| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 24maggio 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza del 29 novembre 2006 conla quale Sante Lessi, in qualit di "nipote" VISTO il ricorso presentato il 13febbraio 2007 nei confronti dell'Azienda Usl Valle d'Aosta con il quale SanteLessi ha ribadito le proprie istanze, chiedendo, altres, di porre a carico deltitolare del trattamento le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 19 febbraio 2007 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonch la successiva nota del2 aprile 2007 con la quale stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax l'8marzo 2007 con la quale l'azienda sanitaria resistente, ribadendo quanto gicomunicato all'interessato con la citata nota del 13 dicembre 2006, hasostenuto di non poter aderire alla richiesta d'accesso ai dati personali delladefunta; ci in quanto, "in materia di VISTA la nota anticipata via fax il 21aprile 2007, con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenutoevidenziando, in particolare, che lo stesso "appare come la pedissequariproposizione della negazione del diritto di accesso agli atti amministrativi,peraltro disciplinato da altra normativa" RILEVATO che il titolare del trattamentonon ha fornito nel corso del procedimento un riscontro positivo alla richiestadi accesso formulata dal ricorrente; ritenuto, pertanto, di dover accogliere ilricorso in ordine alla medesima richiesta, ordinando alla resistente dicomunicare al ricorrente i dati personali relativi alla defunta Palmira Baitaentro il 30 giugno 2007, dando conferma anche a questa Autorit, entro lamedesima data, dell'avvenuto adempimento; rilevato che entro il medesimotermine la resistente dovr anche riscontrare la richiesta volta a conosceregli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento, se designato/iai sensi dell'art. 29 del Codice, istanza alla quale non stato fornitoriscontro neppure dopo la presentazione del ricorso; RITENUTO infine di dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate dalricorrente, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in propositonel corso del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300,previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine allarichiesta di accesso ai dati personali relativi alla defunta Palmira Baita eordina all'azienda sanitaria resistente di comunicarli al ricorrente,entro il 30 giugno 2007, secondo le modalit indicate in motivazione, nonch dicomunicare entro la stessa data al ricorrente medesimo gli estremiidentificativi del responsabile del trattamento, qualora designato, dandoconferma, sempre entro l'indicato termine del 30 giugno 2007, a questa Autoritdell'avvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti inmisura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residuaparte, a carico di Azienda Usl Valle d'Aosta, la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 24 maggio 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |