| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 17maggio 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTE le istanze del 14 novembre 2006, 10gennaio e 22 gennaio 2007 con le quali Beatrice e Lucia Degirolamo,rappresentate e difese dall'avv. Piera Fontana, in qualit di eredi del padreGiuseppe Antonio Degirolamo deceduto il 24 settembre 2006, avevano chiesto aBanca Carime S.p.A. la conferma dell'esistenza di dati personali riguardantitale defunto e la loro comunicazione in forma intelligibile, con specificoriferimento ai contratti di conto corrente, ai depositi nominativi e/o alportatore, ai fondi di investimento o ad altri contratti bancari intrattenutidal defunto stesso fino al momento del decesso, anche se cointestati con terzio estinti dopo il decesso medesimo; VISTO il ricorso presentato da Beatrice eLucia De Girolamo nei confronti di Banca Carime S.p.A. con il quale lericorrenti, a seguito del diniego opposto dall'istituto di credito, hannoribadito le proprie richieste, chiedendo altres di porre a carico del titolaredel trattamento le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 14 febbraio 2007 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste delle ricorrenti, nonch la successiva notadel 27 marzo 2007 con la quale stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 5marzo 2007 con la quale la banca resistente (pur sostenendo, anche sulla basedella giurisprudenza della Corte di cassazione, che "il legittimariopretermesso acquista la qualit di chiamato all'eredit solo dal momento dellasentenza che accoglie la sua domanda di riduzione" VISTA la memoria anticipata via fax il 7marzo 2007 con la quale le ricorrenti hanno ritenuto insoddisfacente ilriscontro, evidenziando che lo stesso non recherebbe l'indicazione dei codicinumerici dei rapporti cointestati, n il nominativo del/o cointestario/i deirapporti stessi; rilevato che le ricorrenti hanno inoltre sottolineato che labanca non avrebbe precisato se le informazioni si riferiscono soltanto airapporti in essere al momento del decesso o anche ai rapporti eventualmente inessere nel periodo precedente; rilevato che le ricorrenti hanno anche chiestoal titolare del trattamento di precisare se, oltre ai rapporti intrattenuti conla filiale di Manduria, la banca conservi ulteriori informazioni personalirelative a rapporti intrattenuti con altre dipendenze dell'istituto di credito; RILEVATO che le ricorrenti,contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, sono legittimate adaccedere ai dati personali del defunto ai sensi dell'art. 9, comma 3, delCodice, che riconosce tale diritto a " chi ha un interesse proprio, oagisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli diprotezione", indipendentementedalla posizione di eredi (legittime o testamentarie) eventualmente rivestitadalle interessate; RITENUTO che con riferimento ai rapportiintrattenuti dal defunto in cointestazione con terzi, rispetto ai quali sonostati comunicati alcuni dati con la nota del 5/3/2007, il ricorso deve essereaccolto posto che la banca resistente ha omesso di comunicare, nel proprioriscontro, alcuni dati personali quali gli estremi identificativi dei rapporti,la data della loro eventuale estinzione e, comunque, le ulteriori informazionirelative all'andamento dei rapporti stessi fino alla data del decesso del padredelle ricorrenti; ritenuto di ordinare alla banca resistente di comunicare allericorrenti, entro il 30 giugno 2007, tali ulteriori dati personali riferiti alpredetto defunto, dando conferma a questa Autorit, entro il medesimo termine,dell'avvenuto adempimento; RITENUTO che il riscontro fornito dallabanca non risulta idoneo sotto un ulteriore profilo, non avendo la stessaprecisato se esistano ulteriori dati personali riferiti a rapporti, anchecointestati, aperti ed estinti dal de cuius nel periodo precedente al decesso oad eventuali rapporti intrattenuti dal defunto con altre filiali della banca,diverse da quella di Manduria; ritenuto, quindi, di accogliere il ricorso anchesotto questo ulteriore profilo, e di ordinare alla banca resistente dicomunicare in modo inequivoco alle ricorrenti tali ulteriori informazioni, oveesistenti, entro il 30 giugno 2007, dando conferma anche a questa Autorit,entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; CONSIDERATO che l'art. 10 del Codice nonprevede per il titolare del trattamento, allorch questi debba fornireriscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice,l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente idati personali dell'interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolaredai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta,previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato che, aisensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell'interessato"pu avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia diatti e documenti contenenti i dati personali richiesti" VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di conoscere gli ulteriori dati personali del de cuius IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |