 7 ottobre 2006, comerisulta evidente dal suo tenore, oltre che dagli argomenti trattati e dalrapporto personale fra la mittente e il destinatario principale, affrontaaspetti intimi della loro vita privata, riportando riflessioni dell'autrice sultrascorso rapporto sentimentale, nonch valutazioni in ordine ad atteggiamentitenuti dal ricorrente nel corso del rapporto stesso e dopo il ripudio. Lascelta dell'autrice di inviare la e-mail, per conoscenza, ad altri quattro "testimoni consenzienti"(in ragione del fatto che con la stessa si avanzava anche una proposta diaccordo relativa ad alcuni diritti che la religione islamica riconosce allamoglie ripudiata), non appare incidere sulla predetta qualificazione delcontenuto della comunicazione medesima che, quindi, nel rispetto di quantoprevisto dal citato art. 93 della legge sul diritto d'autore, poteva esserepubblicata esclusivamente con il consenso degli interessati.

Nel caso di specie, invece, interistralci della stessa risultano essere stati pubblicati in assenza di unconsenso espresso dei diretti interessati. Dal complesso della documentazioneprodotta dalle parti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese, in diversesedi, dalla stessa mittente dell'e-mail, non pu inoltre desumersi alcun genere di assenso implicito.

Il ricorso deve essere pertanto accoltoper quanto concerne l'opposizione all'ulteriore diffusione dei dati personalirelativi all'interessato contenuti nell'articolo del 16 gennaio 2007attualmente pubblicato attraverso le edizioni on-line del quotidiano "Corriere della sera",nella parte in cui si portano a conoscenza del pubblico i contenuti dell'e-mail del 7 ottobre 2006 di cui l'interessato eradestinatario. Va conseguentemente inibito all'editore resistente di diffondereulteriormente, in ogni forma, tali dati personali senza il consenso di cuiall'art. 93 della legge sul diritto d'autore. Va altres ordinata, quale misuraa tutela dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, delCodice, la cancellazione di tali dati dalle predette edizioni al pi presto ecomunque non oltre il 5 giugno 2007, dando conferma dell'avvenuto adempimentoal ricorrente e a questa Autorit entro la medesima data.

Non ricorrono invece i presupposti perdisporre la cancellazione (con conseguente attestazione) dei dati personali delricorrente contenuti nel testo dell'e-mail conservata in un archivio informatico o cartaceo della testatagiornalistica non visionabile dal pubblico, dal momento che la conservazionedel testo della corrispondenza elettronica, comunicata alla testatagiornalistica da uno dei destinatari "per conoscenza" che l'avevanoricevuta, non risulta effettuata in violazione di legge.

Sulla base della determinazione generaledel 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell'ammontare delle spesee dei diritti da liquidare per i ricorsi, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso e posto a carico della resistente determinatonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla richiesta di avere conferma dell'esistenza dei datiche riguardano il ricorrente;

b) dichiara fondato il ricorso inordine all'opposizione all'ulteriore diffusione illecita dei dati personalirelativi all'interessato contenuti nell'articolo del KX attualmente pubblicatoattraverso le edizioni on-linedel quotidiano "Corriere della sera" nella parte in cui porta aconoscenza del pubblico i contenuti dell'e-mail del 7 ottobre 2006 di cui l'interessato eradestinatario e vieta, per l'effetto, all'editore resistente di diffondereulteriormente, in ogni forma, tali dati personali senza il consenso previsto aisensi dell'art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633; ordina, inoltre, qualemisura a tutela dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2,del Codice, la cancellazione di tali dati dalle predette edizioni on-line al pi presto e comunque non oltre il 5 giugno 2007;

c) ordina che l'editore resistentedia conferma dell'avvenuto adempimento di cui alla lettera precedente alricorrente e a questa Autorit sempre non oltre il 5 giugno 2007;

d) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione (e di conseguente attestazione) rispettoai dati personali contenuti nel testo dell'e-mail conservata in un archivio informatico o cartaceodella testata giornalistica non visionabile dal pubblico;

e) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti a carico di R.c.s. Quotidiani S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli